La previsione anzidetta è completata da quella del successivo comma 4, secondo la quale resta a carico dell’amministrazione giudiziaria solo “la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria … nonché la formazione del relativo personale amministrativo.”. Le norme fra loro integrate sono del tutto speculari a quella recata dal comma 2, lett. o) dell’art. 1 […]