Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Tre quesiti del COA di Sondrio sulla pratica forense

    Il COA di Sondrio chiede il parere della Commissione Consultiva del CNF in ordine alle seguenti problematiche:
    i) durata dell’efficacia del certificato di compiuta pratica;
    ii) applicabilità retroattiva del D.P.R. 137/2012 per i tirocini iniziati precedentemente alla sua entrata in vigore;
    iii) possibilità del Praticante che non abbia superato gli esami entro il termine massimo consentito, di richiedere una nuova iscrizione nel Registro dei Praticanti al fine del rilascio di un nuovo certificato di compiuta pratica.
    La risposta è resa nei termini seguenti.
    É necessario sciogliere, in risposta ai primi due quesiti, la questione relativa all’applicabilità al tirocinio forense del DPR n. 137/12. Il Consiglio nazionale forense, dopo l’approvazione della legge n. 247, ha sempre ritenuto che la stessa abbia avuto l’effetto di sottrarre la professione forense al processo di delegificazione in corso all’epoca della sua approvazione. Si vedano in questo senso i pareri CNF 22.5.2013, n. 54 e 10.4.2013, n. 30.
    Pertanto, nelle more della piena applicabilità del Titolo IV della legge n. 247 (che richiede l’adozione dei regolamenti attuativi di cui agli art. 41, comma 13, 43 e 44, fatta salva la riduzione a diciotto mesi della durata della pratica, come disposto dalla norma transitoria di cui all’art. 48, cfr. CNF, pareri 17.7.2015, nn. 67, 77 e 80), continua a trovare applicazione il DPR 101/90 che non prevede alcun limite di efficacia temporale per il certificato di compiuta pratica. L’assenza di un termine di efficacia del certificato di compiuta pratica – confermata peraltro dal Titolo IV della legge n. 247/12 – esclude la necessità di ottenere un nuovo certificato, come precisato da questa Commissione, sia pure in relazione a diversa fattispecie, con il proprio parere 24.9.2014, n. 64.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 17 luglio 2015, n. 85

  • L’Associazione Avvocati Calcio chiede di sapere se l’Avvocato iscritto nell’Albo possa “legittimamente (anche in assenza di specifica previsione da parte della FIGC) assistere calciatori e società legati alla FIGC da vincolo o affiliazione, prestando opera di consulenza e assistenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o cessione tra società dei diritti di prestazione sportiva del calciatore in pieno rispetto delle norme previste dall’ordinamento forense”, e se a tal fine sia tenuto all’iscrizione nel relativo Registro tenuto presso la FIGC e disciplinato dal Regolamento pubblicato dalla stessa FIGC con C.U. n. 189/A del 26 marzo 2015. L’Associazione chiede altresì di sapere se l’avvocato che in tal modo eserciti tale attività possa farlo con libertà di forme contrattuali e se sia tenuto a depositare presso la medesima Federazione il mandato ricevuto dal cliente.

