Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina formula quesito in merito alla possibilità di cancellare – su istanza dell’interessato, e per sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’art. 18, lett d) della legge n. 247/12 – un iscritto, in pendenza di procedimento disciplinare a suo carico (Quesito n. 275, COA di Latina).

    Sussiste, nella specie, una concorrenza conflittuale tra la norma in tema di incompatibilità – che preclude all’avvocato la permanenza dell’iscrizione nell’Albo, in caso di contestuale titolarità di rapporto di lavoro subordinato – e la norma, altrettanto cogente, relativa al divieto di cancellazione, in pendenza di procedimento disciplinare.
    Ritiene la Commissione che debba prevalere – in considerazione della tassatività delle relative previsioni nonché, soprattutto, degli interessi sottesi alla disciplina delle incompatibilità – la disposizione in tema di incompatibilità, rispetto al divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare. Diversamente argomentando, si potrebbe configurare una ipotesi di esercizio della professione da parte di soggetto incompatibile, con potenziali ricadute negative sul pubblico interesse al corretto esercizio della professione, sotto il profilo della miglior tutela dei diritti degli assistiti e della tutela della generalità dei consociati.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 24 maggio 2017, n. 37

  • Il COA di Latina chiede di sapere se l’avvocato possa essere contemporaneamente socio di una associazione professionale disciplinata dalla legge n. 4/2013, avente ad oggetto la tutela e la valorizzazione delle competenze degli esperti in materia di privacy e data protection. (Quesito n. 274, COA di Latina)

    La legge n. 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, con ciò intendendosi “l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative” (art. 1, comma 2).
    Ai sensi del successivo art. 3, i soggetti esercenti tali attività possono costituire “associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”.
    Dal dettato normativo si evince chiaramente che l’eventuale iscrizione ad una di dette associazioni non integra la fattispecie di iscrizione ad altro Albo, contemplata dall’art. 18, lett. a) della legge professionale forense tra le ipotesi di incompatibilità con l’iscrizione nell’Albo, rientrando piuttosto nella libertà associativa dell’avvocato che, peraltro, ben potrebbe svolgere l’attività di cui all’oggetto della associazione anche senza esservi iscritto (essendo la costituzione dell’associazione meramente eventuale e non sussistendo alcun vincolo di rappresentanza esclusiva).
    Al quesito, pertanto, deve essere data risposta positiva. Restano ferme, come ovvio, le rimanenti cause di incompatibilità di cui all’art. 18 della legge n. 247/12.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 24 maggio 2017, n. 36

  • Il COA di Roma chiede di sapere se possa procedersi alla cancellazione dall’Albo di un iscritto che, pur ancora soggetto a procedimento disciplinare dinanzi al locale Consiglio distrettuale di disciplina, abbia ottenuto per il medesimo fatto sentenza di assoluzione da parte del Tribunale penale. (Quesito n. 273, COA di Roma)

    Ritiene la Commissione che dispieghi piena efficacia, nella specie, il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, ribadito dall’art. 57 della legge n. 247/12. Permane infatti, pure a seguito della sentenza di assoluzione in sede penale, l’interesse del CDD ad accertare la rilevanza disciplinare delle condotte che, come insegna la giurisprudenza di questo Consiglio, non è esclusa per il sol fatto dell’intervenuta assoluzione in sede penale. Se è infatti pacifico che “la sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla eventuale sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso” (così, tra le molte, CNF, sent. n. 72/14), solo l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto” esclude la responsabilità disciplinare; anche in questo caso, tuttavia, è pur sempre necessario che l’insussistenza della responsabilità venga dichiarata dall’organo procedente. Nelle altre ipotesi, come noto, resta nella competenza dell’organo disciplinare “verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile” (così CNF n. 80/2013).

    Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere del 24 maggio 2017, n. 35

  • I COA di Torino e Lucca formulano quesiti sulla pratica forense in ordine alla relazione intercorrente tra la disciplina dettata dall’art. 2, co.1, lettera c), del DM n. 58/2016 (Regolamento recante disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli Uffici Giudiziari) e quella di cui all’art. 37, co. 4, della Legge n. 111/2011. (Quesiti n. 244, COA Torino e n. 297 COA Lucca)

    In risposta ai quesiti posti ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel modo seguente.
    I tirocini presso un ufficio giudiziario iniziati prima dell’entrata in vigore del DM 70/2016 (3.6.2016) rimangono regolati dalle disposizioni previgenti: in particolare dall’art. 73 del decreto-legge 25 luglio 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dalle singole convenzioni stipulate dai COA con gli Uffici.
    I tirocini iniziati successivamente all’entrata in vigore del D.M. 70/2016 sono regolati dalle disposizioni di cui alla legge professionale e dal DM 58/2016, e ben possono essere svolti contestualmente alla pratica presso uno studio professionale o presso l’avvocatura dello Stato; è tuttavia necessario che il praticante che intenda svolgere il tirocinio presso un Ufficio Giudiziario abbia già svolto sei mesi di pratica presso uno studio professionale o l’avvocatura dello Stato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41, comma 7, della legge n. 247/12.
    Resta salva, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.M. n. 70/2016, la disciplina dello stage di cui all’art. 73 del D.L. n. 69/2013, che può essere svolto contestualmente al tirocinio professionale forense senza che sia richiesto, pertanto, il previo svolgimento di un semestre di pratica presso uno studio legale; ai sensi del medesimo articolo 3, comma 5, peraltro, restano ferme le opportune garanzie di effettività del contestuale svolgimento del tirocinio presso lo studio.
    Al termine del tirocinio e previo rilascio del parere positivo (consistente nella relazione del tirocinante sullo svolgimento dell’attività, corredato dall’attestazione di veridicità dei dati contenuto e della rispondenza del tirocinio svolto al progetto formativo da parte del Magistrato) il COA, in presenza delle ulteriori condizioni, rilascerà il certificato di compiuta pratica.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere del 24 maggio 2017, n. 34

  • Il COA di Napoli e Trapani formulano quesiti in relazione agli effetti della frequenza dei corsi obbligatori di formazione per l’accesso alla professione di avvocato disciplinati dall’art. 43 della legge n. 247/12, obbligo ribadito dall’art. 3, co.3, del DM n. 70/16 (Quesito n. 213, COA Napoli e n. 245 COA Trapani)

    In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare senza mutare l’orientamento in precedenza espresso in materia (es. COA Termini Imerese n. 62/2016).
    La disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione forense, prevista all’art. 43 della legge 247/2012, non può trovare immediata applicazione. Questo perché l’art. 43 della legge 247/2012, al comma 2, fa espresso riferimento all’adozione da parte del Ministero della Giustizia, previo parere del CNF, di un regolamento attuativo destinato a disciplinare le modalità, i requisiti, lo svolgimento e la durata dei corsi: e tale regolamento ad oggi non è stato ancora emanato.
    In ogni caso, si ritiene probabile che l’obbligo di frequenza dei corsi di formazione previsto dall’art. 43 L.P. per ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, varrà solo per coloro che provvederanno ad iscriversi nel registro dei praticanti dopo l’emanazione da parte del Ministero del decreto ministeriale di cui all’art. 43, comma 2 della Legge n. 247/2012: ma un parere sul punto potrà essere formulato solo dopo l’emanazione del regolamento.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere del 24 maggio 2017, n. 33

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona ha formulato la seguente richiesta di parere: “se è possibile la costituzione e la iscrizione nella sezione speciale di un’associazione professionale tra un Avvocato iscritto all’Albo ordinario e un Abogado iscritto all’Albo Avvocati Stabiliti che agisce d’intesa con il medesimo avvocato” (Quesito n. 241, Ordine degli Avvocati di Sulmona).

