Tag: cdf (prev.) art. 6

  • La violazione delle preclusioni processuali può integrare illecito deontologico

    La violazione delle preclusioni processuali, ove leda il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, come nel caso di deposito di documenti in sede di memoria di replica ex art. 190 cpc, costituisce illecito deontologico perché comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 188

  • La minaccia di azioni (sproporzionate e vessatorie) alla controparte

    Gli artt. 6 e 48 cdf sono volti a contemperare le esigenze di difesa del proprio assistito con il rispetto della determinazione della controparte, consentendo al difensore di rivolgere alle controparti una intimazione ad adempiere anche sotto comminatoria di azioni e/o iniziative giudiziarie. Diritto/dovere che non può essere illimitato, e oltre che rispettare i principi di una corretta educazione trova il suo limite nel principio di proporzionalità, secondo cui la reazione ad un comportamento illecito deve essere, quanto ai mezzi e alle conseguenze, proporzionata all’offesa. Non devono pertanto essere minacciate azioni o iniziative sproporzionate, che non siano funzionali all’azione in cui adempimento viene richiesto, o che rappresentino per la controparte un rilevante pregiudizio anche di ordine extragiudiziario. Nel principio di proporzionalità, quindi, è contenuto anche il principio di non vessazione, poiché la sproporzione può essere individuata anche nella sottoposizione ad imposizioni materiali o morali che nessun collegamento funzionale abbiano con il soddisfacimento del diritto vantato (Nel caso di specie, nella lettera indirizzata alla controparte, l’avvocato specificava che il pignoramento potrà avvenire “in momenti imbarazzanti”, quello del conto corrente “si estenderà ai familiari cointestatari”, “le impedirò di utilizzare l’autovettura” e “chiederò la vendita della sua casa, coinvolgendo tutti i comproprietari”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171
    NOTA:
    Nel caso di specie, tra le altre, CNF, n. 116/2012.

  • L’accordo con la controparte assistita da collega

    E’ obbligo deontologico, che discende dai principi generali di correttezza e lealtà verso i colleghi, non prendere accordi con la controparte né comunque partecipare ad accordi intervenuti con la stessa, quando sia assistita da un avvocato, senza che quest’ultimo sia avvertito. Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito (Nel caso di specie, in considerazione della mancanza di precedenti disciplinari a carico dell’incolpato, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 93
    NOTA:
    In senso conforme, Cons. Naz. Forense 22.09.2012 n. 129.

  • L’illecita consegna di denaro al detenuto per il tramite dell’agente di Polizia Penitenziaria

    Vìola i doveri di probità, dignità, decoro nonché quelli di lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza non solo nei confronti della parte assistita ma anche verso l’ordinamento, la società ed i terzi in genere, l’avvocato che, per il tramite di un agente di Polizia Penitenziaria, faccia pervenire ad un detenuto somme di denaro finalizzate all’acquisto di stupefacente, schede telefoniche, apparati cellulari, pen-drive per connessione ad internet, strumenti atti ad offendere (Nel caso di specie, l’avvocato impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi sei, di cui chiedeva quantomeno la riduzione perché ritenuta eccessiva. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato in toto il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 88

  • L’introduzione in giudizio di prove false

    Contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e verità (artt. 6 e 14 cdf) l’avvocato che introduca intenzionalmente nel processo prove false (Nel caso di specie, all’incolpato veniva contestato di aver ottenuto dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sulla scorta di “una falsa attestazione di debito” sottoscritta con la firma di un ex cliente moroso, che nel corso del giudizio di opposizione il CTU aveva dichiarato apocrifa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87

  • L’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza

    L’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta professionale a lealtà e correttezza, evitando comportamenti che compromettano gravemente l’immagine che la classe forense deve mantenere nei confronti della collettività al fine di assicurare responsabilmente la funzione sociale che l’ordinamento le attribuisce.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 6 giugno 2013, n. 86

  • L’indebito trattenimento del danaro ricevuto dal cliente per un fine diverso dal pagamento della parcella

    Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in assenza di espressa autorizzazione del cliente, trattenga le somme da questi consegnategli ad altro fine in pretesa compensazione di crediti professionali ovvero le distragga rispetto allo scopo originario per cui queste erano state consegnate (Nel caso di specie, il cliente aveva consegnato al professionista una certa somma affinché promuovesse un’azione giudiziaria di ATP, poi rivelatasi non più necessaria. L’avvocato tratteneva tuttavia buona parte della somma stessa imputandola a proprio compenso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 7 maggio 2013, n. 68

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Merli), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 197; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. PIACCI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 183; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 14 novembre 2011, n. 173; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. FLORIO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 105; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 172; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ALLORIO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 187; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 16 luglio 2008, n. 74; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 39.

  • L’emissione di assegno scoperto o senza l’autorizzazione del trattario

    Il professionista, che consapevolmente emetta un assegno senza l’autorizzazione del trattario e/o in difetto di provvista, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei doveri di probità, dignità e decoro ex art. 5 cdf (che debbono essere rispettati dall’avvocato sempre, nell’esercizio ma anche al di fuori dell’attività professionale), nonché di lealtà e correttezza ex art. 6 cdf (Nel caso di specie, veniva altresì contestata la violazione del principio di colleganza ex art. 22 cdf, in quanto il beneficiario dell’assegno era un avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Merli), sentenza del 15 marzo 2013, n. 44

  • La “minaccia” di azioni legali infondate

    Integra illecito disciplinare, perché contrario agli artt. 5, 6 e 53 cdf, il comportamento dell’avvocato che preannunci azioni giudiziarie palesemente infondate (e formalmente inattuabili) nei confronti di un Giudice, specie se fatte al fine di precostituirsi una ragione di ricusazione (Nel caso di specie, il professionista aveva preannunciato un’azione risarcitoria nei confronti di un Giudice di Pace, cui richiedeva il pagamento della parcella in luogo del cliente che, a suo dire, gli aveva revocato il mandato per l’esito di una causa decisa dal magistrato).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Ferina), sentenza del 15 marzo 2013, n. 38

  • Il dovere di lealtà e correttezza si riferisce all’intera attività professionale

    L’art. 6 c.d.f. (dovere di lealtà e correttezza) non è limitato alla sola attività di assistenza o difesa in giudizio ma si riferisce all’intera attività professionale, in tutte le sue manifestazioni, impegnando l’avvocato ad assolvere la propria alta funzione nel rispetto delle regole di diritto e di comportamento.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Ferina), sentenza del 15 marzo 2013, n. 38