Il compenso professionale mascherato dalla richiesta di spese vive al cliente

Viola il dovere di lealtà e correttezza (art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →) il professionista che richieda al proprio Cliente il pagamento di una somma asserendo -contrariamente al vero- che questa sia necessaria per il pagamento di spese vive (Nella specie, trattavasi di “600 euro per marche da bollo”).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 203

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 28 Dicembre 2012 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 14 Ottobre 2009 (censura)