Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano chiede di sapere se, ai fini dello svolgimento della pratica forense, l’avvocato facente parte di una Avvocatura comunale o di altro ufficio legale, pubblico o privato, comunque iscritto all’Elenco speciale iscritto all’Albo, possa essere equiparato ad un avvocato del libero foro.

    Ai sensi dell’art. 41, comma 6, lett. b) della legge n. 247/12, il tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico “non può essere svolto per un periodo superiore a dodici mesi”.
    Ciò consente di escludere, per il profilo che qui rileva, l’equiparazione degli avvocati iscritti all’Elenco speciale annesso all’Albo a quelli del libero foro, presso i quali, ai sensi della lett. a) del medesimo comma 6, può essere svolto l’intero periodo di pratica.

    Consiglio nazionale forense (Picchioni), parere 19 novembre 2014, n. 99

    Quesito n. 454, COA di Milano

  • Il COA di Marsala, avendo rivolto con esito negativo ai propri iscritti l’invito a dare il proprio nome per la formazione di un elenco di avvocati revisori contabili, da sottoporre al Presidente del Tribunale per la nomina del revisore dei conti previsto dall’art. 31 della Legge n. 247/2012 per la verifica della regolarità della gestione patrimoniale dell’Ordine, chiede se, in alternativa, si possa procedere alla nomina in questione, conferendo l’incarico ad avvocato non revisore o ad un revisore non avvocato; chiede inoltre se l’incarico sia da ritenersi gratuito od oneroso.

    In risposta al quesito posto, la Commissione osserva che l’art. 31 della Legge n. 247/2012 prevede che il revisore sia iscritto all’albo degli avvocati e a quello dei revisori contabili: si tratta di norma che ha natura tassativa e non può essere elusa conferendo l’incarico a professionista che non sia iscritto in entrambi gli albi indicati. La soluzione dunque non può essere che quella di attribuire la funzione ad un avvocato revisore dei conti iscritto ad un albo diverso da quello tenuto dal Consiglio tra i cui iscritti non si trova, al momento, alcuno munito delle due iscrizioni.
    Quanto alla remunerazione per lo svolgimento dell’incarico, in assenza di una espressa previsione di legge, deve farsi riferimento alla norma generale di cui all’art. 13 della Legge Professionale Forense: la pattuizione del compenso è libera, così come l’incarico può essere svolto a titolo gratuito, ai sensi del primo comma della norma citata.

    Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 19 novembre 2014, n. 98

    Quesito n. 452, COA Marsala

  • Il COA di Patti chiede di sapere se: “al praticante avvocato che abbia conseguito il diploma presso la scuola di Specializzazione per le Professioni legali e abbia svolto per sei mesi il tirocinio formativo presso lo studio di un avvocato iscritto all’albo, assistendo alle udienze (nr 21), possa essere rilasciato il certificato di compiuta pratica prima che lo stesso abbia potuto completare i 18 mesi di pratica”.

    Questa Commissione ha già chiarito, a partire dal proprio parere n. 27/2010, da ultimo confermato con il parere n. 34/2013, che l’equipollenza del diploma conseguito presso una Scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 398/1997 ai fini dello svolgimento di un anno di pratica forense, ribadita dall’art. 41, comma 9 della legge n. 247/12 integri una deroga alla norma generale relativa alla durata del tirocinio.
    Ne consegue che, ove il praticante avvocato intenda avvalersi della suddetta equipollenza, non è necessaria l’iscrizione nel Registro dei praticanti per l’intero periodo richiesto dalla legge (diciotto mesi), ma questa potrà ridursi al residuo periodo di sei mesi.

    Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 19 novembre 2014, n. 97

    Quesito n. 451, COA di Patti

  • Il COA di Biella chiede se vi siano profili d’incompatibilità tra la carica di Consigliere dell’Ordine e la funzione d’incaricato alle vendite all’asta nelle procedure d’esecuzione immobiliare ai sensi dell’art. 591 bis cod.proc.civ.