    La risposta è data nei seguenti termini.
    L’art. 4 della legge n. 241/2012 disciplina specificatamente le “associazioni tra avvocati e multidisciplinari” stabilendo che la professione forense può essere esercitata, oltre che singolarmente, anche in forma associata con altri avvocati ovvero con altri liberi professionisti appartenenti alle categorie specificatamente individuate dall’art. 2 D.M. 4 febbraio 2016 n. 23 relativo al Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012 n. 247.
    La norma in parola, nell’individuare le categorie di professionisti che possono costituire un’associazione, per quel che concerne le associazioni tra avvocati, fa riferimento, in modo generico, agli “iscritti all’albo forense”.
    Come è noto, l’Abogado è iscritto in apposita sezione speciale dell’Albo, e ciò in virtù della forma peculiare e limitata di esercizio della sua professione forense, caratterizzata dalla spendita del solo titolo straniero e dalla necessità di un’intesa con un avvocato iscritto nell’Albo ordinario.
    Entrambe le iscrizioni, quindi, pur presupponendo due titoli diversi (il titolo straniero per lo stabilito ed il titolo di Avvocato per l’iscritto nell’albo ordinario) e pur corrispondendo a due diverse forme di esercizio della professione, rientrano nell’ampia categoria di albo forense.
    Non vi è motivo, pertanto, di escludere la possibilità di costituzione di un’Associazione professionale, e la successiva iscrizione della medesima nell’apposito elenco previsto dall’art. 4, comma 3, tra un Avvocato ed un Abogado iscritto nella sezione speciale dell’albo, riservata agli Avvocati stabiliti.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 24 maggio 2017, n. 32

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina ha formulato il seguente quesito: “se il principio applicato alle società commerciali esercenti attività economica – di esclusione dal patrocinio a spese dello Stato – debba applicarsi anche alle ditte individuali, quali soggetti esercenti l’attività economica e imprenditoriale, e ciò a prescindere dal limite reddituale disposto dal testo unico” (Quesito n. 165, Ordine degli Avvocati di Messina)

    La risposta è data nei seguenti termini.
    La ditta (recte: impresa) individuale è impresa che fa capo ad un’unica persona che svolge direttamente l’attività che costituisce lo scopo dell’impresa e risponde anche con il suo patrimonio personale in caso di debiti, oltre che assumersi la piena responsabilità riguardo all’attività svolta.
    In questi casi, pertanto, l’impresa è identificata dalla persona del suo titolare che è evidentemente un soggetto fisico, e ciò indipendentemente dal fatto che, al momento della sua costituzione, venga ad essa attribuita una certa denominazione (che deve comunque essere riconducibile alla persona fisica del titolare) ed un numero di partita IVA.
    Orbene, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 115/02, “può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41”. Inoltre, ai sensi del successivo art. 119, le disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato sono applicabili anche ad enti ed associazioni, che però non perseguano scopi di lucro e non esercitano attività economica.
    Come accennato, si dà – nel caso dell’impresa individuale – una stretta connessione sul piano soggettivo tra l’impresa stessa e il suo titolare, anche sul piano patrimoniale, sicché dovrebbe ritenersi, almeno astrattamente, possibile un’interpretazione estensiva del dettato di cui all’art. 76 D.P.R. n. 115 del 30.05.2002. Allo stesso modo, tuttavia, potrebbe rilevare ostativamente il dato dell’attività economica esercitata dall’impresa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119.
    Ciononostante, anche alla luce dell’assenza di giurisprudenza sul punto, si ritiene tuttavia, in considerazione del profilo soggettivo e dell’attinenza della materia a diritti fondamentali, che nulla osti all’accesso al patrocinio a spese dello Stato delle persone fisiche titolari di imprese individuali munite di partita IVA, purché in possesso delle condizioni richieste dalla normativa vigente.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 24 maggio 2017, n. 31

  • Il COA di Trieste chiede di sapere se l’incarico di garante comunale per i diritti dei detenuti sia incompatibile con la professione di avvocato.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Le norme sull’incompatibilità della professione di avvocato sono di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione e applicazione. Non possono pertanto essere estese oltre i casi in esse previsti. Ne deriva che l’incarico (senza rapporto di lavoro subordinato) di garante comunale dei detenuti, non rientrando nelle ipotesi di incompatibilità tassativamente elencate nell’art. 18 L. P., è compatibile con la professione di avvocato.
    Tanto premesso, occorre osservare che la normativa professionale – sia con riguardo alla legge professionale, sia con riguardo al Codice deontologico – detta particolari regole di condotta, volte ad evitare l’insorgenza di conflitti di interesse, o comunque a determinare una interferenza tra attività professionale e incarico non professionale.
    Tale potrebbe essere l’ipotesi del Garante dei Detenuti, la cui funzione è quella di vigilare sulle condizioni di detenzione e sul rispetto della normativa sulla custodia delle persone detenute e che, a tali fini, ha poteri di verifica e intervento, in un contesto suscettibile di dare luogo a procedure giudiziali tali da imporre la presenza di un avvocato difensore. Va quindi sottolineata la potenziale interferenza tra attività professionale e incarico (non professionale) di Garante, qualora entrambe abbiano ad essere svolte dalla medesima persona nei medesimi contesti e luoghi.
    Tanto premesso, pertanto, l’assenza di incompatibilità non determina il venir meno della rilevanza delle norme deontologiche riguardanti il conflitto di interessi, che impongono – nella specie – che il Garante dei Detenuti non possa assumere incarichi professionali da persone detenute negli istituti di pena soggetti alla propria attività di controllo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 26 aprile 2017, n. 30

