Ai fini della risposta al quesito rileva unicamente chiarire quale sia la validità temporale del certificato di compiuta pratica ottenuto prima del 2007 (e, quindi, prima dell’entrata in vigore della legge n. 247/12).
Orbene, ai sensi dell’ordinamento forense previgente, né l’articolo 10 del r.d. n. 37/1934 né l’articolo 9 del D.P.R. n. 101/1990 prevedevano limiti di validità temporale del certificato di compiuta pratica. Ne consegue che la candidata possa essere ammessa a sostenere l’esame.
Consiglio nazionale forense, parere n. 14 del 27 gennaio 2026
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