Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova chiede un parere in ordine all’art. 32 della legge n. 247/2012 e, in particolare, chiede di conoscere se la disposizione consenta o meno l’attribuzione di funzioni deliberative alle commissioni ivi previste e, in caso di risposta affermativa, entro quali limiti ed a quali condizioni.

    Il comma 1 dell’articolo citato prevede che i Consigli dell’ordine composti da nove o più membri “possano svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro”, composte da tre membri, il cui funzionamento è disciplinato “con regolamento interno ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b)” (comma 2).
    Tradizionalmente le Commissioni consiliari hanno avuto il compito di svolgere, con riferimento a specifici settori di attività del Consiglio, funzioni strumentali, consentendo un alleggerimento dei lavori del Consiglio e favorendo la specializzazione e la razionalizzazione degli stessi. Come articolazioni interne del Consiglio hanno sempre avuto finalità consultive, non vincolanti, istruttorie, conoscitive e referenti.
    Il comma 1 dell’art. 32 delle nuova legge professionale ha previsto innovativamente (perché analoga previsione non era contenuta nel precedente ordinamento professionale nel quale l’eventuale istituzione di commissioni derivava dal potere di autonomia regolamentare dell’Ente) la facoltà di istituire “commissioni di lavoro” senza specificamente definirne le funzioni, delegando al regolamento interno adottato ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b) il compito di disciplinarne i poteri e l’organizzazione.
    Sennonché, proprio la previsione contenuta nel comma 2 dell’articolo 32 della legge n. 247/2012 (che consente la possibilità che il regolamento preveda che i componenti delle commissioni possano essere – di norma e salve le due specifiche eccezioni ivi previste – anche membri esterni, ossia non consiglieri dell’ordine) impone di ritenere che alle commissioni non possa essere riconosciuto il potere deliberante, in posizione sostitutiva del COA: la qual cosa configurerebbe le commissioni come nuovi organi di amministrazione attiva a rilevanza esterna, non previsti dalla legge, con trasferimento alle stesse di competenze decisionali -nei rispettivi ambiti di attività- proprie dei Consigli dell’ordine, in violazione altresì del principio di tassatività ed esclusività delle stesse.
    Ritiene, pertanto, la Commissione che al quesito si debba dare risposta negativa e che l’art. 32 della legge n. 247/2012 escluda in ogni caso che alle commissioni di lavoro ivi previste possano essere riconosciuti e/o delegati poteri deliberanti.

    Consiglio nazionale forense (rel. Baffa), parere del 17 luglio 2015, n. 73

  • Il COA di Verbania chiede se, ai sensi dell’art. 23 Legge n. 247/2012, possa essere iscritto nell’elenco degli Avvocati degli Enti Pubblici annesso all’Albo un pubblico dipendente di un’Agenzia dello Stato abilitato all’esercizio della professione, che svolga la mansione di Capo Area Contenzioso, considerato il fatto che le Agenzie dello Stato sono patrocinate per legge dall’Avvocatura dello Stato.

    In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel modo seguente.
    Si deve premettere che la legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento forense), all’art. 23, co.1, dispone: “Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo …. Nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica
    dell’avvocato”.
    Al co 2, prevede inoltre che: “Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i princìpi della legge professionale”.
    Questo premesso, dato che le Agenzie dello Stato sono patrocinate per legge dall’Avvocatura dello Stato, ben raramente accade che le stesse istituiscano presso di sé uffici legali “ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente”; e ai cui componenti avvocati sia “garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica”; essendo ancora agli stessi assegnata “specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso”; e risultando inoltre “l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni”.
    Qualora peraltro tutte le sopra indicate condizioni concorressero, non vi sarebbe ostacolo all’iscrizione nell’elenco speciale dell’avvocato pubblico dipendente di un’Agenzia dello Stato.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere del 17 luglio 2015, n. 72

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano chiede di sapere se la funzione di liquidatore di una società di capitali sia incompatibile con la professione di avvocato, ciò in quanto l’art. 18 della legge n. 247/2012 “non annovera il liquidatore fra i soggetti incompatibili”.

