Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Massa Carrara formula quesito in materia deontologica, con particolare riguardo alla testimonianza dell’avvocato.

    A quanto emerge dalla formulazione del quesito, le circostanze su cui l’avv. Tizio è chiamato a testimoniare sono state apprese dall’avvocato nella sua qualità di difensore della srl di cui Livio e Mevio sono rappresentanti. Questi ultimi, peraltro, non possono liberare l’avv. Caio dall’obbligo del segreto, che è dovuto nei confronti della società.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 26 settembre 2018, n. 56

  • Il COA di Verona formula quesito in merito all’interpretazione dell’art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81 (cd. Jobs Act lavoro autonomo), chiedendo in particolare di sapere se, alla luce della disposizione richiamata, possano essere costituite reti multidisciplinari formate unicamente da professionisti e se l’avvocato possa partecipare individualmente a reti costituite da imprese. Chiede inoltre di sapere quale sia il regime fiscale delle reti di impresa, nel caso in cui ad esse partecipino solo professionisti.

    Quanto al primo quesito, la Commissione rileva che nulla osta – stando alla lettera della norma (ed in particolare alla formulazione della lettera a) – alla costituzione di reti di professionisti, anche multidisciplinari e senza la partecipazione di imprese; allo stesso modo nulla osta alla partecipazione del professionista alle cd. reti miste.
    Il secondo quesito è, invece, inammissibile in quanto non attinente, neppure indirettamente, alle materie dell’ordinamento e della deontologia forense (cfr. Circ. CNF 18-C-2014).

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 26 settembre 2018, n. 55

  • Il COA di Treviso formula quesito in merito all’assoggettamento all’obbligo formativo di tirocinanti e tirocinanti abilitati al patrocinio.

    L’articolo 1 del Regolamento CNF n. 6/2014 è chiaro nel prevedere che l’obbligo formativo sia posto in capo all’avvocato e al praticante abilitato al patrocinio, secondo le modalità previste dal Regolamento medesimo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 26 settembre 2018, n. 54

  • Il COA di Rovigo chiede di conoscere se la richiesta di cancellazione per sopravvenuti motivi di incompatibilità della professione forense con la carica di magistrato contabile, avanzata da un avvocato nei cui confronti è pendente procedimento disciplinare, debba essere accolta o se, invece, va mantenuta l’iscrizione fino all’esito di detto procedimento.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini.
    Ai sensi dell’art. 37 del RDL 1578/33 “non si può pronunziare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare”; la disposizione, peraltro, è stata riprodotta dall’art. 17, comma 16 della legge n. 247/12.
    Tuttavia, la cancellazione d’ufficio per causa di incompatibilità costituisce per il COA attività vincolata, rispondente all’obiettivo – assorbente rispetto all’esercizio della potestà disciplinare – di evitare che l’attività professionale venga esercitata da soggetti che versino in condizioni di potenziale conflitto di interessi, tali da giustificare la causa di incompatibilità.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 17 settembre 2015, n. 93

  • L’Ordine degli Avvocati di Venezia formula il seguente quesito: può un difensore inserito nell’elenco unico nazionale chiedere (e se sì, come) di essere inserito esclusivamente nella lista detenuti / atti urgenti, ovvero nella lista liberi / non urgenti. Poiché ci sono giunte diverse interpretazioni da altri Ordini del Veneto, vorremmo avere una “interpretazione autentica”.

    La risposta al presente quesito viene resa nel modo che segue.
    Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 6/2015, pubblicato in G.U. n. 29 del 5 febbraio 2015, l’elenco dei difensori d’ufficio è unificato su base nazionale e spetta al Consiglio nazionale forense la competenza in ordine alle iscrizioni ed al periodico aggiornamento.
    Il Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 ha adottato il Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale ritenendo che ogni Consiglio dell’Ordine circondariale ovvero distrettuale possa “operare una suddivisione in liste dell’elenco dei difensori di ufficio iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco unico nazionale”. Il Cnf ha individuato le seguenti liste: a) lista liberi; b) lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituzioni urgenti; c) lista difensori di ufficio per minorenni liberi; d) lista difensori di ufficio per minorenni arrestati ovvero detenuti; e) lista difensori di ufficio per i procedimenti di competenza del Magistrato o Tribunale di Sorveglianza.
    In aggiunta, nel regolamento è stato stabilito che i Consigli dell’Ordine ove ha sede il Tribunale Militare o la Corte d’Appello Militare possono dotarsi di una lista di difensori di ufficio che dichiarino di possedere una specifica competenza nei procedimenti militari.
    Va precisato che ove si tratti di Consiglio dell’Ordine Circondariale lo stesso dovrà dotarsi delle liste di cui alle lettere a) e b), mentre in caso di Consiglio dell’Ordine Distrettuale dovranno essere presenti tutte le predette liste ivi compresa, ove esistente, quella relativa all’ambito militare.
    Per quanto attiene alle modalità di inserimento in una o più liste di difensori di ufficio rileva quanto segue.
    Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 97, comma 2, c.p.p. e 29, commi 1, 1 bis e 1 ter disp. att. c.p.p., la domanda di inserimento dell’avvocato nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, va presentata al Consiglio dell’Ordine di appartenenza che, previa verifica dell’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti, trasmette la documentazione unitamente ad un suo parere al Consiglio Nazionale Forense, che successivamente adotta ogni decisione in ordine alla iscrizione del richiedente.
    In modo analogo, anche per quanto attiene la permanenza nell’elenco unico nazionale, l’Avvocato iscritto presenta al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello del suo inserimento nel predetto elenco, la documentazione comprovante i requisiti di permanenza. Il Consiglio dell’Ordine, quindi, trasmette, unitamente ad un suo parere, la predetta documentazione al Consiglio Nazionale Forense, che successivamente adotta ogni decisione in ordine alla permanenza del richiedente nelle liste di riferimento.
    Chiarito quanto sopra, non vi sono disposizioni ostative alla richiesta di inserimento solamente ad una o più liste tra quelle previste, secondo le modalità sopra richiamate.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 settembre 2015, n. 94

