In tema di processo civile, l’art. 48 del vigente Codice Deontologico Forense, che vieta all’avvocato di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte, ha rilevanza esclusivamente sul piano deontologico e disciplinare e non è diretto a regolamentare l’ammissibilità della produzione in giudizio del documento contenente la corrispondenza vietata, il quale, salva diversa previsione, è generalmente utilizzabile come mezzo di prova da parte del giudice, secondo una valutazione da compiersi solo sulla base delle norme processuali che regolano i tempi e le modalità della produzione medesima. (massima uff.)
Corte di Cassazione (pres. Di Virgilio, rel. Bertuzzi), sentenza n. 21205 del 24 luglio 2025
NOTA
In arg. cfr. pure Tribunale Milano n. 4178/2025, secondo cui “la produzione in giudizio di corrispondenza riservata in spregio all’art. 48 cdf è inammissibile perché viola i doveri di lealtà e di probità processuale ex art. 88 cpc, a pena di sanzione processuale ex art. 96 cpc e segnalazione al CDD ex art. 88 cpc.”.