Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Roma indirizza alla commissione consultiva la richiesta di un articolato parere volto sostanzialmente ad individuare la ripartizione dei compiti tra il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini territoriali in materia di antiriciclaggio.

    Appare necessario, ai fini di una compiuta risposta, riportare il testo degli articoli del decreto antiriciclaggio richiamati dal COA di Roma, ma riassunti in modo talora non conforme al dettato legislativo (ad esempio laddove si legge che “gli organismi di autoregolamentazione adottano e aggiornano, previo parere dell’UIF, gli indicatori di anomalia di cui all’art. 6,4, lett. e) , mentre la normativa prevede che gli indicatori di anomalia siano adottati dall’UIF “sentiti” gli organismi di autoregolamentazione).
    E pertanto:

    Art. 1
    aa) organismo di autoregolamentazione: l’ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l’ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all’uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione;

    Art. 11 (Organismi di autoregolamentazione)
    1. Fermo quanto previsto circa la titolarità e le modalità di esercizio dei poteri di controllo da parte delle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, secondo i principi e le modalita’ previsti dall’ordinamento vigente, promuovono e controllano l’osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Ai fini della corretta attuazione degli obblighi di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia, ai sensi della normativa vigente, espleta le funzioni di controllo sugli ordini professionali assoggettati alla propria vigilanza.
    2. Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
    3. Gli organismi di autoregolamentazione, attraverso propri organi all’uopo predisposti, applicano sanzioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi cui i propri iscritti sono assoggettati ai sensi del presente decreto e delle relative disposizioni tecniche di attuazione e comunicano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della giustizia i dati attinenti il numero dei procedimenti disciplinari avviati o conclusi dagli ordini territoriali.
    4. Gli organismi di autoregolamentazione possono ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti, per il successivo inoltro alla UIF, secondo le specifiche e con le modalità e garanzie di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I predetti organismi informano prontamente la UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività

    Art. 15 (Valutazione del rischio da parte dei soggetti obbligati)
    1. Le autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell’esercizio della loro attività.

    Art. 16 (Procedure di mitigazione del rischio)
    1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.
    2. Le autorità di vigilanza di settore ai sensi dell’articolo 7, comma 1, e gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, individuano i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:
    a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
    b) l’introduzione di una funzione antiriciclaggio, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell’attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.
    3. I soggetti obbligati adottano misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all’adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare
    4. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del presente articolo rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.».

    Art. 23 (Misure semplificate di adeguata verifica della clientela)
    3. Le autorita’ di vigilanza di settore, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformita’ delle regole tecniche di cui all’articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l’elenco di cui al precedente comma e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio.

    Di analogo tenore l’art. 24, comma 4 in tema di adeguata verifica rafforzata, peraltro non richiamato dal COA.