    Occorre premettere che, a parere della Commissione, il quesito va inteso come riferito alla figura del liquidatore non giudiziale, giacché le funzioni del liquidatore giudiziale rientrano tra quelle tipiche dell’avvocato.
    La Commissione osserva che le norme civilistiche in vigore al riguardo prevedono che, all’atto della messa in liquidazione, vengano dettati i criteri in base ai quali la liquidazione dovrà svolgersi, con riferimento alla cessione dell’azienda o di rami della medesima, ovvero a singoli beni ed anche all’eventuale esercizio provvisorio dell’azienda stessa o di suoi rami (artt. 2484 e 2487 c.c.). Nel rispetto dei succitati criteri, il liquidatore, poi, potrà svolgere ogni atto utile alla liquidazione della società (art. 2489 c.c.).
    Risulta pertanto evidente, per quanto sopra, che il liquidatore di una società di capitali è chiamato a svolgere un’attività sia commerciale che, eventualmente, di impresa tale da impedirgli, ai sensi dell’art. 18, lett. b), legge n. 247/2012, di svolgere contemporaneamente la professione di avvocato.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 71

  • Tre quesiti a proposito del Collegio dei revisori degli Ordini professionali

    Il Presidente del Collegio dei revisori dell’ordine degli Avvocati di Firenze chiede di sapere:
    Se il C.N.F. abbia predisposto le linea guida per l’esercizio dell’attività di verifica e controllo del Collegio dei revisori;
    Se sia corretto ricondurre l’attività di verifica e controllo del Collegio alle previsioni di cui all’art. 20 del D.Lvo n. 123/2011, ferma l’esclusione delle disposizioni aventi ad oggetto la finanza pubblica;
    Infine, se la circostanza che il Presidente sia iscritto nel Registro dei revisori legali nella sezione “inattivi” sia ostativa allo svolgimento dell’incarico ricevuto.
    In ordine al primo quesito, si precisa che il C.N.F. non ha emanato linee guida, ritenendo che competa esclusivamente al Collegio dare concreto contenuto al dovere di verifica della regolare gestione da parte del COA del patrimonio dell’Ordine.
    Con riferimento al secondo interrogativo, la Commissione condivide l’orientamento del Collegio. L’Ordine circondariale, infatti, è ente pubblico non economico ai sensi dell’art. 24, comma 3, legge n. 247/2012, il controllo della cui regolarità amministrativa è demandato dall’art. 3, comma 7, D.Lvo n. 123/2011, al collegio dei revisori dei conti. Per tale ragione, i compiti del collegio vanno individuati, ferma l’esclusione delle disposizioni aventi ad oggetto la finanza pubblica, nell’articolata previsione recata dall’art. 20 del succitato decreto.
    Il terzo interrogativo, infine, trova risposta nel D.M. n. 16/2013 del M.E.F., dalla cui lettura emerge che non sussiste alcuna disposizione che limiti l’attività dei revisori inattivi e/o ponga riserve di attività a favore degli attivi, considerato che il transito da un Registro all’altro dipende esclusivamente dall’assunzione o meno di incarichi e dal decorrere del termine triennale oltre il quale, in mancanza di incarichi attribuiti nel periodo, si realizza il passaggio dal Registro degli “attivi” a quello degli “inattivi”. Nulla osta, quindi, a che il Presidente nominato del Collegio dei revisori dell’Ordine degli Avvocati di Firenze possa svolgere le proprie funzioni.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 70

  • Il COA di Palmi formula quesito in merito alla obbligatorietà di esibizione o acquisizione del documento unico di regolarità contributiva a carico dell’avvocato nel caso di liquidazione di compensi da effettuarsi ad opera di enti pubblici.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Il documento unico di regolarità contributiva (d’ora in poi DURC) è previsto e disciplinato dall’art. 2, comma 2, del D. L. n. 210/2002, e richiamato, nella materia dei contratti pubblici, dal D. Lgs. n. 163/06 (Cd. Codice dei contratti pubblici), in particolare con riferimento ai requisiti necessari per partecipare a gare finalizzate all’affidamento di appalti commissionati da enti pubblici e di ottenere, in caso di aggiudicazione ed esecuzione del contratto, i relativi pagamenti. In materia sono poi intervenuti gli artt. 31 del D.L. n. 69/13 e 4 del D.L. n. 34/2014, relativi rispettivamente all’introduzione della possibilità di acquisizione d’ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti, e di semplificazione dei relativi oneri amministrativi.
    Dall’esame della normativa di riferimento, si evince che l’obbligo di esibizione – e di acquisizione – del DURC è limitato alla materia dei contratti pubblici di opere, lavori, servizi e forniture ed è pertanto relativo ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e imprese che ricadano nell’ambito di applicazione della normativa in tema di contratti pubblici.
    Al di fuori di tali previsioni – e dunque, nel caso sottoposto all’esame di questa Commissione – non è ipotizzabile la sussistenza di tale obbligo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere del 17 luglio 2015, n. 69

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro chiede di sapere se il COA di un Ordine con meno di 500 iscritti, fra i quali non risultano Avvocati iscritti all’Albo dei revisori, possa proporre al Presidente del Tribunale che provvede alla nomina le candidature di professionisti “revisori dei conti”, iscritti però ad altri Albi professionali.