    In risposta al quesito posto, la Commissione osserva che l’avvocato delegato alle vendite all’asta nelle procedure d’esecuzione immobiliare ai sensi dell’art. 591 bis cod.proc.civ. riceve il suo incarico dal Giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale egli provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’art. 569, terzo comma, cod.proc.civ. L’art. 28, comma 10, della Legge n.247/2012 (Legge Professionale Forense) dispone che “Ai componenti del Consiglio (dell’Ordine), per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario”. La norma ha evidente portata tassativa, derivandone che nessun incarico giudiziario, ivi compreso quello di delegato alle vendite all’asta nelle procedure d’esecuzione immobiliare ai sensi dell’art. 591 bis cod.proc.civ., può essere assunto dai componenti del Consiglio dell’Ordine, nella vigenza del mandato, quando questo sia conferito da un magistrato appartenente all’ufficio giudiziario del circondario. Per l’insorgere della situazione di incompatibilità rileva il momento del conferimento dell’incarico, che deve essere successivo all’assunzione della carica di consigliere.

    Consiglio nazionale forense (Allorio), parere 19 novembre 2014, n. 96

    Quesito n. 450, COA Biella

  • Il COA di Orvieto ha formulato il seguente quesito, chiedendo se “al praticante avvocato che abbia frequentato il Master di I livello per Giurista di Impresa antecedentemente all’iscrizione al Registro, completando lo stesso dopo l’iscrizione deliberata in data 20.09.2013 possa essere rilasciato il certificato di compiuta pratica, riconoscendo il periodo come sostitutivo del primo semestre di tirocinio”.

    Come noto, la disciplina recata dagli artt. 40 ss. della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in tema di tirocinio, prevede talune forme alternative di svolgimento del tirocinio medesimo, tra le quali non rientra, peraltro, lo svolgimento di Master di I livello. Tale disciplina, in ogni caso, non sarà applicabile fino alla data dell’1 gennaio 2015.
    Anche nella vigenza delle norme che attualmente disciplinano il tirocinio per l’accesso alla professione forense, non è possibile sostenere l’equipollenza della frequenza del Master ai fini del riconoscimento di un periodo di tirocinio. La disciplina vigente e tuttora applicabile prevede, infatti, che il tirocinio debba essere svolto, per l’intero periodo, presso un avvocato, prevedendo unicamente la possibilità di veder riconosciuto il diploma conseguito presso una scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 398/1997 ai fini dello svolgimento di un anno di pratica forense.

    Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 19 novembre 2014, n. 95

    Quesito n. 449, COA di Orvieto

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro ha richiesto, con nota 26 settembre 2014 Prot. n. 4815, parere in merito all’ambito esplicativo dei poteri assegnati al Consiglio per il compiuto espletamento dell’attività istruttoria nel procedimento disciplinare.

