Tag: cdf (prev.) art. 6

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti ed i magistrati – Dovere di diligenza, lealtà e correttezza – Versamento di somme di spettanza di cliente sul conto corrente del professionista – Omessa richiesta di autorizzazione al Giudice Tutelare per disporre di somme di spettanza anche di minori, inosservanza di disposizioni del Giudice Tutelare e altri addebiti – Illecito deontologico – Avvertimento – Attenuanti.

    Costituisce illecito deontologico versare somme di spettanza dei clienti su conti correnti personali del professionista, anziché in separati conti, omettere di richiedere preventiva autorizzazione del giudice tutelare prima di procedere alla ripartizione di somme anche di spettanza di minori, non ottemperare a disposizioni emanate dal giudice tutelare nell’interesse di minori, ritardare nel presentare la resa dei conti richiestagli e nella corresponsione del saldo dovuto. Nella fattispecie al professionista è stata applicata la sanzione del solo avvertimento in considerazione della figura dell’incolpato e dei suoi ottimi precedenti. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Massa, 17 luglio 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 27 novembre 1992, n. 115

  • Avvocato e procuratore – Rapporti con i clienti – Dovere di diligenza, lealtà e correttezza – Negligenza ed omissioni nel mandato professionale, indebita ritenzione di somme di spettanza del cliente ed altri addebiti – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi.

    Il professionista che ometta di restituire tempestivamente le pratiche affidategli, benché sollecitato dal cliente, che non provveda a rimettere al cliente somme ricevute dalla controparte, trattenendone una parte con imputazione a spese, competenze ed onorari, che ometta di dar seguito ad incarichi ricevuti, viola il dovere di diligenza, lealtà e correttezza cui deve ispirarsi la condotta forense. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due, anche in considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Udine, 7 febbraio 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 27 giugno 1992, n. 90

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di diligenza – Rapporti con i colleghi – Rapporto di colleganza in genere – Fattispecie – Violazione – Sospensione dall’esercizio professionale.

    È contrario al dovere di lealtà, onore e diligenza, il comportamento del professionista che, ricevuto incarico da un collega, abbia omesso di dar seguito alla procedura, facendo scadere i termini per la richiesta del pignoramento; che abbia trascurato di fornire notizie, benché ripetutamente sollecitato, e di restituire la somma anticipatamente incassata; che abbia indirizzato una lettera alla controparte contenente espressioni palesemente minatorie; che abbia omesso di informare i clienti in ordine allo stato di tre cause in corso, benché ripetutamente sollecitato, limitandosi – dopo aver appreso la notizia di un esposto presentato da tali clienti nei suoi confronti – a rinunciare al mandato e a restituire i documenti, chiedendo il saldo dell’onorario; che abbia fornito ad altri clienti informazioni non vere in ordine all’asserito regolare svolgimento della causa affidatagli (nella fattispecie, è stata ritenuta adeguata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale, senza che vi fossero le condizioni per poter modificare la quantificazione determinata dal Consiglio dell’Ordine in un mese). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 29 maggio 1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 41

  • Dovere di probità, dignità e decoro – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di verità – Uso di espressioni sconvenienti e offensive – Violazione – Sospensione dall’esercizio della professione – Mesi tre.

    Il professionista che attribuisca all’avvocato di controparte gravi scorrettezze nella conduzione della causa e che affermi di aver presentato nei confronti di tale collega varie querele ed esposti disciplinari, pur sapendo che le querele sono state già archiviate e che agli esposti non è stato dato corso; che in un giudizio di sfratto spieghi una resistenza non giustificata dall’obiettiva situazione processuale, giungendo a diffidare l’Ufficiale giudiziario procedente; che usi espressioni sconvenienti ed offensive nella redazione di un atto processuale; che dichiari l’esisten-za della concessione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo, quando l’esecuzione provvisoria è stata negata, e tenti di valersi, con la notificazione del precetto, dell’inesistente esecutività provvisoria, viola gravemente i propri doveri di correttezza, lealtà, probità e decoro nell’esercizio della professione. È pertanto adeguata la sanzione della sospensione di mesi tre dall’esercizio della professione. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 12 dicembre 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Piccini), sentenza del 4 maggio 1991, n. 83

  • Rapporti con i clienti – Dovere di verità, correttezza e diligenza – Omessa esecuzione di mandato, notizie false al cliente ed altri addebiti – Sospensione.

