La risposta è negativa. La disposizione contenuta nel comma 9 dell’art. 41 della L. n. 247/2012, riguardante la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato, è norma speciale di natura eccezionale, insuscettibile, come tale, di applicazione ad altre tipologie […]