    Quesito n. 291, COA di Trieste

  • Il COA di Roma formula il seguente quesito: “Si valuti la possibilità per un avvocato, già iscritto nell’elenco speciale, in quanto dipendente di un ente pubblico, di poter svolgere attività di rappresentanza giudiziale, presso un altro ente pubblico, nel quale è stato distaccato”.

    La risposta è nei seguenti termini.
    L’art. 23 della L. 247/2012, che disciplina gli Avvocati degli enti pubblici, è norma eccezionale e va pertanto applicata nel rigoroso rispetto dei presupposti nella stessa indicati, tra cui l’appartenenza all’ufficio legale dell’ente del professionista incaricato in forma esclusiva della trattazione degli affari legali dell’ente stesso. L’imprescindibile appartenenza all’ufficio legale deve risultare da deliberazione dell’ente.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 26 aprile 2017, n. 29

    Quesito n. 289, COA di Roma

  • Il COA di Spoleto pone il seguente quesito: “Può un dottore in Giurisprudenza abilitato all’esercizio della professione di Avvocato, dipendente di una società per azioni in virtù di contratto di lavoro subordinato avente ad oggetto attività di consulenza e assistenza giuridica, ottenere l’iscrizione ad un Albo circondariale degli Avvocati”?

    La risposta al quesito è negativa. Sul punto la Commissione si è espressa con parere del 10 marzo 2017, che si trascrive per maggiore comodità:

    Quesito n. 279, COA di Bologna, Rel. Cons. Salazar
    Parere 10 marzo 2017

    Il COA di Bologna pone il seguente quesito:
    “Se la previsione dell’art. 2, n. 6 della legge n. 247/2012 consenta a qualsiasi “giurista d’impresa”, anche se non iscritto all’ufficio legale di un ente pubblico o a maggioranza pubblica, di iscriversi all’Albo degli Avvocati, in deroga a quanto previsto dall’art. 18 della legge stessa”.
    La risposta al quesito è nei seguenti termini.
    Va anzitutto precisato che le fattispecie “giuristi d’impresa” e “avvocati degli enti pubblici” devono essere tenute distinte in quanto assoggettate dalla L. n. 247/2012 a differente disciplina.
    I “giuristi d’impresa” sono regolati dall’art. 2, c. 6, della L. P. al solo fine di consentire agli stessi l’esercizio dell’attività professionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale previa instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero stipulazione di contratti di prestazione d’opera continuativa e coordinata nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata.
    Lo status di “giurista d’impresa” non consente l’iscrizione all’albo degli avvocati stante l’incompatibilità di cui all’art. 18, lettera d).
    La deroga prevista dall’art. 2, c. 6, è pertanto limitata, come si è detto, all’attività stragiudiziale in favore del datore di lavoro.
    Gli avvocati degli enti pubblici, figura assai diversa dai c.d. “giuristi d’impresa”, con i quali non vanno confusi, sono assoggettati alla speciale disciplina dettata dall’art. 23 della L.P., per l’esame della quale – con specifico riferimento al profilo delle incompatibilità – si rinvia al recente parere dell’ufficio studi del 28.2.17, ai pareri di questa Commissione (ad es. nn. 56 e 61 del 2016) e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (ad es., SS. UU., sent. n. 19547/10) e del CNF (ad es., sentt. nn. 134 e 188 del 2015).

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), 26 aprile 2017, n. 28

    Quesito n. 301, COA di Spoleto