    Premette il richiedente che il richiamato regolamento, nel sostituire il previgente Regolamento FIGC in tema di procuratori sportivi, non riproduce la previsione di cui all’art. 5 di esso, che esplicitamente sottraeva gli avvocati dall’obbligo di ottenere la licenza rilasciata dalla FIGC, ai fini di esercitare l’attività di procuratore sportivo. Vale rilevare, peraltro, che questa Commissione si era pronunciata in relazione alla richiamata disposizione con i pareri n. 10/2008 e 16/2005, ritenendo la piena compatibilità tra esercizio della professione forense ed esercizio dell’attività di procuratore sportivo.
    Il parere è reso nei seguenti termini.
    Osserva la Commissione, che l’attività di procuratore sportivo consiste nell’opera di assistenza e consulenza nella stipula del contratto di prestazione sportiva o di cessione tra società di diritti di prestazione sportiva del calciatore: resta pertanto impregiudicato il diverso profilo della preclusione all’avvocato – a termini di legge – di ogni attività di intermediazione riconducibile all’attività di impresa, anche nelle forme di cui agli artt. 1742 ss. c.c.
    Trova invece applicazione, nel caso di specie, il comma 6 dell’art. 2 legge n. 247/12 che riserva agli avvocati l’attività professionale di consulenza e di assistenza legale stragiudiziale. In assenza di una riserva – legislativamente prevista – dell’attività di procuratore sportivo ad altra professione regolamentata, si ritiene che l’art. 2, comma 6, della legge professionale forense autorizzi senz’altro l’avvocato all’esercizio di detta attività a titolo di avvocato, senza necessità di iscrizione nel relativo registro tenuto dalla FIGC. Non vi è pertanto alcun ostacolo all’esercizio libero dell’attività in esame da parte dell’avvocato, senza quindi iscrizione nel registro, atteso che l’iscrizione all’albo forense legittima ex se l’avvocato in ogni settore non riservato dalla legge ad altra professione.
    Trattandosi di attività liberamente esercitabile dall’avvocato nell’ambito dispositivo dell’art. 2, comma 6, della legge n. 247/12, deve ritenersi pacificamente applicabile il principio di libertà contrattuale, alle condizioni di cui all’art. 13 della medesima legge, come espressione del più generale principio di libertà professionale, riconosciuto dagli artt. 2, 4, 36 e 41 della Costituzione, letti, anche in virtù dell’art. 117, comma 1, Cost., alla luce dell’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Con riferimento specifico all’obbligo di utilizzare moduli contrattuali predisposti dalla FIGC, si sottolinea peraltro che rientra nella competenza specifica e costituisce elemento tipico della qualificazione professionale dell’avvocato la predisposizione, a beneficio del cliente e nel quadro della sopra ricordata libertà professionale e contrattuale, di moduli contrattuali idonei a garantire la corretta articolazione del rapporto di prestazione professionale, nel pieno rispetto della legge e delle altre norme giuridiche.
    Quanto, infine, alla configurabilità in capo all’avvocato di un obbligo di deposito del mandato presso la FIGC, si osserva che tale obbligo non sussiste, posto che l’ordinamento vigente non lo prevede, né con fonti primarie, né con fonti secondarie.
    Nulla vieta che le parti convengano liberamente, nel quadro del rapporto contrattuale tra loro esistente, di delegare a tal fine l’avvocato, sulla base di apposita clausola stipulata in sede di conferimento dell’incarico (che correttamente avverrà nelle forme del contratto di patrocinio, figura distinta dalla procura ad litem: cfr. Cass. Civ. sez. II, 29.8.14, n. 18450).

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 17 luglio 2015, n. 83

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina pone il seguente quesito: se la mancata adozione del regolamento ministeriale previsto dall’art. 41, comma 13, legge n. 247/2012, sospenda l’applicabilità di tutto l’art. 41 (eccezion fatta che per la previsione di durata del tirocinio in diciotto mesi), ovvero abbia effetti sulle sole modalità di svolgimento del tirocinio.

    La risposta al quesito va articolata sulla scorta degli artt. 48 e 65 della legge n. 247/2012. La prima norma ha infatti sospeso l’applicabilità delle norme in materia tirocinio ed esame di Stato per i primi due anni successivi all’entrata in vigore della legge: quindi, fino al 2 febbraio 2015. La seconda ha previsto che “fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano, se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”.
    Orbene, la Commissione ritiene che l’intervenuta ipotesi di applicabilità delle norme la cui efficacia era stata sospesa non abbia perfezionato l’abrogazione delle norme precedenti, atteso che le stesse risultano salvaguardate dalla mancata adozione, allo stato, del D.M. disciplinante il tirocinio professionale.
    In attesa, quindi, dell’emanazione del decreto ministeriale in narrativa, l’accesso all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, quindi anche il propedeutico periodo di tirocinio, restano regolati dalle disposizioni precedenti.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 79

  • Il COA di Cagliari chiede se vi sia la conservazione in capo al C.O.A. di un margine valutativo, seppur minimo e nei limiti che seguono, sugli “esposti” disciplinari, posto che l’art. 50, comma 4 L.F., così recita: “(…) Quando è presentato un esposto o una denuncia ad un Consiglio dell’Ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il Consiglio deve (…)”.

