Si deve osservare, preliminarmente, che – sul piano meramente formale – il comando presso altra amministrazione non determina il venir meno del rapporto con l’amministrazione che dispone il comando.
Si tratta dunque di verificare se, e in che termini, la fattispecie del comando incida sul vincolo di esclusività nella trattazione degli affari legali dell’ente di appartenenza, prescritta dall’articolo 23 della legge professionale forense.
Nel parere n. 37 del 17 ottobre 2022 (che richiama sul punto il parere n. 21/2013) si è ritenuto – in relazione alla creazione di un ufficio legale comune a più enti – che l’adozione di tale formula organizzativa non potesse far venir meno il vincolo di esclusività, sicché gli avvocati – pur destinati all’ufficio legale comune – avrebbero dovuto continuare a svolgere la loro attività “sempre e solo, come vuole la disciplina dell’ordinamento forense, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente da cui dipendono”.
Facendo buon governo di tali principi, lo stesso deve dirsi, pertanto, anche per l’avvocato comandato presso altro ente.
Consiglio nazionale forense, parere n. 15 del 27 gennaio 2026
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 15 del 27 Gennaio 2026- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera (quesito)
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