L’erronea impugnazione al CNF del richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare

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Il richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014. Qualora, tuttavia, l’iscritto proponga erroneamente impugnazione tempestiva al CNF, il ricorso stesso deve essere dichiarato ammissibile e riqualificato, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., in virtù del principio generale della translatio iudicii, in opposizione ex art. 14 Reg. CNF n. 2/2014, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina a quo affinché, revocato l’inflitto richiamo verbale, provveda ai successivi adempimenti di competenza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 25 del 10 febbraio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 10 Febbraio 2026
– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 11 Maggio 2021 (richiamo)