    Orbene, appare evincersi dalla lettura dei richiamati articoli, che il decreto, ancorché impropriamente, distingue tra organismi di autoregolamentazione (intendendosi per tali i Consigli Nazionali dei professionisti obbligati alla normativa antiriciclaggio) organismi territoriali (i COA) e consigli di disciplina (i CDD), attribuendo, poi a ciascuno di essi, da soli o congiuntamente alcune delle funzioni previste dalle norme.
    Tale interpretazione appare evidente dal confronto delle norme previste nell’art. 11: al primo comma sono attribuiti espressamente agli organismi di autoregolamentazione, alle loro articolazioni territoriali e ai consigli di disciplina la promozione ed il controllo degli obblighi imposti dalle norme;
    il secondo comma riserva la responsabilità dell’elaborazione e dell’aggiornamento delle norme tecniche, ai soli organismi di autoregolamentazione, i quali, anche attraverso le loro articolazioni territoriali (i.e. i COA) garantiscono misure idonee a sanzionare l’inosservanza delle regole stesse; Alle articolazioni territoriali, in uno con gli organismi di autoregolamentazione, è attribuita la responsabilità della formazione e dell’aggiornamento degli iscritti.
    Il terzo comma prevede che siano gli organi all’uopo predisposti ad applicare le sanzioni disciplinari (Cnf in sede giurisdizionale e CDD).
    L’art. 15 parifica ai fini dell’individuazione di criteri e metodologie gli organismi di autoregolamentazione alle autorità di vigilanza del settore, e non può revocarsi in dubbio che le stesse siano solo quelle a rilevanza nazionale (Banca d’Italia, Consob).
    Analogamente, anche il secondo comma dell’art. 16 attribuisce agli organismi di autoregolamentazione e alle autorità di vigilanza del settore il compito di individuare i requisiti dimensionali ed organizzativi in base ai quali i soggetti obbligati adottano specifici presidi, controlli e procedure.
    Gli artt. 23 e 24 richiamano poi l’art. 11 comma 2 e pertanto valgono le osservazioni già più sopra formulate.
    Una diversa interpretazione, che superando l’argomento letterale attribuisse ai COA poteri autonomi nello stabilire regole tecniche o misure dimensionali comporterebbe l’impossibilità di una omogeneità per tutti gli iscritti, che si potrebbero trovare a dover rispettare regole diverse a seconda del territorio in cui si dovessero trovare ad operare.
    Agli Ordini territoriali resta pertanto attribuito il compito di promozione di controllo così come indicato nella circolare 12 del 2017, nonché la responsabilità della formazione e dell’aggiornamento degli iscritti.
    Quanto al parere del CSF in merito alle regole tecniche ritiene la Commissione che si tratti di parere non vincolante, dal momento che non è altrimenti specificato.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 21 marzo 2018, n. 10

  • Il COA di Genova, rilevato come siano operanti “due diverse tipologie di tirocinio presso gli uffici giudiziari”; richiamati il D.L. n. 58/16 e l’art. 73 del D.L. n. 69/13; chiede se il praticante: a) dopo i primi sei mesi di pratica presso un avvocato a norma dell’art. 41 L.247/12, possa ottenere un certificato attestante la avvenuta “pratica parziale”; b) se, cancellatosi dal registro dei praticanti per svolgere il tirocinio presso gli uffici giudiziari a norma dell’art. 73 D.L. n. 69/13, possa ottenere, all’esito positivo del tirocinio, il certificato di compiuta pratica.