    Il dubbio del COA nasce, evidentemente, dalla lettura del comma 1 dell’art. 31 della legge n. 247/2012, ove si prevede che i revisori siano “scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.”.
    Ritiene la Commissione che l’anzidetta disposizione vincoli la scelta del revisore tra gli Avvocati iscritti al relativo registro, senza che questi debbano essere contestualmente iscritti all’Ordine il cui Consiglio ne chiede la nomina. Per tale ragione, la nomina del revisore contabile da parte del Presidente del Tribunale di Nuoro potrebbe riguardare anche un avvocato di altro foro, purché iscritto al registro dei revisori dei conti (nello stesso senso, v. peraltro il parere n. 98/2014 di questa Commissione).

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 68

  • Quattro quesiti dal COA di Cosenza

    Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza pone all’attenzione della Commissione quattro quesiti.
    Quesito n. 1
    Il COA chiede di sapere se i praticanti avvocati siano attualmente tenuti a frequentare, durante la pratica forense, i corsi di formazione previsti dall’art. 43 della Legge n. 247/2012.
    La risposta, come peraltro il Consiglio richiedente implicitamente adombra, va resa in termini negativi. Il Ministero della Giustizia, infatti, non ha ancora emanato il Regolamento che dovrà disciplinare lo svolgimento ed i contenuti dei corsi anzidetti, nel rispetto delle indicazioni recate dal comma 2 del succitato articolo.
    Quesito n. 2
    Il COA chiede se sia efficace la previsione recata dall’art. 41, comma 8, della vigente legge professionale, in forza della quale il tirocinio potrebbe anche essere svolto, contemporaneamente, presso due avvocati, qualora si possa presumere che la mole di lavoro di uno solo di essi non costituisca una sufficiente offerta formativa per il praticante.
    Al riguardo, la Commissione ricorda che, malgrado l’art. 48 legge n. 247/2012 abbia differito l’applicazione delle nuove norme regolatrici dell’iter di accesso all’esame di abilitazione decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge, avvenuta il 2 febbraio 2013 e pur essendo detto termine decorso, il Ministero non ha ancora emanato il D.M. recante il regolamento per lo svolgimento del tirocinio. Di conseguenza, trova applicazione, al riguardo, la disposizione transitoria recata dall’art. 65, comma 1, della nuova legge professionale, in forza della quale “Fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge, si applicano se necessario ed in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”. A prescindere, peraltro, dal profilo dell’applicabilità dell’art. 41, restano valide prassi locali già in essere, volte a consentire al praticante il proficuo svolgimento del tirocinio anche attraverso la frequentazione di più di uno studio professionale.
    Quesito n. 3
    Il COA ha posto due interrogativi:
    a) Se l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati riservata agli avvocati stabiliti sia compatibile con l’eventuale, preesistente iscrizione del medesimo soggetto nel Registro dei praticanti abilitati al patrocinio, con ogni conseguente effetto sullo ius postulandi del medesimo;
    b) Se sia legittima la cancellazione, dal relativo Registro, del praticante che viene iscritto nella Sezione speciale dell’Albo come avvocato stabilito.
    La Commissione si è già espressa su analogo quesito con il proprio parere n. 3/13, nel quale ha ritenuto che nulla osti alla contemporanea iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale dell’Albo e nel Registro dei praticanti, ove beninteso, questi abbia i requisiti per esservi iscritto.
    Quesito n. 4
    Il COA chiede di sapere se l’addetto all’Ufficio Unità Organizzativa Gestione Ricorsi, che opera nelle sedi provinciali dell’INPS e viene stabilmente incaricato di rappresentare e difendere l’Istituto in materia di invalidità civile, possa essere iscritto negli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da Enti pubblici, “sussistendone tutti i requisiti per l’iscrizione all’Albo professionale”. Al riguardo, il Consiglio richiama l’Art. 10, comma 6, del D.L. n. 203/2005.