    Il quesito del Consiglio rimettente attiene, in particolare, alla possibilità di adottare atti istruttori finalizzati, in difetto di “prove o di spunti di prova rimessi alla disponibilità delle parti” esponenti, all’acquisizione di documenti attingendo a “fascicoli di parte e d’ufficio in procedimenti giurisdizionali pendenti innanzi l’Autorità Giudiziaria”.
    In punto di fatto il Consiglio dell’Ordine ha evidenziato: (i) di avere in precedenza disposto l’archiviazione di un esposto presentato da taluni Consiglieri di un diverso Consiglio territoriale a carico di altri componenti il medesimo organo; (ii) di avere successivamente ricevuto “richiesta formulata da una Autorità Giudiziaria … di riapertura del procedimento disciplinare a carico degli avvocati …”; (iii) l’anzidetta richiesta reca, in allegato, una nota di sollecitazione degli originari esponenti rappresentante l’esigenza di acquisire determinati documenti presenti agli atti sia del Consiglio territoriale interessato dalla vicenda, sia dell’Autorità Giudiziaria avanti alla quale è pendente un giudizio inerente incidentalmente agli stessi fatti.
    Il quesito, in relazione al quale le indicate premesse porrebbero ulteriori aspetti sostanziali di rilievo (in relazione alla dubbia configurabilità nell’ordinamento di una disposizione, proveniente da un organo giurisdizionale, di facere a carico del Consiglio territoriale), si concentra sui margini officiosi dell’attività istruttoria del Consiglio territoriale in ambito disciplinare e, dunque, sull’ampiezza del potere di acquisizione di elementi valutativi ulteriori rispetto a quelli offerti dalla parte esponente.
    L’attività disciplinare del Consiglio dell’Ordine ha, come noto, natura amministrativa e soggiace, pertanto, alla disciplina – generale e particolare – del relativo procedimento; sia il previgente ordinamento professionale (e relativo regolamento di attuazione), sia la Legge 31 dicembre 2012 n. 247 non pongono limiti preclusivi all’esercizio dell’attività istruttoria dell’organo disciplinare; basti considerare che l’avvio del procedimento non presuppone, necessariamente, l’esistenza di un esposto da parte di terzi, potendosi l’ente territoriale a tanto determinare sulla base di notizie comunque acquisite.
    Non vige, pertanto, nel sistema del procedimento disciplinare il principio dispositivo della prova, tipico della giurisdizione civile, essendo, piuttosto, il Consiglio dell’Ordine tenuto al compimento di tutte le attività istruttorie atte a conseguire ogni elemento valutativo idoneo alla completezza della ricognizione dei fatti, quale corretto presupposto della motivazione del provvedimento finale del procedimento.
    Osserva, altresì, la Commissione che, in specie, dalle circostanziate premesse del quesito si desume che la parte esponente ha indicato al Consiglio dell’Ordine determinati documenti, dei quali evidentemente la stessa non ha disponibilità, eventualmente idonei a fare emergere circostanze ulteriori rispetto a quelle delibate nell’adottato provvedimento di archiviazione e tali da implicare l’esercizio del potere di autotutela amministrativa, il quale costituisce comportamento dovuto allorché emergano elementi nuovi il cui scrutinio si renda, comunque, opportuno.
    In tale ambito, il Consiglio dell’Ordine è legittimato a richiedere, ove ne ravvisi la rilevanza, informazioni all’Autorità Giudiziaria, nonché ad accedere, mediante rituale istanza al Giudice competente, agli atti dei procedimenti giudiziari, fatto salvo il potere del Giudice di differire, per esigenze di giustizia, il detto accesso; circostanza che comporterebbe, da parte del Consiglio dell’Ordine, la conseguenziale determinazione di sospendere il procedimento.

    Consiglio nazionale forense (Berruti), parere 19 novembre 2014, n. 94

    Quesito n. 446, COA Catanzaro

  • Il COA di Teramo ha formulato il seguente quesito, chiedendo se “al praticante avvocato iscritto al registro dei praticanti avvocati a far data dal 15 aprile 2014 che abbia conseguito il diploma presso la scuola di Specializzazione per le Professioni legali in data 11.06.2014, al fine di sostenere l’esame nella sessione 2014/2015” possa essere rilasciato il certificato di compiuta pratica.

    Questa Commissione ha già chiarito, a partire dal proprio parere n. 27/2010, da ultimo confermato con il parere n. 34/2013, che l’equipollenza del diploma conseguito presso una Scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 398/1997 ai fini dello svolgimento di un anno di pratica forense, ribadita dall’art. 41, comma 9 della legge n. 247/12 integri una deroga alla norma generale relativa alla durata del tirocinio.
    Ne consegue che, ove il praticante avvocato intenda avvalersi della suddetta equipollenza, non è necessaria l’iscrizione nel Registro dei praticanti per l’intero periodo richiesto dalla legge (diciotto mesi), ma questa potrà ridursi al residuo periodo di sei mesi.

