Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Viene richiesto parere sulla legittimità dell’uso del titolo di avvocato da parte di dipendenti di aziende sanitarie pubbliche assunti come direttori di area amministrativa e non già per la rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente pubblico di appartenenza.

    La risposta è nei seguenti termini.
    L’art. 2, comma 7, della legge n. 247/2012 dispone testualmente che “l’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato”. Il successivo comma precisa che “l’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato”.
    Il dipendente di un ente pubblico che sia stato iscritto in un albo circondariale forense (e non sia stato radiato) può usare il titolo di avvocato pur non appartenendo all’ufficio legale dell’ente stesso, e non potendo mantenere, in quanto cancellato dall’Albo, il diritto di esercitare la professione. Ciò, beninteso, a condizione che sia indicata la funzione svolta all’interno dell’ente, affinché sia chiaro che il medesimo non svolge attività di avvocato.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 settembre 2017, n. 71

  • Il C.D.D. di Milano, premettendo di aver riscontrato che alcuni C.O.A. del distretto della Corte d’Appello di Milano accolgono le domande di cancellazione anche qualora sia già stato trasmesso al C.D.D. un esposto nei confronti del medesimo richiedente, chiede di conoscere il parere del C.N.F. in ordine all’esatta interpretazione del termine procedimento di cui agli artt. 17 c. 16, 57 e 58 della L. n. 247/2012 e quale sia l’interpretazione conforme alla lettura della Legge.

    Il parere, per la parte ammissibile, è reso nei termini che seguono.
    L’inequivoco tenore della lettura dell’art. 57 L. n. 247/2012 a norma del quale non può essere deliberata la cancellazione dall’albo “dal giorno dell’invio degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina” non consente interpretazioni volte a collocare in diverso ambito temporale l’insorgere di tale divieto di cancellazione.
    Il momento di apertura del procedimento disciplinare, che è altro e diverso “dal giorno dell’invio degli atti”, viene significativamente collocato dall’art. 59 L. n. 247/2012 in quello in cui viene formulato il capo di incolpazione (comma 1 lett. a) dopo la fase istruttoria-preprocedimentale.
    Alla luce di tali considerazioni risulta irrilevante, ed è comunque desumibile dai principi generali, anche processualistici la cui indagine non compete a questa commissione, l’interpretazione del termine di “procedimento” secondo i significati allo stesso attribuiti dalla legge n. 247/2012.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 20 settembre 2017, n. 70

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara ha posto i seguenti quesiti: 1) Se, alla luce dell’art. 17, co. 10, lett. b) Legge n. 247/2012, debba ritenersi che, trascorso il periodo di cinque anni e sei mesi, equivalenti, i sei mesi, all’arco temporale minimo che deve decorrere dal momento dell’iscrizione nel registro dei praticanti per chiedere l’abilitazione all’esercizio del patrocinio sostitutivo ed i cinque anni al periodo massimo di esercizio del patrocinio anzidetto, venga meno il diritto del praticante a mantenere l’iscrizione nel relativo registro; 2) Se, decorso il suddetto periodo di cinque anni e sei mesi, il COA debba procedere d’ufficio all’apertura del procedimento di cancellazione del praticante; 3) Come possano conciliarsi “i due diversi termini stabiliti nell’art. 17, co. 10, lett. b) Legge n. 247/2012, l’uno di anni sei dall’inizio, per la prima volta, della pratica, per il rilascio del certificato di compiuta pratica, l’altro di cinque anni e sei mesi mesi, come sopra dedotto, relativo al diritto di conservare l’iscrizione nel registro dei praticanti.”.

    Le risposte vengono fornite nei termini di seguito precisati.
    Vanno preliminarmente richiamate le norme di riferimento recate dalla Legge n. 247/2012.
    L’art. 41, co. 12, prevede che, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel relativo registro, il praticante possa esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica. L’esercizio di detta facoltà è subordinato, in esecuzione di quanto previsto al successivo comma 13, lett. a), in base al quale il Ministero della Giustizia disciplina con proprio decreto “le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine”, al rilascio, ai sensi dell’art. 9 del D.M. N. 70/2016, della specifica autorizzazione da parte del Consiglio dell’Ordine che ne ha ricevuto richiesta. L’art. 41, co. 12, poi, prescrive che l’abilitazione al patrocinio anzidetto ha efficacia per non più di cinque anni.
    L’art. 17, co. 10, lett. b) prescrive che la cancellazione dal registro praticanti e dall’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo viene deliberata “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.”.
    L’art. 17, co. 11, lett. b) stabilisce, infine, che gli effetti della cancellazione dal registro si hanno “automaticamente, alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo”.
    Le conseguenze che si traggono dalle norme anzidette sono, ad avviso della Commissione, le seguenti.
    La durata massima del praticantato è di sei anni. È infatti evidente che, non potendo più essere richiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica decorso tale arco temporale, la pratica stessa (e, quindi, l’iscrizione del laureato in giurisprudenza al relativo registro) sarebbe priva di scopo alcuno.
    La richiesta di essere abilitato al patrocinio sostitutivo va formulata decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti e non oltre la scadenza dei sei anni decorrenti dalla suddetta iscrizione.
    Qualora l’abilitazione al patrocinio sostitutivo venga rilasciata dal Consiglio dell’Ordine prima della scadenza dei sei anni, l’iscrizione nel registro dei praticanti avrà efficacia per tutto il periodo di praticantato sostitutivo, avente la durata massima di cinque anni ai sensi dell’art. 41, co. 12, ma non oltre la succitata scadenza di sei anni dall’iscrizione nel registro praticanti. Al termine, il Consiglio procederà perciò automaticamente alla cancellazione, pur nel rispetto della procedura prevista dall’art. 17, commi 12, 13 e 14. Ove, infine, alla scadenza del periodo di patrocinio sostitutivo, non fosse ancora decorso il sesto anno dall’iscrizione del praticante nel relativo registro, il Consiglio dell’Ordine dovrà comunque avviare, sempre nel rispetto della procedura anzidetta, l’iter della cancellazione automatica.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 20 settembre 2017, n. 66