  • Il COA di Palermo chiede se “sussista incompatibilità con la professione di avvocato, nel caso in cui un iscritto assuma l’ufficio di Giudice Popolare da svolgersi presso la Corte di Assise o la corte d’Assise d’Appello dello stesso distretto in cui svolge l’attività libero professionale”.

    Ritiene la Commissione che i motivi di incompatibilità di cui all’art. 18 L. 31.12.12. n. 247, come già quelli di cui all’art. 3 R.D.L. n. 1578/1933, abbiano carattere tassativo, al pari dei requisiti per l’iscrizione all’albo di cui all’art. 17 della legge succitata.
    Non è quindi ravvisabile una applicazione estensiva od analogica di altre disposizioni, né tanto meno appare ipotizzabile un motivo di incompatibilità per ragioni eventualmente riconducibili alla mera inopportunità.
    L’avvocato può quindi assumere la veste di Giudice Popolare e può farlo anche nell’ambito del proprio distretto, ferme restando le ragioni di incompatibilità o di inopportunità che legittimino qualsiasi giudice ad astenersi dall’assumere il proprio ruolo nell’ambito di un giudizio particolare.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 17 settembre 2015, n. 92

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova formula richiesta di parere in ordine al seguente quesito: se, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, comma 3 della legge professionale 247/2012, gli Avvocati che alla data di entrata in vigore della norma già siano in possesso dei requisiti per ottenere l’iscrizione all’Albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (ma intendano richiedere ad oggi tale iscrizione) possano poi – in futuro – presentare istanza di iscrizione a tale albo senza alcun limite temporale, preclusivo e/o decadenziale facendo valere i requisiti già maturati.

    La risposta al presente quesito viene resa nel modo che segue.
    L’articolo 22 della legge 247/2012 dispone che l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta al CNF
    da chi sia iscritto ad un albo ordinario circondariale da almeno 5 anni e abbia superato l’esame ai sensi della legge 28 maggio 1936 n. 1003 e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, ovvero
    da chi ha maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni e abbia proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata regolamento adottato dal CNF nel corso della seduta amministrativa del 16 luglio 2014 (Regolamento n. 5/2014) e pubblicato sul sito istituzionale del CNF.
    Inoltre, ai sensi dell’art. 22, comma 3, secondo periodo, della legge, potranno chiedere direttamente l’iscrizione all’albo speciale anche coloro che abbiano già maturato i requisiti per l’iscrizione, secondo la previgente normativa, alla data di entrata in vigore della Legge n. 247/2012, ovvero, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui al comma 4, art. 22, li maturino entro tre anni dalla sua entrata in vigore (ossia entro il 02.02.2016).
    Più specificatamente, chi al momento dell’entrata in vigore della vigente legge professionale aveva già maturato dodici anni di attività, ovvero raggiungerà detto termine entro la data del 02.02.2016, potrà presentare direttamente richiesta di iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori senza necessità di sostenere alcun corso o esame.
    Dalla lettera della normativa di riferimento, pertanto, l’unico limite che viene in essere ai fini dell’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori è quello relativo al momento di acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non già quello in cui viene presentata la richiesta.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 settembre 2015, n. 91

  • Due quesiti del COA di Urbino sulla validità temporale dei “vecchi” certificati di compiuta pratica e sull’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio

    Il COA di Urbino ha formulato richiesta di parere sui seguenti quesiti:
    1. i certificati di compiuta pratica emessi prima del 15.08.2012 (così come stabilito dal DPR 137/2012, art. 6 comma 12) hanno una validità illimitata o valgono le stesse regole previste dal DPR 137/2012, art. 6 comma 12 (validità di 5 anni)?
    2. La richiesta di iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio deve essere deliberata dal CNF al quale il Consiglio dell’Ordine circondariale di appartenenza del richiedente invia parere ai sensi dell’art. 1 comma 1 ter D. Lgs. 06/2015? Oppure è il COA che delibera detta iscrizione?
    La risposta è resa nei termini seguenti.
    L’approvazione della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ha determinato la sopravvenuta inapplicabilità alla professione forense delle norme contenute nell’art. 3, comma 5, del D.L. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011 e, conseguentemente, delle norme contenute nel D.P.R. n. 137/2012. Ciò, tanto in considerazione del criterio cronologico (a mente del quale la legge posteriore deroga a quella precedente) quanto del criterio di specialità e di quello gerarchico.
    Più in generale, il primo e più significativo effetto della riforma è quello di sottrarre la professione forense alla delegificazione degli ambiti materiali di cui all’art. 3, comma 5, del D.L. n. 138/2011 comportando una “rilegificazione” dello statuto normativo dell’avvocatura.
    Ciò posto, nelle more della piena applicazione della L. n. 247/2012, la quale prevede per molte proposizioni in essa contenute l’emanazione di un regolamento attuativo ministeriale, previo parere obbligatorio del CNF, la disciplina del tirocinio trova ancora ristoro nel D.P.R. 101/90 (cfr. CNF, pareri 17.7.2015, nn. 67, 77 e 80).
    Invero, a mente dell’art. 9 del predetto D.P.R. n. 101/90, “il certificato di compiuta pratica viene rilasciato dal consiglio dell’ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta”.
    In modo analogo, anche l’art. 45 della legge professionale pone in evidenza solamente che “il consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato”.
    Tale conclusione trova ulteriore fondamento anche sulla scorta del dato letterale di cui all’art. 9 del D.P.R. 101/1990 nella parte in cui statuisce l’impossibilità di rilasciare per più di una volta il certificato di compiuta pratica.
    Come si evince dal dettato normativo, pertanto, alcun limite di efficacia al certificato di compiuta pratica viene previsto, e ciò, almeno, fino all’emanazione del D.M. di cui all’art. 41, comma 13, della legge professionale.
    In riferimento al secondo quesito, si evidenzia quanto appresso.
    All’art. 16 della l. 247/2012 il legislatore statuisce l’onere in capo al governo, entro i due anni dall’entrata in vigore della predetta legge, di emanare un Decreto legislativo, sentito il parere vincolante del CNF, circa il riordino della disciplina della difesa di ufficio, provvedendo, altresì, a dettare i principi nonché i criteri direttivi cui l’esecutivo dovrà attenersi.
    Ciò posto, in data 30.1.2015 è stato emanato il D. Lgs. n. 6/2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale in data 5.2.2015 ed entrato in vigore il 20.2.2015, recante “riordino della disciplina della difesa d’ufficio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247” il quale ha provveduto a riordinare, modificare e disciplinare in modo compiuto e preciso le modalità ed i requisiti per procedere all’iscrizione all’elenco degli elenchi di difensori di ufficio.
    In particolare, le nuove disposizioni contenute nel predetto D. Lgs. prevedono che l’elenco dei difensori d’ufficio (tenuto, ai sensi dell’art. 15 l. 247/2012, presso ciascun consiglio dell’ordine circondariale) venga unificato su base nazionale, attribuendo al CNF la competenza in ordine alle iscrizioni e al periodico aggiornamento.
    Invero, all’art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 6/2015 è previsto che “Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l’elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d’ufficio”.
    Si stabilisce, quindi, che il CNF provveda sulla richiesta di iscrizione previo parere del locale Consiglio dell’ordine di appartenenza. L’art. 1, comma 1-ter del D. Lgs. n. 6/2015 dispone che “la domanda di inserimento nell’elenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell’ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense”.
    Una volta all’anno, gli avvocati iscritti, qualora vogliano mantenere la loro iscrizione presso il predetto elenco, dovranno presentare al CNF la documentazione comprovante l’effettiva e persistente esperienza nel settore penale ovvero “partecipazione ad almeno 10 udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio”.
    A ciò si aggiunga che con il “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio” approvato dal CNF nella seduta del 22.05.2015, pubblicato sul sito istituzionale del CNF in data 10.06.2015 ed entrato in vigore in data 10.07.2015, all’art. 4 rubricato “Domanda di inserimento nell’elenco nazionale” stabilisce che la domanda di inserimento nell’elenco nazionale dei difensori di ufficio presso il CNF va presentata al COA di appartenenza il quale, verificata la sussistenza dei requisiti all’uopo richiesti dal D. lsg 6/2015, trasmette, entra trenta giorni successivi la ricezione della predetta documentazione unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, al CNF.
    Sarà a tutti gli effetti il CNF a deliberare in merito alla richiesta di iscrizione presentata. Ai sensi dell’art. 1, comma 1 ter, d. lgs. 6/2015 “avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199”.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 settembre 2015, n. 88