    La Commissione, dopo ampia discussione, ritiene opportuno far precedere la propria opinione, da un breve richiamo delle norme che regolano il tirocinio e le sue modalità di svolgimento:
    art. 41 co. 5 L.247/12: “Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi”; le disposizioni successive ed i decreti sopra richiamati, propongono ed offrono al tirocinante diverse modalità per lo svolgimento del tirocinio ma, ai fini del rilascio del “certificato” di cui all’art. 45 L. 247/12, il principio della continuità della formazione, non subisce deroghe od eccezioni (tanto che anche l’interruzione non può avere una durata superiore a sei mesi, a meno che non si sia in presenza di un “giustificato motivo”).
    art. 41 co. 2 L. 247/12: l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, è condizione per lo svolgimento del tirocinio.
    art. 2 D.M. n. 58/16: per l’ammissione al tirocinio presso un ufficio giudiziario, “il praticante deve, al momento della domanda, essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati”.
    art. 73 D.L. n. 69/13 (convertito nella L. n. 98/13): la norma non è espressamente dedicata al tirocinio forense ma si limita a precisare, fra le altre, che:
    i) “qualora” gli stagisti risultino iscritti anche alla pratica forense, l’attività di formazione si svolge in collaborazione con i Consigli dell’Ordine (co. 5 bis);
    ii) lo stage può essere svolto contestualmente al tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato (co. 10);
    iii) per l’accesso alla professione di avvocato, l’esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno.
    Richiamate sinteticamente le disposizioni che si reputano applicabili alla fattispecie, pare di poter affermare che:
    1) il tirocinio di cui al D.M. 58/16 impone l’iscrizione nel registro dei praticanti e quindi non sussistono dubbi interpretativi in ordine alla necessaria continuità della iscrizione;
    2) il “tirocinio formativo” presso gli uffici giudiziari di cui all’art. 73 D.L. 69/13 può essere svolto o meno in concomitanza con la pratica forense o meno;
    La continuità della pratica è un elemento essenziale e qualificante del tirocinio forense, indipendentemente dalle modalità scelte per il suo svolgimento e la cancellazione dal registro è incompatibile con qualsiasi forma attuativa del tirocinio forense.
    Ne conseguono – in relazione alle diverse fattispecie di tirocinio presso gli uffici giudiziari, le seguenti ipotesi:
    a) per il caso di tirocinio ex art. 37 D.L. n. 98/11, il DM 58/16 richiede la costanza di iscrizione nel registro per tutta la durata del tirocinio trattandosi, in quel caso, di modalità alternativa di svolgimento del tirocinio medesimo.
    b) per il caso di stage ex art. 73 DL 69/13 possono darsi le seguenti due eventualità: b1) il praticante, già iscritto nel registro, intraprende lo svolgimento dello stage: in questo caso, il praticante deve rimanere iscritto, e si applicano le richiamate disposizioni dell’art. 73 in tema di collaborazione tra uffici giudiziari e Consigli dell’Ordine (nonché, ovviamente, ai fini dell’equipollenza per il periodo di un anno), e l’art. 3, comma 5 del D.M. n. 70/2016; b2) il praticante, iscrittosi al Registro una volta terminato lo stage, potrà chiederne la convalida alla fine del primo semestre di tirocinio.
    In nessun caso potrà essere rilasciato un certificato di compiuta pratica parziale, ma solo – eventualmente – un documento attestante il positivo svolgimento del semestre. Resta fermo che la cancellazione dal registro, così come l’eventuale interruzione ultrasemestrale del medesimo senza giustificato motivo pongono nel nulla gli effetti del periodo di tirocinio già svolto.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 21 marzo 2018, n. 9

  • Il COA di Forlì Cesena formula quesiti in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, chiedendo in particolare: 1) se detto obbligo possa ritenersi gravante anche sui praticanti abilitati al patrocinio (ai sensi della normativa previgente) o al patrocinio sostitutivo (ai sensi della normativa vigente); 2) quale sia il soggetto gravato dall’obbligo di stipulare la polizza infortuni per i dipendenti, i praticanti e i collaboratori.

    Quanto al quesito sub 1, si osserva che la lettera della legge è chiara nell’individuare il soggetto obbligato, limitando l’obbligo agli avvocati, nonché alle associazioni o società tra professionisti. A rigore, pertanto, tale obbligo non può ritenersi gravante sugli iscritti nel Registro del Tirocinio: ciò non esclude, come correttamente rappresentato dal COA nelle proprie comunicazioni agli iscritti, che sia auspicabile che il praticante che svolga attività professionale (sia in virtù dell’abilitazione al patrocinio maturata nel vigore della normativa previgente, sia per il caso di patrocinio sostitutivo ai sensi della normativa vigente) ponga in essere le opportune cautele – ivi compresa la stipula di una polizza assicurativa – rispetto ai rischi derivanti dalla propria attività professionale.
    Quanto al quesito sub 2), esso appare superato dalla modifica dell’art. 12, comma 2, della legge n. 247/12, introdotta dal D.L. n. 148/17, conv. con l. n. 172/17, in conseguenza della quale il comma è formulato come segue: “all’avvocato, all’associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale”.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 21 marzo 2018, n. 8

  • Il COA di Milano chiede di sapere se in caso di esposto contro un praticante quest’ultimo è soggetto al potere disciplinare del COA ai sensi dell’art. 42 L. 247/2012 o a quello del Consiglio distrettuale di disciplina ai sensi dell’art. 5, c. 2 della medesima legge.