    Consiglio nazionale forense (Morlino), parere 19 novembre 2014, n. 93

    Quesito n. 445, COA di Teramo

  • Il COA di Ferrara chiede di sapere, in primo luogo, se sia possibile riconoscere al praticante che ha svolto, implicitamente con successo, il periodo di tirocinio formativo ai sensi dell’art. 73, comma 13, D.L. n. 69/2013, un periodo di pratica pari a 12 mesi. Secondariamente, rappresenta che detti praticanti intenderebbero anche contestualmente iscriversi per il tirocinio in uno Studio Legale, così da svolgere nel medesimo periodo anche gli ulteriori sei mesi di pratica. Osserva, al riguardo, che tale sovrapposizione pare incompatibile con l’effettiva frequentazione dello Studio, ma non ravvisa nel D.L. succitato divieti in tal senso.

    La Commissione osserva quanto segue.
    L’art. 73 del D.L. n. 69/2013 è entrato in vigore nella vigenza delle norme, relative alla pratica legale, precedenti quelle introdotte dal Titolo IV, Capo I, della Legge n. 247/2012. Queste ultime, peraltro ed ai sensi della norma transitoria recata dall’art. 48 della medesima legge, entreranno in vigore al termine del secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge (2 febbraio 2013) ed a condizione che sia stato anche emanato dal Ministro della Giustizia, sentito il C.N.F., sia il Regolamento previsto dall’art. 41, comma 13, sia, sempre con Decreto Ministeriale, il Regolamento contemplato dal successivo art. 44, concernente l’attività di praticantato negli Uffici Giudiziari, contemplata fra le attività di tirocinio dal comma 6 dell’artt. 41.
    Allo stato, nessuno dei succitati regolamenti è stato emanato.
    Posto preliminarmente quanto sopra, la Commissione osserva che il valore degli stage previsti dal D.L. n. 69/2013 all’art. 73 va quindi considerato con riferimento alle norme previgenti preposte a disciplinare l’effettuazione del tirocinio, eccezion fatta che per quanto concerne la relativa durata, che il summenzionato art. 48 della Legge 247/2012 ha ridotto a 18 mesi. Onde comprenderne la portata, si dovrà quindi far riferimento al succitato D.L. 69/2013, nel quale si prevede:
    a) Che lo stage ha una durata complessiva di 18 mesi (comma 1)
    b) Che l’attività di stage è “condotta in collaborazione con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati …….. , secondo le modalità individuate dal Capo dell’Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense.” (comma 5 bis)
    c) Che lo stage può essere svolto “contestualmente ad altre attività, compreso ….. il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato ….. purchè con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione.” (comma 10)
    d) Che l’esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale (comma 13)
    e) Che la domanda di accesso allo stage potrà essere presentata trenta giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (legge n. 98/2013 entrata in vigore il 21 agosto 2013)
    L’applicazione delle suddette previsioni non dovrà, nel contempo, disattendere le altre previsioni vigenti in tema di tirocinio forense, tra le quali va richiamato il D.P.R. N. 101/1990, il cui art. 1, comma 3, prevede che la frequenza dello Studio legale ai fini della pratica, che nella accezione che le è propria s’intende in via esclusiva, fatte salve le eccezioni consentite, possa essere sostituita da altra frequenza per un periodo non superiore all’anno.
    Alla luce di quanto sopra esposto, il parere che la Commissione ritiene di dover esprimere si discosta dal precedente parere n. 65 del 2014. Peraltro, esso deve anche tener conto della specialità della Legge 247/2012, recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, a mezzo della quale è stato introdotto un nuovo percorso formativo del praticante, che andrà però a regime, come dianzi precisato, solo allorquando entreranno in vigore i relativi D.M. di attuazione.
    Il parere quindi, in riforma del precedente orientamento, è il seguente.
    Il tirocinio formativo eseguito presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 comma 13 del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, può essere svolto contestualmente alla pratica forense di cui all’art. 17 del R.D.L. n. 1578/1933, a condizione che le modalità di effettuazione individuate dal Capo dell’Ufficio giudiziario, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, siano ritenute compatibili. In quest’ottica, il Consiglio dell’Ordine è tenuto a vigilare affinchè non venga disattesa la previsione recata dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 101/1990, secondo la quale la frequenza dello studio (legale) non può essere sostituita per più di un anno. Da ciò consegue che, seppur sia praticabile la frequentazione contestuale dello Studio e dell’Ufficio giudiziario, il positivo esito dello stage non potrà far venir meno l’obbligo di frequentare lo Studio legale, ai fini del compimento della pratica, per ulteriori sei mesi.
    Detta opportunità non sarà più fruibile a decorrere dalla piena applicabilità alle modalità di effettuazione della pratica forense, propedeutica all’Esame di Stato di cui al Titolo IV, Capo II, della Legge n. 247/2012, delle norme recate dal Titolo IV, Capo I, della suddetta legge, che decorrerà dall’entrata in vigore dei Decreti Ministeriali attuativi.

