La minaccia di adire le vie legali, pur avendo un’esteriore apparenza di legalità, può integrare l’elemento costitutivo del delitto di estorsione quando sia formulata non con l’intenzione di esercitare un diritto ma con lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia (Nel caso di specie, l’incolpato aveva scritto al Consiglio dell’Ordine minacciando un’azione civile per il caso di cui non avesse ricevuto a breve la comunicazione della chiusura della fase istruttoria del suo procedimento disciplinare).
Tag: cdf (prev.) art. 6
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L’avvocato non può contattare né ricevere la controparte senza il consenso del collega avversario
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, senza avvisare il collega difensore, contatti direttamente la controparte invitandola ad una incontro per la definizione della controversia, riceva la parte nel proprio studio senza la presenza del difensore e non avvisi il collega dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse in sua presenza o che intrattenga rapporti diretti di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, senza indirizzare a quest’ultimo copia della stessa.
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La mancata restituzione di quanto ricevuto in deposito fiduciario
La mancata restituzione di documentazione ricevuta in deposito fiduciario costituisce illecito disciplinare per violazione del dovere di lealtà in via generale disposto dall’art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, trattavasi di titoli cambiari ricevuti dall’incolpato in deposito fiduciario a garanzia di un pagamento rateale da eseguirsi in favore del suo cliente).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42
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L’introduzione in giudizio di prove false
Fondamentale dovere dell’avvocato è quello di contribuire all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. E’ pertanto connotata da estrema gravità la responsabilità disciplinare dell’avvocato che falsifichi un documento e, tacendone la falsità, lo consegni ad un collega suo difensore affinché lo produca in giudizio come elemento di prova al fine di conseguire un compenso non dovuto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi sei).
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Il rifiuto di adempiere al mandato professionale in assenza di previo pagamento
Il comportamento dell’avvocato che subordini al pagamento di un acconto il deposito di un atto giudiziario già pronto, è condotta altamente deplorevole e certamente lesiva dei doveri di dignità e decoro, a maggior ragione allorquando il professionista abbia dal cliente già ricevuto somme di denaro seppure riferite ad altre attività svolte sempre nell’interesse del medesimo cliente (Nel caso di specie, il professionista aveva subordinato il deposito in procura della nomina a difensore di fiducia di cui era già in possesso, al pagamento di un ulteriore acconto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi 6).
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La simulazione, mediante fotomontaggio, dell’adempimento dell’incarico professionale in realtà inevaso
Vìola le norme deontologiche di cui agli artt. 5 (dignità, probità e decoro), 6 (lealtà e correttezza), 8 (diligenza), 35 (fiducia) e 38 (negligenza) l’avvocato che, attraverso un fotomontaggio, formi un provvedimento giurisdizionale (nella specie, sentenza) che consegni al cliente in fotocopia al fine di dimostrare in tale modo l’adempimento di un incarico professionale in realtà non adempiuto.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 16
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Avvocato – Norme deontologiche – Indagini difensive – Dichiarazione dal proprio assistito – Violazione disciplina art. 391 bis c.p.p. – Illecito deontologico – Sussistenza
Viola i doveri di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →), di diligenza (art. 8 c.d.f.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo →), nonché l’art. 52 c.d.f.Art. 52 cod. prev. – Rapporti con i testimoni.L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. I. Resta ferma la facoltà…Leggi il testo completo → (rapporti con i testimoni) l’avvocato che, in vista del giudizi abbreviato da condizionare all’acquisizione del documento, raccolga dal proprio assistito presso lo studio professionale una dichiarazione nell’ambito di indagini difensive soggette alla disciplina di cui all’art. 391 bis c.p.p., senza tuttavia gli avvertimenti e le modalità prescritte dalla stessa norma. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 8 ottobre 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di probità, dignità, fedeltà, correttezza e decoro – Rapporti con la parte assistita – Contegno elusivo – Violazione
L’adozione, da parte dell’avvocato, di contegni elusivi volti ad impedire alla cliente di conoscere gli esatti termini dell’accordo raggiunto con la compagnia di assicurazione, al fine di ottenere dalla conclusione della pratica un maggior profitto in suo favore, integra sicuramente altrettante violazioni dei doveri di probità, dignità, fedeltà, correttezza e decoro sanciti dagli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo →, art. 35 c.d.f.Art. 35 cod. prev. – Rapporto di fiducia.Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. I. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.Qualora sia conferito da un terzo, che intenda…Leggi il testo completo →, art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → e 42 c.d.f. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 12 maggio 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Gestione di somme – Indebito trattenimento – Esistenza di un credito nei confronti del cliente – Irrilevanza – Illecito – Sussistenza
Costituisce illecito disciplinare, in violazione dell’art. 41 c.d.f.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo →, l’indebita ritenzione di somme da parte dell’avvocato in difetto di espressa e necessaria pattuizione. In particolare, integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che trattenga indebitamente la somma ricavata dalla vendita forzata di un’autovettura pur in presenza di un credito nei confronti del cliente ed in costanza di rapporto con quest’ultima, qualora, come nella specie, non risulti che il professionista abbia mai chiesto o comunque ottenuto l’autorizzazione a trattenere le somme spettanti al cliente (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 16 ottobre 2009).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporto di colleganza – Art. 22 c.d.f. – Contenuto – Fattispecie – Collega associato nella difesa – Iniziativa autonoma ai fini della riscossione della parcella – Illecito deontologico
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, associato ad altro collega nello svolgimento dell’incarico professionale, agisca in via del tutto autonoma al fine di riscuotere integralmente le competenze relative alla propria notula, pur nella consapevolezza che talune di tali attività possano interferire o sovrapporsi o duplicarsi con quelle svolte dal codifensore e senza curarsi delle maggiori difficoltà che un tale comportamento possa procurare all’attività di riscossione delle competenze del collega di studio, né può costituire di per sè causa di esclusione di responsabilità la circostanza che un siffatto contegno corrisponde al proprio diritto di veder remunerata la propria attività professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 novembre 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 182