L’indicazione di voci non dovute e manifestamente abnormi in un atto di precetto relativo al pagamento di propri compensi professionali, costituisce comportamento lesivo della dignità e del decoro della classe forense, concretando violazione dei doveri di lealtà, diligenza e competenza, sanciti agli art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 8 c.d.f.Art. 8 cod. prev. – Dovere di diligenza.L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.Leggi il testo completo → e art. 12 c.d.f.Art. 12 cod. prev. – Dovere di competenza.L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. I. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività r…Leggi il testo completo →.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Allorio), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 21
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 27 Febbraio 2013 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 30 Novembre 2007 (censura)