    L’art. 50 c. 4 L. 247/2012 ricollega l’insorgere dell’obbligo di trasmissione al C.D.D. (e quindi trasmettere immediatamente gli atti) al momento nel quale il C.O.A. “deve darne notizia all’iscritto” e non a quello successivo in cui pervengono le deduzioni difensive dell’incolpato. La frase ricompresa tra le virgole “invitandolo a” individua meramente l’obbligo per il C.O.A. di dare la notizia ma non pone alcuna scansione temporale per gli adempimenti successivi.
    Va sottolineato che, nel sistema delineato dalla legge, al C.O.A. è precluso il potere di influenzare l’evoluzione del procedimento sia sotto il profilo temporale (il che accadrebbe ove si consentisse al C.O.A. stesso di attendere la risposta dell’incolpato e di trattenere a sé il fascicolo il periodo di tempo ritenuto necessario anche oltre il termine di 20 giorni) sia nel merito (anche la valutazione della manifesta infondatezza è rimessa al “plenum” del C.D.D.).
    Nel nuovo ordinamento “il C.O.A. deve darne notizia all’iscritto” e (il verbo “deve” regge il periodo successivo) “quindi trasmettere immediatamente gli atti al C.D.D. che è componente in via esclusiva”: ciò comporta che in nessun momento, e per nessun tipo di provvedimento, il C.O.A., essendo privo di potere discrezionale, possa influire sullo svolgimento della procedura disciplinare.
    Una situazione, per certi versi, speculare a quella che si verificava precedentemente ove fosse stato denunciato un consigliere del COA a giudicare il quale diveniva competente il COA distrettuale: non sussisteva alcuno spazio deliberativo per il COA di appartenenza del consigliere perché la “manifesta infondatezza e pretestuosità” non dovevano, e non potevano, essere valutate costituendo comunque un giudizio nel merito che presupponeva il sussistere della competenza.
    In coerenza con tali principi si pone il dato testuale del regolamento n. 2 che, in riferimento all’attività del COA, utilizza l’avverbio “immediatamente” o espressioni analoghe quali “immediata comunicazione” volendo significare come sul COA gravi un mero onere di comunicazione e di trasmissione.
    Per venire al caso teorico prospettato, deve osservarsi che alla luce della pacifica non negoziabilità dell’azione disciplinare, che viene esercitata non a tutela della parte denunciante ma dell’immagine della categoria, la conciliazione eventuale della vertenza può incidere esclusivamente sulla gravità della sanzione.
    Opinare diversamente comporterebbe l’attribuzione della titolarità-disponibilità dell’azione, che deve spetta all’ufficio, a chi non ne sia titolare.
    La risposta deve essere resa affermando che:
    – non costituisce facoltà del C.O.A. trattenere il fascicolo sino a che non siano pervenute le deduzioni difensive dell’incolpato poiché l’avverbio utilizzato dalla norma (art. 50 c. 4 L. 247/2012) pone un preciso obbligo di immediata trasmissione;
    – la pretestuosità dell’esposto o l’assenza nello stesso di connotati disciplinari, ancorché emergano ictu oculi, non possono costituire oggetto di valutazione da parte del C.O.A. essendo la decisione circa la manifesta infondatezza rimessa alla competenza funzionale del C.D.D.;
    – l’obbligo di trasmettere al C.D.D. permane comunque, prescindendo dalla conciliazione che sia intervenuta tra il segnalante e l’avvocato incolpato, essendo l’accordo (una sorta di remissione della querela) irrilevante ai fini della valutazione della fattispecie deontologica e potendo avere riflessi esclusivamente sulla misura dell’eventuale sanzione.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 17 luglio 2015, n. 80

  • Quesito del COA di Lucca in tema di iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Stabiliti