    Il professionista che, ricevuto ed accettato dal cliente mandato ad agire in giudizio con la fiduciaria apposizione di firme in bianco a margine di fogli uso bollo, successivamente non dia corso all’incarico, lasciando così prescrivere i diritti di credito del cliente e che, sollecitato a riferire in merito ad una causa, in realtà neppure introdotta, rassicuri il cliente fino a precisargli che la causa aveva avuto esito positivo, riferendo poi falsamente circa il buon esito delle conseguenti procedure esecutive, che abbia infine accettato d’interporre appello senza precisare al cliente che la sentenza era già passata in giudicato, viola gravemente il dovere di diligenza e scrupolosità che incombe ad ogni professionista nell’espletamento della propria attività professionale e merita la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi. (Rigetta ricorso contro decisione del Consiglio dell’Ordine di Roma, 7 aprile 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Siciliano), sentenza del 19 settembre 1989, n. 124

  • Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà, probità e decoro – Scrittura privata – Unilaterale integrazione di riconoscimento di debito – Illecito deontologico – Sanzione – Sospensione per anni uno – Congruità

    Integra grave violazione deontologica degli artt. 5 e 6 c.d., in relazione alla quale va ritenuta congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per anni uno, la condotta dell’avvocato che, dopo aver provveduto a redigere una scrittura privata di accordo sottoscritta dalle parti, aggiunga unilateralmente alla stessa, in un secondo tempo ed in assenza delle parti, un riconoscimento di debito a favore del suo assistito mai riconosciuto dalla controparte. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 26 novembre 2009).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), decisione del 21 aprile 2011, n. 72

  • Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Doveri di lealtà e correttezza – Induzione del collega in errore – Violazione – Fattispecie

    La volontà di indurre il collega di controparte in errore, simulando di assecondarne le iniziative e facendo apparire una disponibilità a collaborare con la riserva mentale di impedire la realizzazione del diritto altrui, integra un comportamento deontologicamente rilevante, tale da far divenire il collega di controparte strumento inconsapevole della realizzazione del disegno dilatorio, in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e colleganza ricompresi nel più ampio precetto di cui all’art. 38 co. 1, R.D.L. n. 1578/33, e specificatamente disciplinati dagli artt. 6 e 22 c.d.f. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 5 ottobre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), decisione del 21 aprile 2011, n. 64

  • Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di lealtà e correttezza – Praticante avvocato – Esercizio di attività difensiva in mancanza di abilitazione – Rilevante disvalore – Arrt. 5, 6, 21 c.d.f. – Violazione – Sanzione – Misura

    Assume rilevante disvalore e configura evidenti e gravi violazioni di precetti contenuti nel codice deontologico (artt. 5 co. 1, 6 e 21) il comportamento dell’iscritto che abbia esercitato la professione di avvocato assumendo la difesa di persona offesa nel procedimento penale pur non rientrando tale attività nei limiti della propria abilitazione ex art. 8 comma 2, L.P., in quanto iscritto come praticante abilitato al patrocinio, e che abbia sottaciuto alla propria assistita la circostanza di non essere in possesso della necessaria abilitazione per l’esercizio dell’attività difensiva, inducendo la medesima in errore, anche mediante artifizi, circa la propria qualifica e da questa ricevendo altresì un compenso per le prestazioni così rese. (Nella specie, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione forense per la durata di mesi otto, limitata dal COA in ragione della giovane età ed integrata con la diminuzione di un terzo del massimo edittale). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vigevano, 23 ottobre 2008).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Ferina), decisione del 21 aprile 2011, n. 61

  • Si chiede (quesito del COA di Forlì-Cesena) se l’art. 28 del C.d.f. si riferisca esclusivamente ai rapporti tra colleghi avvocati od anche ai rapporti tra avvocati ed altri soggetti interessati; in particolare se sussista violazione dell’art. 28 del C.d.f. nel caso di produzione in giudizio di corrispondenza riservata e non producibile proveniente da un terzo che non rivesta la qualifica di avvocato e nel caso negativo, come opinato dal C.O.A. richiedente, se si configuri comunque una violazione del principio generale di lealtà e correttezza di cui all’art. 6 del C.d.f.

    Il quesito va preliminarmente integrato specificandosi che per “corrispondenza riservata e non producibile pervenuta da un terzo non avvocato” deve necessariamente intendersi esclusivamente quella su cui sia apposta la condizione di riservatezza, essendo del tutto pacifica la producibilità di una missiva proveniente da altri soggetti priva di tale dicitura e contenente proposte transattive (ipotesi, quest’ultima, che invece imporrebbe il vincolo della riservatezza ove fosse intervenuta tra avvocati).