    Al riguardo, la Commissione osserva preliminarmente che il succitato comma 6 attribuisce la rappresentanza in giudizio dell’INPS nei procedimenti giurisdizionali “in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità”, con esclusione del giudizio di cassazione, a propri dipendenti. Con Circ. n. 132/2011, punto 3.1, l’INPS ha poi costituito l’Unità Organizzativa “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario”, che opera “in rapporto di servizio rispetto all’Ufficio legale”. L’Ufficio legale, oggetto del punto 3.2 della medesima circolare, è invece competente per “la gestione del contenzioso giudiziario” e fornisce all’anzidetta Unità organizzativa “le istruzioni e le direttive tecnico operative per la gestione degli adempimenti del contenzioso giudiziario e delle attività legali diverse dal contenzioso giudiziario”. Detto rapporto si articola all’interno dell’Ufficio, in quanto ad esso viene assegnato (commi 3 e 4 del punto 3.2) “anche il personale amministrativo già assegnato alla funzione di supporto all’attività legale a seguito della circolare n. 34/2010, nonché il personale dell’UO gestione ricorsi amministrativi e giudiziari attualmente dedicato alle attività relative alla gestione del contenzioso giudiziario. Il personale amministrativo assegnato all’Ufficio legale è incardinato nell’UO “Supporto area legale e gestione del contenzioso giudiziario.”.
    Deve pertanto ritenersi che l’Unità Organizzativa e l’Ufficio legale abbiano, in linea generale, competenze diverse e che il secondo si avvalga del lavoro di organizzazione amministrativa della prima. Detto principio subisce però, in forza di legge, la deroga introdotta dall’art. 10, comma 6, D.L. n. 203/2005, richiamato in epigrafe, nel senso che la delega attribuita al funzionario INPS, affinché difenda quest’ultimo nei procedimenti giurisdizionali in tema di invalidità civile, etc., introduce una competenza di natura straordinaria.
    Purtuttavia, la deroga di legge non determina, ipso iure, l’inserimento del funzionario delegato nella pianta organica dell’Ufficio legale dell’ente, questi rimanendo incardinato nel proprio ufficio di appartenenza, salva restando la qualità di funzionario delegato alla rappresentanza processuale dell’Ente nei giudizi previsti dalla legge. Al riguardo, può anche essere richiamata la sentenza n. 21698 del 14.10.2014, con la quale la Suprema Corte ha affermato che “I funzionari delegati alla difesa processuale dell’INPS, nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l’handicap e la disabilità, acquisiscono tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in detti giudizi, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione”. Dalla lettura della sentenza può desumersi, per quanto qui rileva, che l’assunzione della qualità di difensore resta strettamente limitata ai giudizi nei quali il funzionario abbia assunto la rappresentanza processuale in forza dell’art. 10, comma 6, del D.L. n. 203/2005.
    Nel quadro di riferimento sopra rappresentato, la previsione recata dall’art. 23 della legge n. 247/2012, riguardante gli avvocati operanti nell’Ufficio legale dell’INPS, va letta con attenzione al fatto che l’UO fa parte dell’Ufficio legale. Il funzionario delegato avrà, quindi, titolo per essere iscritto nell’Elenco speciale previsto dall’art. 23 succitato, solo a condizione che siano realizzate tutte le previsioni del predetto art. 23 ivi compreso in particolare che, come prescrive il comma 1, ultimo periodo, della medesima norma, nel relativo contratto di lavoro di lavoro risulti “garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato”.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 67

  • Quesito del COA di Arezzo in riferimento al D.lgs. 30.01.2015 n. 6, recante il riordino della disciplina della difesa d’ufficio ex art. 16 L. 247/12