    La risposta è nei seguenti termini.
    Ai sensi dell’art. 50 della L. P. il potere disciplinare appartiene ai Consigli distrettuali di disciplina forense, al quale sono assoggettati anche i praticanti, tenuti all’osservanza degli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati. Il richiamo nell’art. 42 della L. 247/2012 al Consiglio dell’Ordine deve essere inteso nel senso che ai praticanti sono estese, sotto il profilo disciplinare, le disposizioni che regolano il procedimento disciplinare nei confronti degli avvocati.
    I poteri del COA sono precisati negli artt. 50 (c. 4) e 61, nonché nel regolamento sul procedimento disciplinare.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 21 febbraio 2018, n. 4

  • Il COA di Forlì Cesena chiede se un avvocato iscritto all’Albo Speciale quale dipendente di un Ente pubblico, possa “esercitare le proprie competenze in tema di avvio e gestione” di procedimenti disciplinari in danno di dipendenti dell’Ente, assumendo poi la difesa dell’Ente stesso nell’eventuale giudizio di impugnazione.

    Il CNF ha già avuto modo di affermare – in linea con la consolidata giurisprudenza delle SS.UU. (nn. 19547/10, 28049/08, 14213/05, 5559/02,10367/98) – che gli avvocati degli Enti pubblici devono occuparsi, in autonomia ed indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell’ente, con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa (per tutte Sent. n. 114 del 22.7.15).
    Dando per conosciuti e riscontrati dal COA gli elementi imprescindibili che hanno consentito l’iscrizione e la permanenza dell’avvocato nell’Elenco Speciale annesso all’Albo ex artt. 19 e 23 L. 247/12, giova ricordare come debbano sussistere le ulteriori “circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente, in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale” (Sent. CNF n.114/15 citata– conformi n. 158/12; n.133/09).
    Ne deriva che l’avvocato-dipendente non può svolgere tali attività – di qualunque genere esse siano, ivi comprese quelle di natura disciplinare – nei confronti di altri dipendenti, tanto più che non sarebbe a ciò legittimato, essendo egli titolare della rappresentanza dell’Ente, solo nell’ambito del processo.
    La difesa dell’Ente nella causa promossa dal dipendente che impugni la decisione assunta in suo danno – in sé considerata – non pone problemi in quanto, all’evidenza, tale incarico rientra nella funzione dell’Avvocato interno; come sopra precisato, è la “gestione” dell’attività amministrativa/disciplinare che ha dato origine all’azione giudiziale, che non gli compete, siccome estranea e contraria alle condizioni oggettive e soggettive che regolano la sua iscrizione ed il suo permanere nell’Elenco Speciale annesso all’Albo Avvocati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 21 febbraio 2018, n. 3

  • Il COA di Massa Carrara formula quesito in merito alla sussistenza dell’obbligo formativo in capo all’Avvocato che, iscritto nell’Albo tenuto dal medesimo COA, sia altresì iscritto nell’Albo degli Avvocati di Lussemburgo ed ivi svolga esclusivamente la propria attività.

    A mente dell’art. 11, comma 1, della legge n. 247/12, l’obbligo di curare “il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale” è posto in capo ad ogni avvocato, per il solo fatto dell’iscrizione nell’Albo (come reso esplicito dall’art. 6, comma 2, del Regolamento CNF n. 6/2014). Le esenzioni dall’obbligo sono tassativamente previste dal comma 2 del medesimo articolo, a favore degli avvocati sospesi di diritto ai sensi dell’art. 20, comma 1, della medesima legge; degli avvocati iscritti da più di venticinque anni o che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età; degli avvocati componenti di organi con funzioni legislative e del Parlamento europeo; dei docenti e ricercatori confermati in materie giuridiche.
    A queste categorie, l’art. 15, comma 2, lett. c) del Regolamento CNF n. 6/2014 aggiunge l’iscritto che abbia trasferito la propria attività all’estero, precisando tuttavia che quest’ultimo può chiedere al COA di appartenenza di essere esonerato dall’obbligo: il COA deciderà sulla base della documentazione prodotta ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, delimitando la portata dell’esonero, “anche in proporzione al contenuto ed alle modalità dell’impedimento” (così il comma 4 del medesimo articolo). Spetta pertanto al COA, ove abbia ricevuto apposita domanda da parte dell’interessato, verificare la portata dell’impedimento, sì da calibrare di conseguenza la portata dell’esonero.

    Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere del 17 gennaio 2018, n. 2

  • Il COA di Savona chiede parere in relazione ai seguenti quesiti: a) se la frequentazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D. Lgs. 398/97 possa o meno essere valutata ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, ai sensi dell’art. 41 comma 9 della L. 247/12, a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti; b) se il testo dell’art. 3, comma 5 del D.M. 70/2016 (laddove si prevede che la frequentazione delle S.S.P.L. possa essere svolta “contestualmente al tirocinio professionale”), posto in correlazione al comma 1 del medesimo articolo e al comma 4, secondo periodo, dell’art. 8 (espressamente richiamati dal citato comma 3), debba essere interpretato nel senso che sia consentito a chi frequenti la S.S.P.L. il contemporaneo svolgimento della pratica forense presso uno studio legale e, conseguentemente, che, contestualmente alla frequenza alla S.S.P.L., il praticante possa svolgere utilmente anche il semestre integrativo di pratica forense (da aggiungersi al periodo annuale riconosciuto ai sensi dell’art. 41, comma 9, L. 247/2012) talché, al termine della frequentazione della S.S.P.L. o prima di essa, non si renda necessario svolgere un ulteriore semestre di pratica.

    La risposta è nei seguenti termini:
    1) Il titolo conseguito presso le S.S.P.L. è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del tirocinio per la professione di avvocato, ai sensi dell’art. 41, comma 9 della L. 247/2012, a prescindere dalla preventiva iscrizione nel registro dei praticanti (cfr. da ultimo parere n. 63/16);
    2) Il praticante può svolgere la pratica forense presso uno studio legale, o presso l’Avvocatura dello Stato, contestualmente alla frequenza della S.S.P.L.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 17 gennaio 2018, n. 1

  • L’Ordine degli Avvocati di Modena chiede se l’avvocato debba consegnare al Curatore del fallimento del cliente tutta la documentazione relativa all’attività svolta a favore dello stesso e, in caso affermativo, come tale obbligo possa conciliarsi con il dovere di segreto professionale.

