- L’avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla
normativa in materia e le previsioni del regolamento dell’organismo di mediazione, nei
limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice. - L’avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata
competenza. - Non deve assumere la funzione di mediatore l’avvocato:
a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una
delle parti;
b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista
di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali e collabori
professionalmente in maniera non occasionale.
In ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri previste dal codice di rito. - L’avvocato che ha svolto l’incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti
professionali con una delle parti:
a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
b) se l’oggetto dell’attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.
Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale. - L’avvocato non deve consentire che l’organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest’ultimo abbia sede presso l’organismo di mediazione.
- La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi.
Nota
L’articolo è stato modificato con delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 636 del 21 marzo 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 1° settembre 2025, n. 202, all’esito delle procedure di consultazione di cui all’art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 432 del 20 settembre 2024.
Con la predetta delibera del 21 marzo u.s. il Consiglio nazionale forense ha provveduto a riformulare il comma 3, lettera b), aggiungendo, infine, le parole: «e collabori professionalmente in maniera non occasionale.», ed il comma 4, secondo periodo, aggiungendo, infine, le parole: «e collaborino professionalmente in maniera non occasionale.».
Le modifiche sono entrate in vigore il 1° novembre 2025.