    Il COA di Lucca chiede se nell’ipotesi di
    cittadini italiani che abbiano conseguito in Spagna il diploma di laurea in periodo successivo al 31.10.2011, e che, pur risultando iscritti ad un Ordine di Avvocati Spagnolo, non abbiano sostenuto, ovvero non siano in grado di dimostrare di avere sostenuto con esito positivo, l’esame di abilitazione alla professione di avvocato (la c.d. prueba de aptitud profesional) di cui all’art. 3 del Real Decreto 775/2011, attuativo in parte qua della Ley 34/2006 (Legge sulla disciplina di accesso alle professioni di avvocato e procuratore);
    cittadini UE di nazionalità diversa da quella spagnola, che, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Spagna anteriormente al 31.10.2011, si siano iscritti ad un ordine spagnolo solo a far tempo dal 31.10.2013, senza conseguire l’abilitazione alla professione e senza avere chiesto precedentemente l’iscrizione come abogado ad un Collegio di Avvocati Spagnolo
    il COA abbia il potere di rifiutare l’iscrizione, ritenendo indispensabile il superamento dell’esame di abilitazione per l’esercizio della professione in Spagna, o se tale tale valutazione sia ad esso inibita, essendo sufficiente che il richiedente dimostri di essere iscritto ad un Collegio di Avvocati Spagnolo.
    La risposta è nei seguenti termini:
    L’art. 6 del D. Lgs. 96/2001, che ha recepito la direttiva 98/5 CE, prevede che:
    “1. Per l’esercizio permanente in Italia della professione di avvocato, i cittadini degli Stati membri in possesso di uno dei titoli di cui all’articolo 2, sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale dell’albo costituito nella circoscrizione del tribunale in cui hanno fissato stabilmente la loro residenza o il loro domicilio professionale, nel rispetto della normativa relativa agli obblighi previdenziali.
    2. L’iscrizione nella sezione speciale dell’albo è subordinata alla iscrizione dell’istante presso la competente organizzazione professionale dello Stato membro di origine”.
    Il medesimo articolo, alla lettera c del comma 3 prevede che, tra i documenti da allegare alla domanda vi sia “b) l’attestato di iscrizione alla organizzazione professionale dello Stato membro di origine, rilasciato in data non antecedente a tre mesi dalla data di presentazione, o dichiarazione sostitutiva”.
    Ne consegue che l’iscrizione all’organizzazione professionale dello stato membro di origine è requisito sufficiente per l’accoglimento della domanda di iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Stabiliti, e che non è consentito ad un Consiglio dell’Ordine italiano sindacare il potere e le modalità di iscrizione di un Collegio di Avvocati spagnolo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 17 luglio 2015, n. 78

     

  • Tre quesiti del COA di Milano sull’esonero della prova attitudinale per l’Avvocato Stabilito

    Il COA di Milano chiede di sapere se:
    1. ai fini dell’esonero della prova attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 possa dirsi integrata la prova dello svolgimento effettiva, reale e regolare della professione da parte dell’Avvocato Stabilito mediante la produzione:
    di atti nel corpo dei quali non compaia il nome del richiedente;
    di dichiarazioni rilasciate
    a) da Avvocato con il quale l’Avvocato Stabilito non agisce d’intesa, ma che affermi che il richiedente ha collaborato in affiancamento assistendo alle udienze e redigendo atti;
    b) da Avvocato con il quale l’Avvocato stabilito agisce d’intesa, che affermi che il richiedente, pur non apparendo espressamente negli atti, ne ha curato la stesura e ha redatto pareri.
    2. possa essere rilasciata la dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 nell’ipotesi in cui l’Avvocato Stabilito non provi di avere svolto attività giudiziale;
    3. possa essere rilasciata la dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 all’Avvocato Stabilito che provi tramite l’esibizione di fatture e di diffide di avere svolto attività stragiudiziale.

    Le risposte ai quesiti posti necessitano di alcune premesse:
    1. In primo luogo, appare opportuno precisare che in forza del combinato disposto degli artt. 8 e 10 del D. Lgs. 96/2001 è necessario che l’avvocato stabilito agisca d’intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione di avvocato solamente nell’ipotesi di prestazioni giudiziali, e non nelle ipotesi di prestazioni stragiudiziali.
    2. Ancora: l’art. 4, comma 2 del D. Lgs 96/2001 prevede che l’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.