    La Commissione, dopo ampia analisi, osserva che, al fine di esprimere un motivato parere in ordine al quesito formulato, si debbano prendere in considerazione: i) le funzioni e la qualità attribuite al Curatore; ii) l’obbligo di “riserbo e segreto professionale” imposto all’avvocato dalla legge e dall’art. 28 cdfArt. 28 cdf – Riserbo e segreto professionaleÈ dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla…Leggi il testo completo →.
    Il succedersi di riforme della legge fallimentare ha progressivamente fatto prevalere la figura del Curatore “pubblico ufficiale” (art. 30 L.F.) anziché quella di rappresentante dei creditori o sostituito del fallito; i suoi poteri/doveri, sono minuziosamente previsti nei tredici articoli che la legge fallimentare dedica alla figura del Curatore. I suoi poteri vanno dalla amministrazione del patrimonio fallimentare, al compimento delle operazioni che ritiene più opportune od utili (seppure sotto la vigilanza del G.D. e del Comitato dei Creditori), alla predisposizione della relazione particolareggiata di cui all’art. 33 L.F. “su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale”.
    E’ intuitivo come il potere di indagine del Curatore trovi ben pochi ostacoli nei confronti del fallito, ma non possa estendersi, con le medesime caratteristiche, all’attività svolta dal difensore, vincolato al segreto professionale, che trova tutela anche nell’ambito dell’azione penale (artt. 103 e 200 c.p.p.).
    Ovviamente la opponibilità del segreto professionale va valutata, in concreto e caso per caso, ma non appare dubitabile che l’avvocato sia legittimato a mantenere il riserbo imposto dall’art. 28 cdf sulle notizie inerenti a fatti “personalissimi” del cliente od a circostanze che potrebbero essere ritenute rilevanti in suo danno, sotto il profilo penale.
    Così l’avvocato potrà e dovrà relazionare circa lo stato delle cause attive o passive affidategli, attinenti all’attività d’impresa, ma non sull’andamento della causa di separazione o divorzio (salva espressa autorizzazione – magari scritta – del cliente), né sugli atti compiuti dal fallito che possano concretizzare comportamenti di rilevanza penale o comunque pregiudicare gli interessi del proprio assistito, seppure fallito.
    Il segreto professionale è uno dei principi e dei doveri fondamentali cui deve ispirarsi l’attività dell’avvocato e sul quale il cliente deve essere certo di poter contare, al pari, od ancor prima, della probità, dignità, decoro ed indipendenza; il legislatore ne ha preso atto persino nell’ambito del processo penale, notoriamente finalizzato alla tutela pubblica; il Curatore non può non conoscere tali limiti, né pretendere che l’avvocato li superi.
    Ad analoghe conclusioni si perviene allorché ci si chieda se l’avvocato debba consegnare la documentazione in suo possesso, affidatagli dal cliente: tutto ciò che è “pubblico”, siccome agli atti di un processo attinente all’attività d’impresa, può e deve essere consegnato, al pari di quanto avverrebbe nella ipotesi di revoca del mandato e nomina di un nuovo difensore (art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo → e art. 48 co. 3 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →); la documentazione e la corrispondenza che esulino dai “processi” o attengano a “cause personalissime”, va singolarmente valutata a tutela ed in ossequio al principio di riservatezza.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 18 aprile 2018, n. 16

  • Quesito del COA di Firenze in materia di incompatibilità con la carica di componente il Consiglio di disciplina

    Con riferimento al quesito urgente in oggetto, la Commissione consultiva, riunitasi in via d’urgenza in data 7 agosto 2014, a margine della seduta amministrativa del Consiglio nazionale, ha deliberato quanto segue:

    – si ritiene che l’incompatibilità di cui all’art. 3, comma 2 del regolamento in materia di elezioni dei consigli di disciplina vada intesa nel senso che la stessa riguardi i commissari d’esame che abbiano terminato il proprio incarico in periodo immediatamente antecedente l’elezione dei Consigli di disciplina.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 7 agosto 2014

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara ha posto il seguente quesito: Se sussista l’obbligo di assicurazione professionale in capo all’Avvocato che, pur iscritto in un Albo di Avvocati in Italia, è altresì iscritto nell’Albo degli Avvocati di Lussemburgo e svolge esclusivamente in tale paese la propria attività, senza prestare alcuna attività professionale né conseguire alcun reddito da attività professionale in Italia.

    Il parere viene reso nei seguenti termini.
    La Legge n. 247/2012 disciplina l’esercizio della professione forense in Italia e prevede, all’art. 2, comma 3, che “L’iscrizione ad un albo professionale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato”. L’art. 12, poi, pone l’obbligo per l’avvocato, iscritto ex art. 17 all’Albo ordinario previsto dall’art. 15, comma 1, lett. a), ovvero per l’associazione o per la società tra professionisti della quale l’avvocato iscritto faccia parte, di stipulare “polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione”.
    Per quanto sopra, è pacifico che l’obbligo della copertura assicurativa anzidetta insorga in ragione dell’iscrizione dell’avvocato, che ne abbia diritto, nell’Albo ordinario, essendo questa condizione di per sé necessaria e sufficiente a consentire l’esercizio della professione nel nostro Paese, a ciò non ostando la contemporanea iscrizione del professionista iscritto in un Albo degli avvocati di un altro Paese UE.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 22 novembre 2017, n. 93