Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona chiede di sapere se possa essere accolta la domanda di iscrizione nella Sezione speciale degli Avvocati stabiliti di un abogado iscritto come non esercente secondo l’ordinamento professionale spagnolo.

    Ritiene infatti il COA richiedente che detto interrogativo, già oggetto di recenti pronunce da parte di questa Commissione, possa essere riconsiderato alla luce delle considerazioni conclusive svolte dall’Avvocato generale avanti la Corte di Giustizia Europea nel giudizio n. C-58/13; considerazioni che, sostanzialmente, postulerebbero che la condizione giustificante l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di un Paese membro da parte di un avvocato iscritto all’Albo in altro Paese membro “sia quello dell’esercizio della professione”.
    La circostanza anzidetta, in effetti, si porrebbe in controtendenza rispetto ai precedenti pareri nn. 114 e 115 licenziati dalla Commissione nel dicembre dell’anno 2013, con i quali si è affermato che “l’esercizio effettivo della professione nel Paese di origine non è condizione per l’iscrizione dell’avvocato comunitario nell’Elenco degli Avvocati stabiliti tenuti dai Consigli degli ordini in Italia, essendone presupposto solo la cittadinanza comunitaria, la residenza nel Paese ospitante, l’iscrizione all’organizzazione professionale nello Stato membro di origine e l’assenza di eventuali incompatibilità ai sensi della L. 247/12 …”.
    Peraltro, pur dovendosi necessariamente premettere che le conclusioni dell’Avvocato generale non hanno ovviamente effetto precettivo, la loro (ri)lettura non ha evidenziato quanto il Consiglio territoriale presuppone. Non si nega, certo, che nella considerazione sub 14 si richiami la circostanza “storica” dell’iscrizione dei ricorrenti Sig.ri Torresi all’Albo degli avvocati esercenti del Collegio Santa Cruz di Tenerife. Quel che rileva, però, è che la Dir. 98/5, poi attuata dal D.Lvo n. 96/2001, individua nella qualifica professionale di avvocato la condizione necessaria e sufficiente per esercitare la professione forense anche in uno Stato membro diverso da quello ove è stata acquisita la qualifica professionale. La Direttiva, quindi, prescinde dall’effettività dell’esercizio professionale pregresso in capo a coloro che chiedono di svolgere la professione forense in altro Paese membro e pertanto, poiché in Spagna gli avvocati non esercenti dispongono certamente della qualifica professionale che consentirebbe loro di esercitare, ne consegue che, secondo la giustizia comunitaria, non può essere loro negato il diritto di esercitare la professione, nelle forme contemplate dalla Direttiva anzidetta, in altro Paese membro.
    In tal senso, si è pronunciata la Corte di Giustizia – Grande sezione con la sentenza “Torresi” del 17 luglio 2014, nella quale conclusivamente si legge “che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita.”.
    I precedenti pareri nn. 114 e 115 emessi da questa Commissione l’11 dicembre 2013 vanno pertanto confermati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 22 ottobre 2014, n. 78

    Quesito n. 422, COA di Ancona

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, con nota del 29 aprile 2014, ha richiesto parere sulla sussistenza, o meno, di profili di incompatibilità tra l’iscrizione all’albo degli avvocati e lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, introdotto dall’art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (convertito in L. 9 agosto 2013 n. 98).