    Il COA di Arezzo ha formulato richiesta di parere sui seguenti quesiti:
    In riferimento al D.lgs. 30.01.2015 n. 6, recante il riordino della disciplina della difesa d’ufficio ex art. 16 L. 247/12, si chiede di chiarire se l’avvocato, già in possesso dei requisiti per l’inserimento nel relativo elenco in base alla normativa previgente, abbia maturato un diritto quesito e, quindi, abbia comunque titolo all’iscrizione, pur avendo presentato la domanda successivamente al 20.02.2015, data di entrata in vigore del D.lgs 6/2015. Il problema si pone in particolare con riferimento alla lettera dell’art. 1 del D.lgs 30/01/2015 n.6 laddove prescrive che l’inserimento nell’Elenco è disposto sulla base della “partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell’Ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall’Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore con superamento di esame finale”.
    Invero, prosegue il COA richiedente, molti Colleghi hanno frequentato i corsi per difensore di ufficio tenuti secondo la precedente normativa e conseguito i relativi attestati, maturando, alla data del 20.02.2015, requisiti per l’iscrizione all’elenco dei difensori di ufficio.
    Si chiede, inoltre di indicare cosa si intenda per “idonea documentazione” atta a comprovare la esperienza nella materia penale richiesta invece dalla lettera b dell’art. 1 del D. lgs in commento unitamente alla iscrizione quinquennale.
    Ciò al fine di permettere ai Consigli degli ordini chiamati, ai sensi dell’art. 1 ter del D. Lgs 30.01.2015 n. 6, a esprimere un parere al CNF, di adottare valutazioni uniformi.
    In risposta al primo dei due quesiti proposti dal COA di Arezzo, soccorre l’art.12 del “Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio”, approvato dal CNF nel corso della seduta amministrativa del 22 maggio 2015, pubblicato sul sito istituzionale del CNF in data 10.06.2015 ed entrato in vigore il 10.07.2015, recante “norma transitoria sul percorso formativo e sull’esame di idoneità”.
    A mente della norma de qua “entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’avvocato che alla data del 20 febbraio 2015 non risultava iscritto nell’elenco dei difensori di ufficio e che abbia partecipato, negli ultimi tre anni, ad un corso di formazione e aggiornamento professionale in materia penale di almeno 60 ore di cui all’art 29 comma 1-bis lettera a) nella formulazione del testo previgente, può essere ammesso all’esame finale di cui all’art. 3 del presente regolamento qualora dimostri la frequenza di un corso formativo integrativo in materia penale di almeno 30 ore che soddisfi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 – bis dell’art. 29 disp. att. c.p.p.
    Il suddetto esame di verifica finale di cui all’art. 3 dovrà essere superato entro sei mesi dal completamento del percorso formativo di cui al comma 1 del presente articolo”.
    Da quanto sopra, emerge chiaramente che l’avvocato in possesso dei requisiti per l’inserimento nell’elenco dei difensori di ufficio in base alla previgente normativa, ma che non ha provveduto all’iscrizione al predetto elenco nel termine previsto per l’entrata in vigore del D. Lgs. 6/2015 (ovvero 20.02.2015), non acquisisce il diritto quesito di iscrizione al predetto elenco.
    Diversamente, il succitato art. 12 richiede il superamento dell’esame di verifica finale, da sostenersi e superare entro e non oltre sei mesi dalla conclusione di un corso formativo integrativo in materia penale per un monte ore non inferiore a 30. Ciò solo nel caso in cui l’avvocato abbia partecipato negli ultimi tre anni ad un corso di formazione ed aggiornamento professionale in materia penale per almeno 60 ore.
    Per quanto riguarda il secondo aspetto, ossia chiarire cosa debba intendersi per idonea documentazione atta a dimostrare la maturazione di esperienza da parte dell’iscritto in materia penale di cui all’art. 1, comma 1 bis, lett. b, D. Lgs. n. 6/2015, può ragionevolmente ritenersi che possa estendersi al requisito di cui all’art 1, comma 1 bis, lett. b del D. Lgs n. 6/2015 quanto espressamente previsto dall’art. 1, comma 1 quater, lett. b, della predetta normativa.
    Invero, all’art. 1, comma 1 quater, della norma di riferimento è previsto che, ai fini della permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio tenuto presso il CNF, oltre a non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento (lett. a), occorre che l’iscritto dimostri di aver coltivato un’esperienza continuativa nel settore penale. L’esercizio continuativo dell’attività di cui sopra può ritenersi dimostrato attraverso la partecipazione ad almeno dieci udienze camerali ovvero dibattimentali in un anno, con esclusione di quelle di mero rinvio.
    Analogamente, trattandosi anche nel caso di cui al comma 1 bis, lett. b, dell’art. 1 D. Lgs n. 6/2015 di dover provare una fattiva e persistente esperienza nel settore penale, si ritiene che il requisito di “adeguata documentazione” richiesta in tal caso possa definirsi soddisfatto mediante la prova di partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per ciascun anno con esclusione di quelle di mero rinvio.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 luglio 2015, n. 66

  • Il COA di Firenze ha formulato richiesta di parere sul seguente quesito: Si chiede di sapere se l’Avvocato Italiano che esercita le funzioni di “Giurista Assistente” presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sulla base del contratto che si allega in forma anonima, possa ottenere la Sospensione Volontaria dall’esercizio della professione ex art. 20 comma 2 della legge professionale forense, con relativa annotazione sull’albo, ferma restando la validità dell’iscrizione in corso, ma con l’esonero degli obblighi formativi.

