Conformemente a quanto previsto per la ricusazione dei giudici ordinari, il procedimento di ricusazione che si svolge innanzi al CDD è caratterizzato da particolare celerità e, ai sensi degli artt. 7 e 8 Reg. CNF n. 2/2014, non prevede la fissazione di un’udienza di discussione, né alcuna comunicazione al ricusante, garantendo a quest’ultimo l’impugnazione al CNF della decisione di inammissibilità o di rigetto e al consigliere ricusato la possibilità di articolare deduzioni sui motivi della ricusazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 175 del 22 aprile 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 22 Aprile 2026 (accoglie) (assoluzione)– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 48 del 20 Giugno 2024 (avvertimento)