    Consiglio nazionale forense (Merli), parere 10 dicembre 2014, n. 110

    Quesito n. 441, COA di Ferrara

  • Il Consiglio dell’Ordine di Massa Carrara chiede di sapere “se, in sede di indagine della Guardia di Finanza relativa all’osservanza della normativa in tema di antiriciclaggio, la stessa Guardia di Finanza, anche senza specifica autorizzazione o ordine dell’Autorità Giudiziaria, possa prelevare e visionare i fascicoli di studio, senza che a ciò possa opporsi l’eccezione del segreto professionale e della tutela della privacy dei clienti”.

    La Commissione ha investito del tema, in fase di istruttoria del quesito, il Gruppo di lavoro in tema di normativa antiriciclaggio e ne fa proprio il parere, che di seguito si riproduce.

    – Il quadro normativo

    Il punto di partenza è il collegamento tra legge antiriciclaggio (L.A.), normativa valutaria e normativa tributaria.

    Ai sensi dell’art 8 L.A.:

    4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette:
    a) la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza si avvalgono anche dei dati contenuti nella sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall’articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
    b) gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti ai reparti della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria puo’ delegare l’assolvimento dei compiti di cui al comma 3;
    5. Per i controlli di competenza di cui all’articolo 53, nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, ivi compresi quelli svolti in collaborazione con la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza esercita i poteri di cui al comma 4, lettere a) e b).

    I. In sede di controlli antiriciclaggio la GDF esercita i poteri previsti dalla normativa valutaria (DPR 148/1988)

    Il DPR 148/1988, all’art 26 così recita:

    1. Gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo speciale di polizia valutaria esercitano gli stessi poteri e facolta’ riconosciuti ai funzionari dell’Ufficio italiano dei cambi nello svolgimento dell’attivita’ ispettiva in materia valutaria.
    2. I militari della Guardia di finanza nell’accertamento delle violazioni valutarie esercitano i poteri che sono loro attribuiti in materia finanziaria dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e dalle leggi tributarie.

    A questa disposizione va aggiunto l’art 2 del d.lg. 68/2001, sui compiti della GDF:

    1. Fermi restando i compiti previsti dall’articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia
    economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell’Unione europea.
    2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:
    a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;
    b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonche’ uscite del bilancio dell’Unione europea;
    c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;
    d) attivita’ di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potesta’ amministrativa d’imposizione;
    e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonche’ di programmi pubblici di spesa;
    f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;
    g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unita’ produttive in via di privatizzazione o di dismissione;
    h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonche’ movimentazioni finanziarie e di capitali;
    i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l’esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;
    l) diritti d’autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;
    m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea.

    Il comma 4 di tale disposizione precisa che

    4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell’espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facolta’ e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

    II. La normativa valutaria richiama i poteri previsti dalla normativa tributaria (previsti nel DPR 600/1973 per le imposte dirette e nel DPR 633/1972 per l’IVA)

    Interessa in questa sede l’art 52 del DPR 633 (Accessi, ispezioni e verifiche) ai sensi del quale gli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto (e, per quanto detto, la GDF) possono effettuare l’accesso nei locali destinati all’esercizio di attivita’ professionali, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento dell’imposta e per la repressione dell’evasione e delle altre violazioni(1).
    In ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di professioni dovra’ essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
    L’accesso in locali diversi da quelli indicati puo’ essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
    Decisivo il comma 3:

    E’ in ogni caso necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell’autorita’ giudiziaria piu’ vicina per procedere durante l’accesso a perquisizioni personali e all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e’ eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all’articolo 103 del codice di procedura penale.

