Viola il dovere di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →) il professionista che richieda al proprio Cliente il pagamento di una somma asserendo -contrariamente al vero- che questa sia necessaria per il pagamento di spese vive (Nella specie, trattavasi di “600 euro per marche da bollo”).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 28 Dicembre 2012 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 14 Ottobre 2009 (censura)