    La risposta al quesito è resa nei seguenti termini.
    Ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge professionale un avvocato iscritto all’albo può “sempre” chiedere la sospensione dall’esercizio professionale, senza necessità di riferirne le ragioni ed in assenza di una previsione circa il limite temporale minimo o massimo di durata della sospensione stessa.
    Pertanto, un avvocato italiano, esercente le funzioni di “giurista Assistente” presso la Corte Edu, può richiedere ed ottenere la sospensione dall’esercizio della professione forense ai sensi dell’art. 20, comma 2 della legge 247/2012.
    Per quanto attiene la seconda parte del quesito, l’art. 11, comma 2, della legge n. 247/2012 rubricato “formazione continua” elenca specificamente i casi in cui un avvocato è esonerato dall’obbligo formativo limitando, per quel che qui interessa, l’esenzione dal predetto obbligo ai soli avvocati sospesi dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 20, comma 1, della legge professionale, e limitatamente al periodo del loro mandato (sospensione obbligatoria).
    Pertanto, l’avvocato iscritto all’Albo che chieda la sospensione dall’esercizio professionale ai sensi del comma 2 dell’art. 20 rimane assoggettato all’obbligo formativo, non essendo al riguardo prevista alcuna esenzione (cfr., per tutti, il parere n. 24/2014 di questa Commissione).

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 17 luglio 2015, n. 65

  • Il COA di Firenze ha formulato richiesta di parere sul seguente quesito: “Si chiede di sapere se i Consigli dell’Ordine hanno l’obbligo, con specificazione della relativa norma di riferimento, di comunicare tempestivamente al Consiglio Nazionale Forense le delibere di cancellazione degli Avvocati che risultano iscritti anche nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori oppure se è sufficiente la trasmissione degli Albi ed Elenchi aggiornati da eseguire con le modalità di cui all’art. 15 comma 4 L. 247/2012”.

    La risposta al quesito è resa nei seguenti termini.
    Gli artt. 15 e 17 della legge professionale dettano le regole in riferimento alla tenuta ed aggiornamento degli albi, registri ed elenchi da parte dei singoli Consigli dell’Ordine.
    In particolare, viene statuito che ciascun ordine deve provvedere, con cadenza biennale, alla pubblicazione a mezzo stampa degli albi ed elenchi in suo possesso nonché, entro il 31 marzo di ogni anno, alla trasmissione dei predetti, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente, per via telematica al CNF.
    Fermo restando, quindi, l’obbligo dei Consigli dell’Ordine di trasmissione annuale al CNF degli albi, elenchi e registri aggiornati, ci si interroga circa l’ulteriore onere in capo ai COA di dover trasmettere e comunicare in modo tempestivo al CNF le delibere di cancellazione dagli stessi assunte, e ciò particolarmente per quel che concerne gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.
    L’art. 17, comma 19, della L. 247/2012 statuisce espressamente che “divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione”.
    Emerge, dunque, chiaramente che il Consiglio dell’Ordine, laddove adotti una delibera di cancellazione di un iscritto dall’albo o dagli elenchi e registri dallo stesso tenuti e curati, ha l’obbligo di darne comunicazione immediata al CNF nonché agli altri ordini territoriali.
    Per quanto attiene all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori ai sensi dell’art. 22 della l. 247/2012 e giusta la previsione di cui all’art. 35 della legge professionale, la tenuta e l’aggiornamento, ivi comprese le modalità di iscrizione e di cancellazione, del predetto albo sono espressamente attribuite al CNF che procede, altresì, annualmente alla revisione ed alla pubblicazione del predetto albo speciale.
    In ragione di ciò, il COA è tenuto a comunicare immediatamente al CNF l’intervenuta cancellazione dall’albo onde evitare che un soggetto non più iscritto all’albo ordinario possa esercitare funzioni dinanzi alle giurisdizioni superiori nelle more dell’eventuale comunicazione annuale prevista dall’art. 15, comma 4, della legge professionale.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere del 24 giugno 2015, n. 64