    Il Consiglio rimettente evidenzia, in particolare, che il provvedimento di ammissione adottato dal Tribunale o dalla Corte di Appello prescrive che gli interessati “non possono svolgere attività professionale dinnanzi il distretto della Corte di Appello, né innanzi l’ufficio ove gli stessi svolgono lo stage”.
    L’art. 73 del D.L. n. 69/2013 contiene la disciplina esaustiva dello “stage” presso gli uffici giudiziari: il suo comma 10 espressamente consente lo svolgimento contestuale di “altra attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio … purché con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione”.
    La chiara formulazione dell’enunciato normativo non contiene prescrizioni dalle quali possa farsi discendere un regime di incompatibilità tra attività concorrenti, con l’assorbente notazione esegetica che la menzione delle “altre attività” ha natura prettamente esemplificativa; di talché, l’unico limite posto dal legislatore attiene – coerentemente al sotteso criterio di efficienza e di effettività della formazione del tirocinante – all’esigenza che la contemporaneità di altri impegni professionali non incida pregiudizievolmente sulla funzionalità e sull’esito dello “stage”.
    Osserva, peraltro, la Commissione che il regime dettato dall’art. 73 del D.L. n. 69/2013 attiene propriamente al solo istituto del tirocinio e dal medesimo contesto normativo non emergono cause “tipiche” di incompatibilità aggiuntive rispetto a quelle prescritte dall’Ordinamento della professione di avvocato; né queste ultime si riflettono sullo svolgimento dello “stage”, il quale – giusta il comma 8 dell’art. 73 – non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato.
    Non assume, infine, rilievo, nella prospettiva di un’eventuale incompatibilità evidenziata dal Consiglio rimettente, la circostanza che i provvedimenti autoritativi di ammissione al tirocinio prescrivano il divieto di esercizio di attività professionale dinnanzi il distretto di Corte di Appello e l’ ufficio di effettivo svolgimento dello “stage”; in disparte il, pur assorbente, rilievo che si tratta di una “incompatibilità” spazialmente limitata (rispetto al più ampio ambito territoriale di esercizio della professione forense), la disposizione è chiaramente orientata a preservare l’indipendenza del funzionamento della giurisdizione, l’imparzialità dell’attività giudiziaria, nonché a prevenire indebite commistioni.
    In conclusione, la Commissione ritiene che al quesito vada data risposta negativa, non ravvisandosi profili di incompatibilità tra l’iscrizione all’albo degli avvocati e la prestazione del tirocinio ex art. 73 del D.L. n. 69/2013.

    Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 22 ottobre 2014, n. 77

    Quesito n. 396, COA di Palermo

  • I quesiti al CNF devono essere formulati in modo generale ed astratto, a pena di inammissibilità

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania formula quesito in merito all’interpretazione dell’art. 62.5 del Codice deontologico forense.
    Il quesito è inammissibile, in quanto contiene i nominativi dei soggetti interessati.
    A mente della circolare 15-C-2014 del Consiglio nazionale forense, infatti, “i quesiti devono essere formulati in modo generale ed astratto e non consentire, neanche per relationem dall’esame di eventuali allegati, di individuare il soggetto o i soggetti interessati dalla richiesta di parere. Tale precauzione si giustifica alla luce del fatto che non è infrequente che – specie in materia di tenuta degli albi ed in materia deontologica – il Consiglio nazionale forense possa trovarsi ad essere investito di questioni analoghe in sede giurisdizionale”.

    Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 22 ottobre 2014, n. 76

    Quesito n. 389, COA di Verbania

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, con nota del 13 marzo 2014, ha richiesto parere in relazione alla coerenza deontologica della condotta di un professionista che “offra o svolga, gratuitamente o con compenso, la propria attività di consulenza professionale presso Comuni, Enti, Associazioni ecc. a favore di loro iscritti o a favore di qualsiasi soggetto”; a completamento del quesito il Consiglio rimettente pone, inoltre, la questione della legittimità dell’operato dell’avvocato, allorché i beneficiari delle sopra indicate prestazioni gli conferiscano successivi e diretti incarichi.