    III. Ai controlli antiriciclaggio della GDF negli studi legali si applica, in particolare, l’art 52 cit.

    * . * . * .

    La ricostruzione appena effettuata coincide con quella operata dalla stessa GDF nella Circolare 19 marzo 2012, n. 83607.

    Pag 222.
    Sulle modalità di effettuazione delle ricerche (documentali) e sulle implicazioni emergenti nel corso del suo svolgimento, si rinvia anche in questo caso alle disposizioni dettate in materia di attività di verifica fiscale dalla circolare n. 1/2008 del Comando Generale – III Reparto Operazioni [Volume I, Parte II, Capitolo III, Paragrafo 2, nonché Parte III, Capitolo II, Paragrafo 3.b.(2).].

    Ebbene la richiamata Circolare 22 dicembre 2008 n. 1, “Istruzione sull’attività di verifica”, richiama innanzitutto il disposto di legge, per poi aggiungere alcune soluzioni interpretative (e operative):
    Ai sensi del comma 3 dell’art. 52 del D.P.R. n. 633/72, è sempre necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ovvero dell’Autorità Giudiziaria più vicina, per procedere a:
    – perquisizioni personali;
    – apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli.
    Conseguentemente, allorquando durante le operazioni di accesso si presenti la necessità di procedere ai citati adempimenti, occorre provvedere tempestivamente a richiedere alla competente Autorità Giudiziaria il necessario provvedimento autorizzatorio; nelle more delle decisioni del magistrato, dovrà essere adottata ogni cautela, fra cui anche il piantonamento e/o il suggellamento, per impedire che vengano alterati, occultati o distrutti libri, registri, scritture e documenti, ovvero che vengano sottratti plichi sigillati, borse, ecc. o il loro contenuto.

    Secondo la GDF (che richiama la “prevalente giurisprudenza di legittimità”)

    la specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica in argomento è necessaria unicamente per procedere durante l’accesso, oltre che a perquisizioni personali, all’apertura coattiva di casseforti, mobili, ripostigli e simili che risultino chiusi, per cui è legittimo procedere, ove non sia necessario ricorrere all’uso della forza, all’apertura di un cassetto non chiuso contenente documentazione anche senza detta specifica autorizzazione.

    A proposito della questione che qui rileva (opposizione del segreto professionale ai sensi del comma 3 dell’art 52) nella circolare si trova scritto:

    Al riguardo, deve ritenersi che, nel corso di accessi a fini fiscali, il segreto professionale possa essere fondatamente opposto soltanto per quei documenti che rivestono un interesse diverso da quelli economici e fiscali del professionista o del suo cliente e, pertanto, quando i documenti non presentano alcuna utilità ai fini fiscali; non pare quindi che possa essere eccepito il segreto professionale per le scritture ufficiali né per i fascicoli dei clienti, limitatamente però, per quanto attiene a questi ultimi, all’acquisizione dei documenti che costituiscono prova dei rapporti finanziari intercorsi fra professionista e cliente.

    In ogni caso, qualora venga opposto il segreto professionale, da far risultare chiaramente in atti, i verificatori devono richiedere l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria per procedere all’ulteriore esame,

    avendo cura di rappresentare all’Autorità stessa tutti gli elementi necessari per operare le proprie valutazioni, con particolare riferimento all’utilità ai fini delle operazioni ispettive dell’esame dei documenti per i quali detto segreto è opposto. Va posto in adeguato risalto che l’autorizzazione del magistrato è necessaria per l’esame dei documenti e non già per l’adozione di atti che non richiedano detto esame; nelle more delle decisioni del magistrato, appare quindi consentito che i verificatori cautelino la documentazione in argomento, senza procedere ad alcuna consultazione del relativo contenuto, in maniera tale da assicurarne l’integrità fino a quando non sarà concessa l’autorizzazione all’esame di merito. Le cautele adottate saranno fatte risultare nel processo verbale di verifica, in cui si darà chiara contezza che i documenti cautelati non sono stati in alcun modo visionati dai verificatori, in attesa del nulla osta del magistrato interessato.

