L’avvocato non può instaurare procedure di mediazione dinanzi all’Organismo di cui faccia parte

Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che presiede un Organismo di mediazione la cui sede coincida o sia contigua con quella del proprio studio professionale, in violazione dell’art. 62 cdfArt. 62 cdf – MediazioneL’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dallanormativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, neilimiti in cui queste ulti…Leggi il testo completo →, così ponendo in essere una situazione di potenziale accaparramento e/o sviamento di clientela (Nel caso di specie, l’avvocato aveva instaurato una procedura di mediazione dinanzi all’Organismo che presiedeva e che aveva sede al medesimo indirizzo del proprio studio legale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 265 del 30 dicembre 2022

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– codice: art. 68

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 307 del 23 Luglio 2024 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 12 Febbraio 2021 (sospensione)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 4844 del 25 Febbraio 2025 (respinge)