L’inadempimento delle obbligazioni non è scriminato da asserite difficoltà economiche dell’incolpato

L’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf, art. 43 cdf), tantopiù in mancanza di resipiscenza. Tuttavia, l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, può semmai essere tenuta in considerazione ai fini della sanzione da irrogare in concreto (art. 21 cdf).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 1 del 27 gennaio 2026

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 102/2025, CNF n. 57/2025, CNF n. 324/2024, CNF n. 313/2024, CNF n. 311/2024, CNF n. 250/2023, CNF n. 134/2023, CNF n. 113/2022, CNF n. 55/2022.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 27 Gennaio 2026 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 25 Gennaio 2021 (censura)