L’impossibilità per il giudice di diminuire di oltre il 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, introdotta dal d.m. n. 37 del 2018, non è in contrasto con gli artt. 101, par. 1, TFUE, e 4, par. e, TUE, in quanto: a) le tariffe, seppure predisposte dal Consiglio nazionale forense, sono successivamente sottoposte al vaglio dell’autorità statale; b) resta impregiudicata la possibilità per le parti di raggiungere accordi in deroga alle previsioni tariffarie; c) la previsione dell’inderogabilità è preordinata alla tutela di un interesse pubblico, trascendendo quello meramente privato della categoria professionale. (massima uff.)
Corte di Cassazione (pres. Esposito, rel. Solaini), sentenza n. 19049 dell’11 luglio 2025