  • Il COA di Chieti ha formulato richiesta di parere sul seguente quesito: In tema di pratica forense per l’accesso alla professione e di abilitazione all’esercizio del patrocinio, la riforma introdotta dall’art. 41 L. 247/2012 si applica ipso iure a far data dal 1° gennaio 2015 (in ragione dell’espressa disposizione transitoria di cui al successivo art. 48) oppure continua a trovare applicazione la previgente normativa, sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall’art. 41 comma 13 della legge professionale (sul rilievo che la nuova disciplina del patrocinio e quella del tirocinio, essendo funzionalmente collegate, debbano avere contestuale attuazione e che, pertanto, l’operatività della nuova disciplina del tirocinio lato sensu (patrocinio e tirocinio), costituendo un unicum, debba essere rimandata, nel suo complesso, all’emanazione del citato decreto?

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    La disciplina del tirocinio, prevista all’art. 41 della legge n. 247/2012, non trova immediata applicazione ad esclusione della riduzione a diciotto mesi, come la stessa legge prescrive.
    In questo senso milita la formulazione dell’articolo 48, che detta la disciplina transitoria per la pratica forense, a mente del quale “fino al secondo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio”; ma anche la circostanza che la legge n. 247/2012 innova profondamente l’istituto del tirocinio, secondo modalità che dovranno essere stabilite, ai sensi dell’art. 41, comma 13, a seguito dell’adozione di un apposito decreto ministeriale. Ciò posto, l’art. 41 della l. 247/2012, rubricato “Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio”, disciplina in modo unitario sia l’istituto del tirocinio sia quello del patrocinio, considerando, pertanto, gli stessi come collegati da un rapporto di dipendenza funzionale.
    Appare quindi corretto ritenere necessaria la previa adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 41, comma 13, della legge professionale (cfr. CNF, pareri 17.7.2015, nn. 67, 77 e 80).

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 settembre 2015, n. 87

  • Il Consiglio dell’Ordine di Parma ha formulato il quesito in oggetto, teso ad appurare se un laureato in legge che per 18 anni abbia svolto le funzioni di Giudice di Pace, possa essere iscritto all’Albo Avvocati; la domanda ipotizza astrattamente che l’incarico suddetto possa essere equiparato a quello di vice pretore onorario e si pone il problema se l’attuale disciplina dettata dall’art. 2 L. 31.12.12 n. 247 debba ritenersi integralmente sostitutiva di quella regolamentata dall’art. 30 R.D.L. 27.11.33 n. 1578, “con particolare riferimento all’ipotesi di cui alla lettera f) del richiamato art. 30”.

    La risposta della Commissione Consultiva, non può che essere negativa, non essendovi ragione o motivo per discostarsi dalla costante giurisprudenza del CNF e delle SS.UU. della Cassazione, secondo la quale le funzioni del Giudice di Pace non sono equiparabili a quelle del magistrato inquadrato nell’ordine giudiziario.
    Si è affermato che “attesa la tassatività delle eccezioni previste dalla legge professionale in tema di iscrizione di diritto agli albi, deve ritenersi che lo svolgimento di funzioni giurisdizionali minori non è di per sé sufficiente ad eliminare l’incontestabile differenza che corre tra la posizione del magistrato ordinario, che ha superato un concorso molto selettivo, e quello del giudice onorario che non è chiamato a sostenere alcun esame” (Sent. CNF 28.12.2009 n. 219).
    A loro volta le SS.UU. della Cassazione, con decisione n. 8737 del 4.4.2008 si sono espresse nel senso che “La disposizione dell’art. 1, comma 2 della legge n. 374/1991, secondo cui i giudici di pace appartengono “all’ordine giudiziario”, ha portata meramente formale e non ne sancisce la organica appartenenza all’ordine giudiziario; perciò, l’esercizio delle funzioni di giudice di pace […] non può consentire l’iscrizione di diritto del giudice di pace nell’albo degli avvocati per il mero decorso dell’arco temporale stabilito ex lege.”
    La impossibilità di equiparare il giudice di pace al giudice ordinario è assorbente di ogni altra questione: il giudice di pace non può essere iscritto all’Albo Avvocati per il solo fatto di aver svolto le funzioni giudicanti conferitegli.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 17 settembre 2015, n. 86