    Ne consegue che:

    1. ben può la domanda di esonero dalla prova attitudinale essere corredata da atti (giudiziali) che non riportano l’indicazione del nome dell’avvocato stabilito, ma dei quali questi abbia predisposto (o contribuito a disporre) la redazione, così come attestato dai due Avvocati che hanno rilasciato le dichiarazioni, risolvendosi detta attività in una attività stragiudiziale, che come sopra evidenziato, non necessita dell’intesa con altro Avvocato.

    2. non vi sono limiti alle modalità di svolgimento della professione, nel senso che nessuna norma prevede l’obbligatorietà dell’esercizio cumulativo di attività giudiziali e di attività stragiudiziali.

    Ritiene tuttavia la Commissione, richiamati i propri pareri n. 5/2005 e 14/2010, che sia compito del Consiglio dell’Ordine territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che nel nostro Paese operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Sotto questo profilo il Consiglio dell’Ordine è affidatario di un potere valutativo di ampio spettro, che ruota intorno alla verifica delle attività concretamente svolte in Italia dal richiedente la dispensa dalla prova attitudinale. Il Consiglio deve pertanto procedere a verificare che questi abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni.
    Non può negarsi che la verifica della condizione di effettività e regolarità di cui all’art. 12 presenti alcuni margini di complessità, e la stessa giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di definire attraverso indici presuntivi il concetto di attività “stabile e continua”: essa va apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato (CGCE, sent. 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, conf. sent. 13 febbraio 2003, causa C-131/01, Commissione/Italia). In linea di principio, pertanto, deve ritenersi che anche l’attività stragiudiziale possa costituire oggetto di valutazione ai fini di verificare l’esercizio effettivo della professione da parte dell’avvocato stabilito, in ordine alla dispensa dalla prova attitudinale. Fermo restando che l’art. 13, comma 3 riconosce al Consiglio dell’Ordine chiamato a pronunciarsi sulla dispensa dalla prova attitudinale ampi poteri istruttori, consistenti, in particolare, nella richiesta di informazioni agli uffici interessati, e nella possibilità di invitare l’avvocato che chiede la dispensa a fornire ogni necessario chiarimento in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 17 settembre 2015, n. 95

  • Il COA di Milano chiede di sapere: 1) se la posizione dell’avvocato stabilito sia soggetta a termine, ovvero lo stesso possa rimanere iscritto a tempo indeterminato nella sezione speciale; 2) se l’avvocato stabilito che agisce d’intesa solo con l’avvocato A possa collaborare anche con l’avvocato B, sostituendolo anche in udienza; 3) se l’attività di cui al n. 2 possa essere validamente considerata ai fini del rilascio della dispensa dalla prova attitudinale

    Con riferimento al primo quesito, si osserva che il D. Lgs. n. 96/2001, nel disciplinare l’esercizio “permanente” e “stabile” della professione forense da parte dell’avvocato iscritto in altro Stato membro dell’UE che intenda esercitare il diritto di stabilimento, non pone alcun limite temporale all’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo riservata agli avvocati stabiliti. Il passaggio dalla sezione speciale all’Albo ordinario è consentita, ai sensi dell’art. 12 del medesimo D. Lgs. n. 96/2001, all’avvocato stabilito che abbia superato la prova attitudinale di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 115/92 (oggi abrogato, e sostituito dall’art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007), ovvero all’avvocato stabilito che presenti domanda di dispensa dalla prova attitudinale e integrazione nell’Albo ordinario alle condizioni previste dallo stesso art. 12, ove ricorrano le condizioni per la dispensa dalla prova attitudinale di cui all’art. 12, commi 1 e 2. Va rilevato, tuttavia, che il comma 3 del citato art. 12 prevede la domanda di integrazione in termini solo eventuali (“L’avvocato stabilito che è stato dispensato dalla prova attitudinale […] può iscriversi nell’albo degli avvocati”). In assenza di tale domanda, ovvero nel caso di mancato rilascio della dispensa, ovvero ancora nel caso di mancato superamento della prova attitudinale, non si deducono dal testo della legge ragioni ostative alla permanenza dell’iscrizione dell’avvocato stabilito nella sezione speciale dell’Albo.
    Con riferimento al secondo e al terzo quesito, si osserva che questa Commissione ha più volte chiarito la portata dell’intesa con l’avvocato italiano, specificando in particolare che “l’obbligo di esercitare la professione di intesa con un avvocato italiano implica che “non vi possa essere un affiancamento in via generale ad un avvocato abilitato ma che tale integrazione di poteri debba essere fornita per ogni singola procedura” (cfr. parere n. 68/2014; in senso conforme, cfr. parere CNF n. 31/12); d’altro canto, con il parere n. 42/14, la Commissione aveva chiarito che “ non essendo posti limiti dalla legge al numero di avvocati stabiliti con i quali un avvocato italiano possa “agire d’intesa” (a differenza di quel che avviene, ad esempio, in ordine al numero dei praticanti), non vi sia ragione perché questi non possa assisterne un numero indefinito”.
    Da quanto sin qui esposto consegue che l’attività svolta dall’avvocato stabilito può essere valutata ai fini del rilascio della dispensa, ove ricorrano, oltre alle condizioni di cui all’art. 12, comma 2, del medesimo D. Lgs. in ordine alla verifica dell’effettività dell’esercizio della professione, la condizione dell’integrazione dei poteri a mezzo di intesa di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 96/2001, indipendentemente dal numero di avvocati con la quale questa sia intervenuta.

    Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere del 17 luglio 2015, n. 77

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto pone il seguente quesito: se il praticante avvocato che abbia maturato i requisiti per l’abilitazione al patrocinio prima del 2 febbraio 2015, ma abbia presentato la relativa domanda in data successiva, abbia diritto ad esercitare il patrocinio legale secondo le modalità previste dall’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, ovvero se si debba applicare nei suoi confronti la nuova previsione recata dall’art. 41, comma 12 della legge n. 247/2012.

    La Commissione osserva come sia pacifico che la domanda di ammissione al patrocinio da parte del praticante sia stata presentata allorquando, decorso il 2 febbraio 2012 il termine di moratoria biennale delle nuove norme previsto dall’art. 48 della legge n. 247/2012 in tema di disciplina transitoria della pratica professionale, era apparentemente divenuto applicabile l’istituto del patrocinio previsto dall’art. 41 succitato.
    D’altro canto, come già recentemente deciso dalla Commissione (cfr. pareri nn. 41 e 54 del 2015), la mancata emanazione, alla data odierna, del regolamento ministeriale che dovrà disciplinare lo svolgimento del tirocinio professionale in conformità alle previsioni introdotte dall’art. 41 anzidetto comporta l’applicabilità della previsione di cui all’art. 65, comma 1, Legge n. 247/2012, in forza della quale, fino all’emanazione dei regolamenti di attuazione, “si applicano se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”.
    Per tale ragione, le istanze di abilitazione al patrocinio formulate dai praticanti nei confronti del COA di iscrizione dovranno essere trattate in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, così come sostituito dall’art. 1 della Legge n. 406/1985, fino a quando l’emanazione dei regolamenti sopra menzionati non farà venir meno l’effetto sospensivo delle norme recate dalla legge n. 247/2012 previsto dall’art. 65, comma 1, della legge medesima. Pertanto, i praticanti che verranno abilitati al patrocinio prima dell’entrata in vigore dei regolamenti ministeriali e del C.N.F. ed i patrocinanti già abilitati ai sensi della precedente normativa sono e resteranno titolati, anche successivamente all’emanazione dei regolamenti anzidetti, a svolgere la loro attività in autonomia, e non nell’ambito della sola attività sostitutiva del dominus e per altri affari, comunque “sotto il controllo e la responsabilità dello stesso”, in applicazione del principio del tempus regit actum dettato dall’art. 11 delle Disposizioni sulla Legge in generale.
    Premesso quanto sopra, la risposta al quesito è che il praticante potrà essere abilitato al patrocinio di cui all’art. 41, comma 12, Legge n. 247/2012 solo dopo l’entrata in vigore del regolamento attuativo del nuovo istituto, ovverosia del D.M. previsto dal comma 13 del succitato art. 41.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere del 17 luglio 2015, n. 76

  • Il COA di Sciacca formula quesito in relazione ai parametri applicabili alla determinazione del compenso dell’avvocato per la prestazione resa in qualità di componente di una commissione di collaudo di un’opera pubblica. Riferisce il COA, in particolare, di essere investito di una richiesta di visto di congruità redatta dall’avvocato in relazione a tale attività e richiede parere, contestualmente, in ordine alla propria competenza ad apporre il suddetto visto di congruità.

