Tag: cdf (prev.) art. 6

  • La richiesta di un compenso sproporzionato

    L’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, l’eventuale assenza di dolo o la circostanza per cui il cliente abbia corrisposto la somma richiestagli.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 4 aprile 2017, n. 41

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 157.

  • Avvocato domiciliatario: PCT e PEC non bastano ad escludere il conflitto di interessi

    Anche il domiciliatario deve uniformarsi ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità ed indipendenza, sicché non può accettare incarichi contro propri clienti, a nulla rilevando che si tratti di procedimenti celebrati telematicamente mediante PCT e PEC ovvero con potenziale attività diretta del dominus, la quale infatti non elide né scrimina il conflitto, anche solo potenziale, di interessi in quanto, più che la forma giuridica nella quale viene svolta la collaborazione fra colleghi, assume rilevanza il rapporto stesso di collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell’autonomia di determinazione dei professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a tutelare soggetti con posizioni opposte (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato perché domiciliatario in una causa contro un proprio cliente, ritenendo che l’attività richiestagli fosse “puramente materiale e passiva”, nonché del tutto marginale in ragione dell’uso diretto di PCT e PEC da parte del dominus, che tuttavia aveva sostituito in un’udienza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, confermando la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 393

  • L’assunzione di incarichi contro ex clienti

    Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex art. 5 cdfArt. 5 cdf – Condizione per l’esercizio dell’attività professionaleL’iscrizione agli albi costituisce condizione per l’esercizio dell’attività riservata all’avvocato.Leggi il testo completo →, art. 6 cdfArt. 6 cdf – Dovere di evitare incompatibilitàL’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all'albo. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro d…Leggi il testo completo →, art. 7 cdfArt. 7 cdf – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostitutiL’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma res…Leggi il testo completo → nei confronti della parte assistita, configurando altresì l’illecito deontologico previsto dal successivo art. 51 cdfArt. 51 cdf – La testimonianza dell’avvocatoL’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e ad essa…Leggi il testo completo →, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quanto il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 24 novembre 2016, n. 346

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, rel. Sica), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 11.

  • Collega associato nella difesa: l’iniziativa autonoma ai fini della riscossione della parcella costituisce illecito deontologico

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, associato ad altro collega nello svolgimento dell’incarico professionale, agisca in via del tutto autonoma al fine di riscuotere integralmente le competenze relative alla propria notula, pur nella consapevolezza che talune di tali attività possano interferire o sovrapporsi o duplicarsi con quelle svolte dal codifensore e senza curarsi delle maggiori difficoltà che un tale comportamento possa procurare all’attività di riscossione delle competenze del collega di studio, e che non possa costituire di per sé causa di esclusione di responsabilità la circostanza che un siffatto contegno corrisponde al proprio diritto di veder remunerata la propria attività professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 25 luglio 2016, n. 216

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SICA), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 182.

  • L’avvocato non può contattare né ricevere la controparte senza il consenso del collega avversario

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, senza avvisare il collega difensore, contatti direttamente la controparte invitandola ad una incontro per la definizione della controversia, riceva la parte nel proprio studio senza la presenza del difensore e non avvisi il collega dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse in sua presenza o che intrattenga rapporti diretti di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, senza indirizzare a quest’ultimo copia della stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 79

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 60.

  • L’intimazione di precetto e la proposizione di azioni processuali in mala fede

    Contravviene ai doveri di lealtà e correttezza ex art. 19 cdfArt. 19 cdf – Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensiL’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.Leggi il testo completo → (già art. 6 cod. prev.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →) nonché di verità ex art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → (già art. 14 cod. prev.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo →) l’avvocato che intimi atto di precetto per importi consapevolmente non dovuti (Nel caso di specie, l’intimazione si fondava su sentenza di primo grado riformata in appello. In applicazione del principio di cui in massima, i CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 243

  • Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare

    La sospensione cautelare, già sofferta ex art. 43 Rdl 1578/33, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare, e ciò in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147.

  • L’illecito disciplinare “atipico”

    Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante, “per quanto possibile” (art. 3 c. 3 L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, ove l’illecito non sia stato espressamente previsto (rectius, tipizzato) dalla fonte regolamentare, deve quindi essere ricostruito sulla base della legge (art. 3 c. 3 cit.) e del Codice Deontologico, a mente del quale l’avvocato “deve essere di condotta irreprensibile” (art. 17 c. 1 lett. h). Nel caso di illecito atipico, inoltre, per la determinazione della relativa pena dovrà farsi riferimento ai principi generali ed al tipo di sanzione applicabile in ipotesi che presentino, seppur parzialmente, analogie con il caso specifico (Nel caso di specie, nell’ambito dell’attività professionale e con una strumentalizzazione del ruolo di avvocato, il professionista era stato condannato in sede penale per il reato di appropriazione indebita e falso in scrittura privata, condotte -queste- non espressamente tipizzate dal Codice Deontologico, che tuttavia prevede la responsabilità disciplinare dell’avvocato “cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale” (art. 4 c. 2°). In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha pertanto ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per la durata di anni tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 settembre 2015, n. 137.

  • La richiesta di un compenso sproporzionato

    L’avvocato che richieda un compenso manifestamente sproporzionato e comunque eccessivo rispetto all’attività documentata, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità, a nulla rilevando ai fini della responsabilità disciplinare, l’eventuale assenza di dolo o la circostanza per cui il cliente abbia corrisposto la somma richiestagli.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 157

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento della attività professionale che nella dimensione privata, con compromissione della immagine della classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130