    Il quesito pare riferito, pur nella sua sintetica formulazione, a prestazioni professionali svolte presso enti in favore di soggetti che fruiscono di un servizio da questi ultimo approntato a favore di associati o altre categorie che l’ente medesimo si proponga di tutelare.
    Osserva la Commissione che il quesito implica diverse situazioni di fatto rispetto alle quali possa esplicarsi la condotta professionale dell’avvocato; mentre, infatti, appare concettualmente nitido il riferimento all’attività svolta presso “enti” o “associazioni”, più problematico si presenta quello ai “Comuni” nel cui ambito di organizzazione pubblicistica risulta evidentemente complesso inquadrare un servizio, in senso lato, di consulenza o di assistenza a beneficio di terzi (attività che esula dalle finalità istituzionali dell’ente locale), che presupporrebbe atti di preposizione adottati in conformità delle norme di funzionamento degli enti pubblici.
    Le questioni oggetto del quesito sono state esaminate nei pareri 3 ottobre 2001 e 16 luglio 2010 n. 33 le cui conclusioni la Commissione ritiene tuttora attuali, sia nella prospettazione della problematicità di risposte generali (inidonee a delineare i criteri distintivi di condotte, più o meno sfumate, deontologicamente incompatibili) sia nel richiamo del limes costituito dal divieto di accaparramento della clientela; tale principio mantiene il suo disvalore, pure se adeguato alla evoluzione della sensibilità della società e della comunità professionale.
    L’attività di acquisizione della clientela va considerata lecita – tanto più in relazione all’ordinamento comunitario ed all’enfasi interpretativa attualmente data all’aspetto organizzativo e concorrenziale dell’esercizio professionale – con il solo limite del disvalore deontologico implicato dai mezzi, a tale fine, in concreto utilizzati, i quali non devono consistere negli strumenti tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell’art. 19 del Codice deontologico forense.
    D’altro canto, il quesito proposto dal Consiglio rimettente non offre elementi di fatto utili al concreto discernimento della legittimità, o meno, della condotta professionale.
    La Commissione può, quindi, solo delineare i sopra richiamati indici in base ai quali potranno essere, caso per caso, confrontate le condotte riscontrate in fatto.

    Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 22 ottobre 2014, n. 75

    Quesito n. 386, COA di Piacenza

  • Alcuni Consiglieri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento hanno richiesto parere in ordine ai seguenti quesiti: 1) se, in ipotesi di decadenza dalla carica del Presidente dell’Ordine per sopravvenuta incompatibilità, alla elezione del nuovo Presidente debba provvedersi solo dopo essersi proceduto alla integrazione dell’organo collegiale; 2) se la detta integrazione debba avvenire mediante elezioni suppletive ovvero con il subentro del primo dei non eletti.

    Entrambi i quesiti implicano la considerazione del periodo di vacatio nel quale si colloca temporalmente la vicenda segnalata dai professionisti rimettenti.
    Il Consiglio Nazionale Forense, già nell’immediatezza dell’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012 n. 247, il cui art. 65, comma 2 ha prorogato i Consigli circondariali in carica sino al 31 dicembre 2014, ha precisato che il funzionamento degli stessi rimane, nel periodo transitorio, disciplinato dalle previsioni del R.D.L. n. 1578/1933, del R.D. n. 37/1934 e del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, così come sancito dal comma 1 del su indicato art. 65.
    Ai sensi delle anzidette disposizioni legislative va a priori esclusa l’operatività dell’istituto del subentro del primo dei non eletti, non residuando, all’esito della proclamazione a conclusione delle operazioni elettorali, una tale graduatoria.
    Di talché, l’unico strumento consentito dalla legge per la reintegrazione del Consiglio è costituito dall’indizione delle elezioni suppletive; trattasi, peraltro, di un rimedio coniato dall’ordinamento professionale previgente senza vincolo di obbligatorietà, rimanendo in via di principio nella discrezionalità dell’ente territoriale il ricorso, o meno alle stesse, quanto meno ogniqualvolta il numero dei seggi resisi vacanti non incida pregiudizievolmente sull’ordinato svolgimento dell’attività del Consiglio e sulla sua capacità deliberativa. Nel caso di specie, i quesiti prospettati alla Commissione non attengono alla regolarità formale e sostanziale delle deliberazioni adottate, a maggioranza, dal Consiglio territoriale, che non vengono sotto tali aspetti poste in discussione, bensì piuttosto all’opportunità, o meno, della libera scelta di procedere all’elezione del Presidente prima della ricostituzione del Collegio, di per sé già atto a funzionare.
    Ritiene, pertanto, la Commissione che la soluzione in concreto attuata dall’ente territoriale non presenti margini di sindacabilità*.

    Consiglio nazionale forense (rel. Berruti), parere 22 ottobre 2014, n. 73

    Quesito n. 370, Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Benevento

    * La Commissione dà atto della circostanza che, nelle more dell’approvazione del verbale della seduta in cui è stato reso il parere, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n. 8681/2014 ha ritenuto l’immediata operatività dell’istituto del subingresso. La Commissione ritiene tuttavia di non dover modificare il proprio orientamento al riguardo.