    Infine, la circolare si sofferma sulla posizione degli avvocati che svolgano funzioni difensive o dei professionisti che assumano l’ufficio di consulenti tecnici, attesa la clausola di salvaguardia contenuta nel citato art. 52 con riferimento all’art. 103 c.p.p., in tema di ispezioni, perquisizioni e sequestri presso i difensori.

    Secondo la GDF, l’ampia portata dell’art 103 c.p.p.,

    dettata chiaramente con specifico riferimento alle ispezioni ed alle perquisizioni disposte per finalità di carattere processuale-penale, deve ovviamente essere calibrata nel momento in cui se ne debba fare applicazione nel campo fiscale.
    In questa prospettiva, il vincolo che detta disposizione viene a produrre pare riguardare i divieti di sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa e di ogni altra forma di controllo della corrispondenza tra imputato e difensore; ai fini dell’individuazione dei documenti che, in concreto, rientrano nel campo di applicabilità di tali divieti, occorre fare riferimento all’art. 35 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, a mente del quale, tra l’altro:
    – la corrispondenza fra l’imputato ed il suo difensore deve riportare il nome ed il cognome dell’imputato, il nome ed il cognome e la qualifica professionale del difensore, nonché la dicitura “corrispondenza per ragioni di giustizia” con la sottoscrizione del mittente e l’indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce;
    – quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal Presidente del consiglio dell’ordine forense di appartenenza o da un suo delegato;
    – se l’imputato è detenuto, l’autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa recante le indicazioni suddette.
    Per quanto precede, l’ambito giuridico del citato art. 103 c.p.p. deve intendersi circoscritto all’esame della predetta corrispondenza fra imputato e difensore e non comprende, ad esempio, la risposta a richieste di notizie avanzate dai verificatori per esigenze istruttorie relative al controllo in corso.

    Il documento chiude la questione in esame con le seguenti disposizioni:

    Nei casi in cui, invece, la previsione della menzionata norma del codice di procedura penale risulti trovare piena operatività, non è sufficiente l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per procedere all’apertura dei plichi, ravvisandosi la necessità che vi proceda direttamente il giudice delle indagini preliminari, ovvero un magistrato dell’ufficio del Pubblico Ministero in forza di un decreto motivato del giudice, il quale ipotizzi che il relativo contenuto costituisca corpo del reato (art. 103, commi 2 e 4, c.p.p.); sarà, pertanto, necessario che i militari operanti, comunichino tempestivamente al pubblico ministero, anche in forma orale, ai sensi dell’art. 347 del c.p.p., la notizia di reato che ritengano eventualmente ravvisabile, per i successivi atti che l’Autorità Giudiziaria stessa riterrà di compiere.
    Resta inteso che, anche per i documenti che non rientrano nel campo di applicazione della richiamata disposizione, il professionista potrà comunque opporre il segreto professionale, eventualmente superabile attraverso una specifica autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, nei termini dianzi esposti.

    La risposta al quesito è resa, pertanto, nei seguenti termini.
    L’avvocato sottoposto a controllo antiriciclaggio dalla GDF può legittimamente opporre il segreto professionale in relazione alla richiesta di acquisizione/esame dei fascicoli di studio.
    In questo caso gli operanti hanno l’obbligo di chiedere l’autorizzazione dell’AG per procedere in tal senso.
    Resta fermo il disposto di cui all’art 103 c.p.p. per le ipotesi particolari ivi previste.

    Consiglio nazionale forense (Commissione), parere 19 novembre 2014, n. 92

    Quesito n. 394, COA di Massa Carrara

    __NOTE__
    (1) Tuttavia, e in ogni caso per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, e’ necessaria anche l’autorizzazione del procuratore della Repubblica.

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha richiesto parere in merito a diversi quesiti.