    Quanto alla legittimazione del COA richiedente ad emettere il visto, è sufficiente richiamare l’art. 29, comma 1, lett. l) della legge n. 247/12 che, nell’enumerare le competenze del COA, fa generico riferimento alla possibilità di dare “pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti”, senza effettuare alcuna distinzione in ordine alla natura dell’attività in relazione alla quale spetta il compenso.
    L’art. 13, comma 9, secondo periodo, della medesima legge dispone, inoltre, che in caso di mancato accordo tra l’avvocato e il cliente – pure a seguito del tentativo di conciliazione esperito dinanzi al COA – l’iscritto può chiedere e ottenere dal COA di appartenenza parere sulla congruità del compenso richiesto.
    Questa Commissione ha peraltro ritenuto che “in materia di opinamento di parcella nulla è cambiato tra quanto stabilito dal R.D. n.1578/33 e quanto disposto dalla L. n.247/12. Infatti, l’opinamento della parcella a norma degli artt. 13, comma 9, seconda parte, e 29, comma 1, Lett. l) L. cit. può essere richiesto esclusivamente dall’iscritto, a nulla valendo il carattere pubblico del richiedente diverso dal professionista” (parere n. 29/14).
    Ricorrendo tali condizioni, ben potrà il COA – pertanto – rilasciare il suddetto visto di congruità.
    Quanto ai parametri applicabili, si deve fare riferimento all’art. 238 del DPR n. 207/10 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, cd. Codice dei contratti pubblici), il quale testualmente prevede che:

    1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni, ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.
    2. L’importo da prendere a base del compenso e’ quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell’importo delle eventuali riserve dell’esecutore.
    3. Per i collaudi in corso d’opera il compenso determinato come sopra e’ aumentato del venti per cento.
    4. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale puo’ essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d’opera detta percentuale puo’ essere elevata fino al sessanta per cento.
    5. Per la determinazione del compenso per la redazione del verbale di accertamento di cui all’articolo 138, comma 2, del codice, può essere utilizzato come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenuto adeguato, l’onorario a vacazione previsto dalle tariffe professionali di cui al comma 1.
    6. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell’intervento.

    Ne consegue, pertanto, che il COA potrà applicare i parametri per la determinazione del compenso degli architetti e degli ingegneri, di cui al DM n. 140/2012 e, per il settore specifico degli appalti, il DM n. 143/2013.

    Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere del 17 luglio 2015, n. 75

  • Si chiede, a seguito della sospensione degli Avvocati morosi ai sensi dell’art. 6 Reg. n. 3/2013 approvato in attuazione dell’art. 35 L. 247/2012, a quali organi sia necessario comunicare il relativo provvedimento (Quesito n. 58, COA di Urbino)

    L’ipotesi delineata potrebbe ricondursi, anzitutto, ad un illecito disciplinare posto che la fattispecie rientra tra quelle previste dall’art. 70 c. 4° del C.D. onde il provvedimento di sospensione, una volta assunto dal C.O.A., dovrà essere comunicato al C.D.D. competente territorialmente quale titolare del potere disciplinare ai sensi dell’art. 50 L. 247/2012.
    Considerato, peraltro, che si tratta di un provvedimento amministrativo che concerne la tenuta dell’Albo e che priva l’avvocato dello” jus postulandi”, è necessario che ne sia data pubblicità mediante comunicazione, da parte dello stesso Consiglio dell’Ordine (irrogante e competente per l’esecuzione), a tutti i soggetti indicati all’art. 62, n. 5 della legge n. 247/2012: diversamente, da parte del COA non si darebbe luogo all’esecuzione della sanzione, che rimarrebbe segreta e priva di effetti.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 17 luglio 2015, n. 74