  • Il COA di Benevento pone i seguenti tre quesiti: 1) Se sia consentito ad un Avvocato Stabilito inserire nella formulazione del proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata l’abbreviazione di un titolo professionale diverso da quello di cui egli sia in possesso (nella specie: Avv. in luogo di Ab.); 2) Se possa il Consiglio dell’Ordine legittimamente rifiutare l’inserzione nella propria anagrafica di un indirizzo di PEC, ove l’indicazione del titolo non corrisponda a quello effettivo, con ogni conseguenza in ordine alla pubblicità prescritta dalla legge; 3) Se risponda alle prescrizioni di legge da parte dell’Avvocato il comunicare al proprio Ordine un indirizzo PEC appartenente ad altro avvocato iscritto allo stesso Ordine; o ad altro soggetto iscritto ad un differente Albo professionale.

    1) In risposta al primo quesito, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che non sia consentito all’Avvocato Stabilito, in forza delle prescrizioni contenute nella Direttiva 98/5/CE del Parlamento e del Consiglio 16 febbraio 1998, art. 1, comma 2, e del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n.96, esercitare la professione in Italia se non usando il titolo professionale d’origine: e conseguentemente che debba ritenersi abusiva l’adozione e l’utilizzo in qualsiasi occasione dell’abbreviazione di un titolo professionale di cui egli non sia in possesso.
    2) Da quel che sopra è detto, per quel che concerne il secondo quesito, consegue che sia certo legittimo che il Consiglio dell’Ordine rifiuti l’inserzione nella propria anagrafica (e la conseguente pubblicità) di un indirizzo di PEC, ove illecitamente l’indicazione del titolo professionale non corrisponda a quello effettivo: ché, diversamente agendo, di tale illecito si renderebbe compartecipe.
    3) Quanto al terzo quesito, il decreto legge 29 novembre 2008, n.185 (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2) , all’art. 16, ha introdotto l’obbligo da parte dei professionisti di creare un proprio indirizzo di PEC e di comunicarlo agli Ordini o ai Collegi di appartenenza: la norma non consente dunque all’avvocato l’indicazione all’Ordine di un indirizzo PEC che non sia univoco e proprio, altra comunicazione non potendosi considerare valida ai fini del rispetto della norma di legge.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 22 ottobre 2014, n. 72

    Quesito n. 338, COA di Benevento

  • Il COA di Oristano chiede se vi siano limiti all’elettorato attivo o passivo nelle elezioni dei Consigli degli Ordini per gli iscritti nella Sezione Speciale dell’Albo relativa agli Avvocati Stabiliti di cui all’art. 15, lettera i, Legge 247/2012.

    In risposta al quesito posto, la Commissione osserva che, quanto agli elettori, la legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento forense), all’art. 28, co. 2, afferma che “Hanno diritto al voto tutti coloro che risultino iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e dei ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali”. Lo stesso art. 28, co. 2, aggiunge poi, quale limitazione all’elettorato attivo rivolta a tutti gli iscritti che si trovino nella seguente condizione, che: “Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione”.
    Quanto agli eleggibili, la nuova legge professionale dichiara tali “tutti gli iscritti che hanno diritto di voto”, indicando come primo limite: “che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento”. Un secondo limite è posto poi, dall’art. 28, al successivo comma 5, dove si dice che “i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati” e che la ricandidatura è possibile “quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni in cui si è svolto il mandato precedente”.
    Appare chiaro che nessuna delle limitazioni sopra indicate possa essere in particolar modo rivolta agli Avvocati stabiliti: ritiene pertanto la Commissione di doversi pronunciare nel senso che per gli iscritti nella Sezione Speciale dell’Albo relativa agli Avvocati Stabiliti di cui all’art. 15, lettera i, Legge 247/2012, non sussistano limiti all’elettorato attivo o passivo nelle elezioni del Consiglio dell’Ordine in particolare ad essi riservati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 22 ottobre 2014, n. 71

    Quesito n. 333, COA di Oristano

  • Il COA di Piacenza chiede di sapere se sia consentito “ad un avvocato iscritto all’Albo chiedere ed ottenere sospensione temporanea dall’esercizio della professione a norma dell’art. 20, comma 2 L.P.F. al fine di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo determinato o se, invece, detta situazione, ma pur sempre temporanea, sia incompatibile con il mantenimento dell’iscrizione e richiede quindi la cancellazione”.

