La natura riservata e personale della comunicazione non esonera naturalmente, sul piano generale, il difensore dall’esprimersi con continenza di forme e di sostanza.
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Produzione di corrispondenza riservata: l’assenza di danno non costituisce “scriminante” dell’illecito disciplinare
L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di produzione in giudizio di corrispondenza riservata tra colleghi).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 102 del 26 marzo 2026
NOTA
In senso conforme, con specifico riferimento all’illecito di cui all’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →, per tutte, CNF n. 147/2022. -
La ratio del divieto di produrre la corrispondenza “riservata” scambiata con il collega
La ratio dell’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → (dal 2024 ancor più specificata) ha come finalità la libertà di espressione tra colleghi, tutelando la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario. Infatti, mira a salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell’attività legale. Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 102 del 26 marzo 2026
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Divieto ex art. 48 del Codice Deontologico Forense – Esclusiva rilevanza sul piano deontologico e disciplinare – Conseguenze – Produzione del documento contenente la corrispondenza vietata – Ammissibilità – Utilizzabilità come mezzo di prova – Criteri.
In tema di processo civile, l’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →, che vieta all’avvocato di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte, ha rilevanza esclusivamente sul piano deontologico e disciplinare e non è diretto a regolamentare l’ammissibilità della produzione in giudizio del documento contenente la corrispondenza vietata, il quale, salva diversa previsione, è generalmente utilizzabile come mezzo di prova da parte del giudice, secondo una valutazione da compiersi solo sulla base delle norme processuali che regolano i tempi e le modalità della produzione medesima. (massima uff.)
Corte di Cassazione (pres. Di Virgilio, rel. Bertuzzi), sentenza n. 21205 del 24 luglio 2025
NOTA
In arg. cfr. pure Tribunale Milano n. 4178/2025, secondo cui “la produzione in giudizio di corrispondenza riservata in spregio all’art. 48 cdf è inammissibile perché viola i doveri di lealtà e di probità processuale ex art. 88 cpc, a pena di sanzione processuale ex art. 96 cpc e segnalazione al CDD ex art. 88 cpc.”. -
La corrispondenza “riservata” può essere prodotta in sede disciplinare a fini difensivi
Il divieto di cui all’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → non riguarda la corrispondenza “riservata” prodotta, a fini difensivi, in sede disciplinare.
NOTA
Analogamente, cfr. pure:- CNF parere n. 15/2011, secondo cui la corrispondenza “riservata” avente contenuto di rilievo penale può essere prodotta e fatta valere in sede penale e risarcitoria civile.
- CNF parere n. 21/2025, secondo cui la corrispondenza “riservata” avente contenuto di rilievo deontologico può essere prodotta e fatta valere in sede disciplinare.
- CNF parere n. 23/2025, secondo cui il divieto deontologico di cui all’art. 48 cdf non opera nel caso in cui la consegna della corrispondenza “riservata” sia richiesta dall’autorità giudiziaria o da eventuali soggetti delegati alla attività di indagine su fatti oggetto della corrispondenza stessa, anche al fine di evitare eventuali conseguenze penali derivanti dalla mancata collaborazione.
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La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito istantaneo
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione del divieto di cui all’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → è un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 136 del 21 maggio 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 356/2024, CNF n. 332/2024, CNF n. 187/2024, CNF n. 2/2024, CNF n. 148/2023, CNF n. 221/2022, CNF n. 18/2021. Deve quindi ritenersi superato il precedente orientamento, secondo cui la produzione in giudizio di corrispondenza riservata sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato (cfr. CNF n. 117/2014, CNF n. 101/2014, CNF n. 170/2013). -
Il divieto di produrre la corrispondenza riservata prevale sul diritto-dovere di difesa (salvo eccezioni espresse)
L’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → è dettato a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa ossia anche a fronte del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell’interesse del proprio cliente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Gagliano), sentenza n. 139 del 26 maggio 2025
NOTA
In senso conforme, CNF n. 356/2024, CNF n. 305/2023, CNF n. 20/2023, CNF n. 147/2022, CNF n. 108/2019, CNF n. 17/2019, CNF n. 181/2017, CNF n. 58/2013. -
La corrispondenza tra colleghi qualificata come “riservata” non è producibile né riferibile in giudizio a prescindere dal suo contenuto
L’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → vieta non solo di produrre la corrispondenza riservata ma anche di riferirne in giudizio il contenuto, sussistendo riservatezza sia nell’ipotesi in cui la missiva contenga proposte transattive sia in quella in cui venga espressamente definita come riservata dal mittente, quale che ne sia il contenuto, giacché la clausola di riservatezza apposta dal mittente alla corrispondenza non consente al destinatario della stessa alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità, alla stregua del contenuto o della più o meno rilevante pregnanza della corrispondenza stessa al possibile fine della decisione della lite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Gagliano), sentenza n. 139 del 26 maggio 2025
NOTA
In senso conforme, CNF n. 220/2024, CNF n. 177/2017, CNF n. 46/2015, CNF n. 135/2013, CNF n. 38/2012, CNF n. 36/2005. -
Il COA di Benevento chiede di sapere se possano trasmettersi le comunicazioni intercorse tra colleghi a seguito di una richiesta formale pervenuta dai Carabinieri, delegati all’attività di indagine, nell’ambito di un procedimento penale avviato per fatti oggetto della predetta corrispondenza.
Nel caso di cui al quesito, la presenza di una esplicita richiesta da parte dei Carabinieri, delegati alla attività di indagine su fatti oggetto della corrispondenza prevale sull’obbligo deontologico e l’avvocato – anche per sottrarsi a eventuali conseguenze penali della mancata collaborazione – è tenuto a consegnare la corrispondenza.
Consiglio nazionale forense, parere n. 23 del 12 maggio 2025
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Corrispondenza tra colleghi non producibile né riferibile in giudizio: l’obbligo deontologico prevale sul dovere di difesa, salvo eccezioni espresse
L’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 356 del 7 ottobre 2024