    1. Il Consiglio rimettente opina se l’obbligo della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale si estenda anche agli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici, iscritti nell’Elenco speciale annesso all’Albo ordinario.
    Osserva la Commissione che l’art. 12 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, il quale ha introdotto la prescrizione in questione, costituisce disposizione precettiva riferita a tutti gli avvocati in relazione all’esercizio dell’attività professionale.
    Come già affermato da questa Commissione nel parere 22 maggio 2013, n. 54, non rileva, a titolo derogatorio della detta disposizione normativa, la circostanza che la prestazione dell’avvocato avvenga alle dipendenze e nell’esclusivo interesse dell’ente pubblico di appartenenza, di talché gli avvocati degli enti pubblici non sono esentati dall’obbligo di legge, pur sempre nel rispetto delle norme pubblicistiche che regolano il rapporto di lavoro.

    2. Il Consiglio rimettente chiede se, con riferimento alla richiesta di iscrizione all’Albo forense di un dottore commercialista contemporaneamente iscritto al relativo albo professionale, si possano configurare profili di incompatibilità in considerazione della circostanza che l’interessato risulta inserito nell’elenco dei Consulenti tecnici di un Ufficio giudiziario.
    Premesso che l’art. 18 della Legge n. 247/2012 consente, nel caso espresso dei dottori commercialisti, la doppia iscrizione ai rispettivi albi professionali, la Commissione ritiene non sussistere alcuna forma di incompatibilità anche in relazione all’elenco dei CTU.
    Si tratta, infatti, di attività connaturata all’esercizio della professione di dottore commercialista.

    3. In relazione all’art. 7, comma 1 della Legge n. 247/2012 il Consiglio rimettente chiede di conoscere quali attività sia tenuto a porre in essere a seguito della dichiarazione dell’iscritto attestante rapporti di parentela, coniugio, affinità o convivenza con magistrati rilevanti ai fini della previsione dell’art. 18 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario).
    Va premesso che, a giudizio della Commissione, la dichiarazione dell’iscritto contemplata dall’art. 7, comma 1 della Legge n. 247/2012 attiene esclusivamente alla completezza delle informazioni, da rendersi al Consiglio territoriale, in ordine al suo status familiae, ma dalla stessa non derivano ulteriori implicazioni a carico del medesimo.
    D’altro canto, la disciplina dell’art. 18 dell’Ordinamento giudiziario – essa, in effetti, rilevante ai fini dell’incompatibilità – riguarda esclusivamente il magistrato, né può per relationem riflettersi sulla posizione soggettiva dell’avvocato, in considerazione del principio di tassatività delle disposizioni di legge che incidono sullo status e dell’autonomia dei due ordinamenti.
    Ritiene, pertanto, la Commissione che al Consiglio territoriale non competa, in relazione alla dichiarazione dell’iscritto, alcuna altra attività, apparendo praeter legem anche l’ipotizzato impegno dello stesso iscritto a non esercitare la professione nel settore nel quale risulti in attività giudiziaria il magistrato a lui legato dai sopra detti rapporti personali. Valuterà, infine, il Consiglio dell’Ordine l’opportunità di trasmettere comunque le informazioni acquisite al Consiglio giudiziario.

    4. Circa l’ambito applicativo dell’art. 14, comma 4 della Legge n. 247/2012 che consente all’avvocato la nomina di sostituti processuali presso ogni ufficio giudiziario, la Commissione conferma che il chiaro disposto normativo trova applicazione anche nell’ambito della giurisdizione penale.

    5. In relazione all’art. 46 della Legge n. 247/2012 (Esame di Stato) la Commissione evidenzia che la nuova disciplina circa le modalità di svolgimento delle prove d’esame troverà applicazione a partire dalla sessione 2015 (salve le modifiche alla disposizione in esame, recanti ulteriore differimento al 2017, attualmente in discussione in Parlamento, in sede di conversione del DL n. 192/14, cd. milleproroghe).

    Consiglio nazionale forense (Berruti), parere 19 novembre 2014, n. 91

    Quesito n. 391, COA di Torino