    La risposta va resa nei medesimi termini utilizzati per il parere nr. 15/14, che qui si richiama integralmente e si allega per comodità di consultazione, reso con riferimento al quesito n. 356, posto dal COA di Trapani.

    Quesito n. 356, COA di Trapani, Rel. Cons. Salazar
    Parere 9 aprile 2014, n. 15

    Il COA di Trapani chiede se la sospensione ex art. 20, L. n. 247/2012 possa essere richiesta dall’avvocato per evitare l’insorgere di situazioni di incompatibilità ex art. 18, L. n. 247/2012 e quindi al fine di sottoscrivere contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con enti pubblici o privati.
    La risposta al quesito è nei seguenti termini.
    Ai sensi dell’art. 20, 2° comma, L. n. 247/20132 l’avvocato iscritto all’Albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale. Trattasi di facoltà svincolata dall’obbligo di motivazione.
    Sulla richiesta il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d’atto, del quale va fatta annotazione nell’Albo.
    Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall’esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall’art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell’iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l’iscritto al riparo dall’efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 24 settembre 2014, n. 70

    Quesito n. 432, COA di Piacenza

  • Il COA di Rovigo formula il seguente quesito: “Se sia possibile per un avvocato dipendente di un Ente pubblico ed iscritto all’Elenco Speciale degli avvocati degli Enti pubblici esercitare al di fuori del rapporto in essere con l’Ente pubblico attività di consulenze di carattere giuridico, anche scientifico, in favore di soggetti terzi, altri Enti pubblici e studi legali, nonché collaborare con riviste e case editrici specializzate nel settore del diritto amministrativo”.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini.
    Ai sensi dell’art. 23 della L. n. 247/2012 gli avvocati degli Uffici legali specificatamente istituiti presso gli Enti pubblici esercitano le funzioni di competenza di detti Uffici in forma esclusiva. Essi pertanto, in virtù di siffatta esclusività non possono svolgere attività di consulenza a carattere professionale e di natura giuridica al di fuori del rapporto in essere con l’Ente pubblico di appartenenza.
    Deve ritenersi, invece, consentita – ai sensi dell’art. 19 della L.P. – l’attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, sempre che non vietata dai regolamenti interni dell’Ente pubblico di riferimento.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 24 settembre 2014, n. 69

    Quesito n. 427, COA di Rovigo

  • Si chiede se “l’avvocato stabilito iscritto nell’elenco speciale sia legittimato a rifiutarsi di allegare alla domanda come stabilito la dichiarazione di intesa ex art. 8 L. 96/2001”.

    Questa Commissione ha avuto occasione di chiarire (pareri nn. 31/2012 e 53/2013) che l’obbligo di esercitare la professione di intesa con un avvocato italiano implica che “non vi possa essere un affiancamento in via generale ad un avvocato abilitato ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura”.
    Non può infatti ammettersi un atto di intesa preventiva, a carattere generale ed indifferenziato, poiché esso comporterebbe di fatto per l’avvocato stabilito (ed affiancato) una piena abilitazione sottraendolo al controllo dell’avvocato “affiancante” il quale non potrà, quindi, essere indicato in una dichiarazione d’intesa che non sia specificatamente riferita alla singola controversia trattata. Si segnala inoltre che l’art. 10 del d.lgs. 96/2001 espressamente esclude che, per effettuare prestazioni stragiudiziali, l’avvocato stabilito sia sottoposto alle limitazioni di cui all’art. 8, e cioè debba agire di intesa con altro avvocato del libero foro.
    La risposta al quesito deve essere resa nel senso che l’avvocato stabilito non sia tenuto a depositare presso il C.O.A., o ad allegare in via preventiva alla domanda di iscrizione, alcuna dichiarazione di intesa con avvocati abilitati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 24 settembre 2014, n. 68

    Quesito n. 425, COA di Milano