Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo → solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa. Conseguentemente, la mera circostanza che l’autorità giudiziaria civile successivamente adita abbia provveduto ad una diversa ed inferiore liquidazione non può di per sé integrare, in assenza di ogni altra valutazione e motivazione, la violazione della disciplina deontologica contestata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 255 del 9 giugno 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 09 Giugno 2026 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 28 Marzo 2025 (sospensione)