Il richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014. Qualora, tuttavia, il CDD trasmetta erroneamente l’opposizione al CNF, quest’ultimo deve restituire gli atti al giudice disciplinare a quo affinché, revocato l’inflitto richiamo verbale, provveda ai successivi adempimenti di competenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 24 del 10 febbraio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 24 del 10 Febbraio 2026– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 12 Dicembre 2022 (richiamo)