La risposta è resa nei termini seguenti.
Con il primo quesito viene chiesto “Se l’avvocato specialista possa decidere di rinunciarvi per motivi svincolati dal limite massimo di cui all’art. 6 comma 3, con facoltà di rinnovo della domanda anche senza che sia decorso il termine di cui al combinato disposto di cui all’articolo 12 ultimo comma e articolo 6 comma 2 lettera c), ed in caso positivo quale sia l’ente destinatario della relativa istanza di cancellazione”.
L’art. 3, comma 1, del d.m. 144 del 2015 e ss. ii. e mm. stabilisce che l’avvocato può conseguir il titolo di specialista in non più di due settori di specializzazione. Il dato testuale porta a ritenere che qualora il titolo di specialista sia stato conseguito in due tra i settori di specializzazione di cui al medesimo art. 3, l’avvocato possa sempre rinunciare ad uno di essi. Tale opzione interpretativa si ritiene debba valere anche qualora il titolo di specialista sia stato conseguito in un solo settore di specializzazione. Conforta la detta interpretazione la formulazione dell’art. 6, comma 3, del citato d.m. 144 del 2015 e ss. ii. e mm. che disciplina il caso in cui l’avvocato, già riconosciuto specialista in uno o due settori di specializzazione, rinunci anche solo ad uno di essi per conseguire la specializzazione in un altro tra i settori di specializzazione di cui all’art. 3, comma 1, del d.m. citato. L’avvocato, dunque, può sempre rinunciare al riconoscimento del titolo di specialista anche qualora sia riconosciuto tale in un solo settore di specializzazione.
Qualora l’avvocato sia stato riconosciuto specialista in un solo settore di specializzazione, ed espressamente rinunzi ad esso, perde il titolo. In questo caso il titolo potrà essere conseguito nuovamente secondo le modalità stabilite dall’ art. 6 del d.m. citato. Qualora sia stato riconosciuto specialista in due settori di specializzazione e rinunci ad uno solo di essi, l’avvocato non perde il titolo nel settore di specializzazione a cui non ha rinunciato. Sia nell’uno che nell’altro caso, l’avvocato può sempre presentare una nuova domanda per il riconoscimento del titolo di avvocato di specialista ai sensi del citato art. 6 dovendo comunque dimostrare la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla medesima disposizione e nel rispetto del limite di cui al comma 3 del medesimo art. 6.
La rinuncia su base volontaria può sempre essere richiesta ad istanza di parte secondo le seguenti modalità: l’istanza deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che tiene l’elenco di cui all’art. 5 del d.m. cit.. Il Consiglio dell’Ordine, senza indugio, trasmette l’istanza al Consiglio Nazionale Forense che delibera ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.m. citato.
Al caso della rinuncia al titolo di avvocato specialista è assimilabile, dal punto di vista procedimentale, quello della cancellazione volontaria dall’elenco. Quindi anche in caso di cancellazione volontaria dall’elenco di cui all’art. 5 del d.m. cit., l’istanza deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che tiene l’elenco di cui all’art. 5 del d.m. cit. Il Consiglio dell’Ordine, senza indugio, trasmette l’istanza al Consiglio Nazionale Forense che delibera ai sensi dell’art. 12, comma 4, del d.m. citato.
Con il secondo quesito viene chiesto: “Se l’attività di insegnamento nella materia di specializzazione quale professore universitario a contratto possa considerarsi utile e valida ai fini della formazione specialistica finalizzata al mantenimento del titolo”.
La risposta è resa nei seguenti termini.
L’art. 9, comma 1, del d.m. 144 del 2015 e ss. ii. e mm. stabilisce che “1. L’avvocato specialista, ogni tre anni dall’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 5, dichiara e documenta al consiglio dell’ordine d’appartenenza l’adempimento degli obblighi di formazione permanente nel settore di specializzazione, a norma degli articoli 10 ed 11.”.
L’art. 10, comma 2, del d.m. cit. “2. Ai fini del mantenimento del titolo di specialista l’avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno.”.
Il combinato disposto delle due citate previsioni conduce ad escludere che l’attività di insegnamento nella materia di specializzazione quale professore universitario a contratto possa considerarsi utile e valida ai fini della formazione specialistica finalizzata al mantenimento del titolo.
Consiglio nazionale forense, parere n. 16 del 17 febbraio 2026
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 16 del 17 Febbraio 2026- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera (quesito)
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