    La risposta al quesito presuppone l’accertamento della titolarità del diritto di proprietà sulla corrispondenza: già la stessa etimologia del termine (prescindendo dal significato di carteggio tra soggetti aventi una certa regolarità e/o un metodo di comunicazione) rivela significatamente come il documento cartaceo non possa essere definito di una sola delle due parti “corrispondenti” e come con il recapito si realizzi l’acquisto della proprietà e della disponibilità della missiva in capo al ricevente.
    Sotto il profilo civilistico la spedizione della missiva costituisce manifestazione tacita della volontà dispositiva del mittente di far conoscere al destinatario una determinata situazione o una serie di elementi che, nell’ottica del mittente stesso, rivestano un qualche interesse per il destinatario talché con l’invio ed il ricevimento si riproduce, sostanzialmente, la struttura del contratto traslativo in virtù della comune determinazione, e cioè del mutuo consenso, che si manifesta con la traditio.
    Le considerazioni che precedono portano ad escludere che la proprietà della missiva inviata rimanga in capo al mittente e non sia nella disponibilità del destinatario a favore del quale non può configurarsi una detenzione senza titolo.
    Venendo al quesito specifico in primo luogo deve sottolinearsi come il tenore della lettera dell’art. 28 c.d.f. sia inequivoco secondo il brocardo “ubi lex non distinguit…”: riferendosi specificatamente alla “corrispondenza scambiata con i colleghi” la norma vuole esplicitamente escludere dal novero degli aventi diritto alla riservatezza tutti coloro che non rivestano la qualifica di avvocati.
    Se la ratio è quella di consentire agli avvocati un libero esercizio del mandato difensivo nell’interesse preminente del proprio assistito, allora il rigore della norma speciale non può venir modificato dall’integrazione con altra e diversa norma generale (nella specie l’art. 6 del c.d.) da applicarsi analogicamente, ma in senso difforme, sì da incrinarne la portata.
    La giurisprudenza del C.N.F. è costante nell’affermare l’ampiezza del principio di riservatezza (prima e dopo il giudizio, anche in caso di cessazione e/o successione del mandato) e nel negare la possibilità di riesame o di interpretazione del contenuto della corrispondenza a fronte dell’apposizione della clausola: tali limitazioni si giustificano sul piano deontologico in ragione dell’appartenenza all’Ordine che assoggetta gli iscritti alle norme dell’ordinamento professionale dettate dalla specificità della professione forense che, non a caso, è regolata dal principio della doppia fedeltà (all’ordinamento ed al cliente).
    Estendere la portata dell’art. 28 c.d.f. attraverso l’applicazione dell’art. 6 c.d.f. comporterebbe una facoltà di interpretare la clausola di riservatezza della corrispondenza che, in quanto assoluta, non è suscettibile di essere valutata per ricavarne una maggior o minor portata sì da istituire una sorta di scala gerarchica della non producibilità a seconda della provenienza della missiva e/o dell’inserimento della clausola da parte del terzo.
    L’art. 2967 c.c. impone alle parti di provare i fatti e cioè di produrre tutta la documentazione utile (o ritenuta tale) al fine dell’accoglimento della domanda: nel rispetto del principio di cui all’art. 88 c.p.c., ed in ossequio all’obbligo di “difendere gli interessi delle parti assistite nel miglior modo possibile”, l’avvocato può e deve utilizzare quei documenti che legittimamente detenga (per essergli pervenuti direttamente quale difensore del cliente o dal cliente stesso) la cui produzione è finalizzata a conseguire un risultato processuale nell’interesse del proprio assistito.
    Si osservi che in materia penale sono previste sanzioni solo per chi faccia uso di documenti illegittimamente acquisiti, o ne faccia un uso illegittimo o, ancora, violi la corrispondenza a lui non diretta portandola a conoscenza di terzi mentre in tema di privacy il c.d. principio di pari rango consente l’utilizzazione anche dei dati sensibili, che pur godono di una più ampia copertura normativa, per far valere un diritto in giudizio.
    In tale contesto riconoscere a terzi estranei all’Ordine Forense il potere di limitare, richiamandosi al Codice deontologico, la producibilità della corrispondenza comporterebbe un’indebita compromissione dell’esercizio del mandato professionale che andrebbe a detrimento del più elevato interesse da tutelarsi (quello del cliente).
    Con ciò introducendosi un tertium genus di corrispondenza (quella proveniente dai terzi) assistito da un eguale o minor grado di riservatezza a seconda che il mittente ritenga o meno di apporre la dicitura riservata.
    Ed ulteriormente è da osservare che assoggettare l’avvocato al vincolo di riservatezza della corrispondenza oppostogli da un terzo estraneo potrebbe comportare un pregiudizio alle ragioni del cliente anche sotto forma di interferenza con le scelte processuali, atteso che la presenza di un obbligo deontologico potrebbe comportare per l’avvocato la necessità di escludere dal processo circostanze che egli ha appreso per questa via, e dunque di agire con sacrificio delle ragioni della parte assistita, per di più sulla base di una determinazione (ossia l’apposizione della clausola di riservatezza) che è e rimane atto unilaterale della controparte.
    In conclusione si deve rilevare che, a fronte del principio generale della libertà di corrispondenza e di utilizzazione della stessa, il precetto deontologico di cui all’art. 28 c.d.f. rappresenta norma di carattere derogatorio posta a presidio del corretto svolgimento della funzione di mediazione tra le parti cui l’avvocato può essere chiamato; non possono pertanto individuarsi nel rapporto tra un avvocato ed un altro soggetto regole comportamentali comuni, mutuabili dal sistema deontologico forense, idonee a configurare un affidamento in assenza di un criterio di reciprocità.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 23 febbraio 2011, n. 31

  • Art. 6 – Doveri di lealtà e correttezza.

    L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
    I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.