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sulmona ha posto i seguenti quesiti: a) Se l’Abogado iscritto nell’Albo ordinario (tenuto da un Consiglio dell’Ordine italiano), possa cancellarsi dall’Ordine spagnolo di provenienza; b) Se il medesimo Abogado possa poi cancellarsi dall’Albo ordinario e successivamente reiscriversi presentando, al riguardo, la sola domanda di iscrizione, ovvero se, in considerazione dell’originario titolo straniero, debba seguire una diversa procedura.

    Le risposte vengono fornite nei termini di seguito precisati.
    Va premesso che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.Lvo n. 96/2001, l’avvocato integrato, ovverosia colui che, in qualità di avvocato stabilito, ha esercitato la professione in Italia per almeno tre anni senza interruzioni, ovvero ha superato la prova attitudinale prevista dal D.M. n. 191/2003, “ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.”.
    La previsione anzidetta fornisce evidentemente risposta ad entrambi i quesiti, nel senso che.
    – L’avvocato integrato ha facoltà di cancellarsi dall’Albo dell’Ordine di provenienza senza che ciò si ripercuota negativamente sull’efficacia della sua iscrizione nell’Albo italiano
    – L’avvocato integrato iscritto all’Albo ordinario italiano, e non più nella sezione speciale del medesimo riservata agli avvocati stabiliti, ha gli stessi diritti degli altri iscritti, con facoltà quindi di avvalersi delle facoltà previste dalla legge professionale tempo per tempo vigente.

    Consiglio nazionale forense (rel. Merli), parere 20 settembre 2017, n. 65

  • Il COA di Vercelli chiede se sia possibile procedere alla iscrizione di un avvocato nell’elenco speciale degli avvocati della P.A. a fronte della sua assunzione presso una società per azioni a partecipazione pubblica derivante da trasformazione di un precedente ente pubblico ai sensi degli att. 112 e ss. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

    La risposta è nei seguenti termini.
    Ai sensi dell’art. 23 L. 247/2012 – applicabile alla SpA di cui al quesito – l’iscrizione nell’elenco speciale è subordinata alla imprescindibile stabile costituzione, con apposita deliberazione dell’ente, di un ufficio legale autonomo con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e appartenenza a detto uffici del professionista incaricato in forma esclusiva di tale funzione.
    Spetta al COA territorialmente competente accertare la sussistenza dei suddetti requisiti e in primo luogo della stabile costituzione con apposita deliberazione di un ufficio legale provvisto di autonomia strutturale e funzionale.
    Si richiama infine il parere n. 56/2015, già trasmesso al COA e dal quale la Commissione non ha motivo di discostarsi, pure a seguito di ulteriore esame della fattispecie.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 settembre 2017, n. 64

  • I Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone, Nola e Savona si sono rivolti a questo Consiglio in relazione alle attività da svolgere – in sede di tenuta degli Albi – con riferimento alla nota inviata al Consiglio Nazionale Forense dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio II – Ordini professionali Reparto internazionale in data 12.5.2017 e oggetto della circolare n. 7 -C -2017 inviata a tutti gli Ordini in data 15.5.2017.

    Attraverso tale atto è stato reso noto che il Ministerio de Justicia spagnolo, e il Consejo de la Abogacia Espanola hanno precisato in modo esplicito che i Colegios de Abogados potranno accettare iscrizioni all’Albo di cittadini stranieri in possesso di titolo omologato senza chiedere la formazione complementare richiesta dalla Legge 34/2006 solamente nell’ipotesi in cui la pratica di omologazione del titolo fosse iniziata prima del 31.10.2011. Con la medesima nota il Ministero della Giustizia ha invitato i Consigli dell’Ordine territoriali a procedere agli opportuni controlli all’atto della ricezione delle domande di iscrizione da parte di soggetti che presentino il titolo abilitativo spagnolo.
    Si deve premettere che i COA hanno piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle previsioni di legge, in sede di tenuta degli Albi e dei Registri.
    Questa Commissione, pertanto, non può che limitarsi a richiamare il contenuto delle disposizioni normative rilevanti in materia, nonché il contenuto delle note inviate in data 12-05-16 e 26-09-17 dalla Direzione Generale del Ministero della Giustizia al Consiglio nazionale forense, e da questo inoltrate a tutti COA Italiani, che si ritiene siano esaustive e contengano tutte le notizie necessarie per l’adozione dei provvedimenti che i COA riterranno di dover adottare, nell’ambito del loro esclusivo potere discrezionale, relativamente alle Iscrizioni e Cancellazione dei loro iscritti.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 settembre – 20 dicembre 2017, n. 63

  • Il COA di Verbania chiede di sapere se i propri iscritti non in regola con l’adempimento dell’obbligo formativo per il triennio 2014 – 2016 possano regolarizzare la loro posizione mediante compensazione con crediti formativi acquisiti a partire da gennaio 2017 e ciò al fine di chiedere (ed ottenere) nuova iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio dopo esserne stati cancellati per aver dovuto omettere la domanda di permanenza non possedendo il requisito dell’assolvimento dell’obbligo formativo.

    Al quesito va data risposta negativa tenuto conto del combinato disposto dell’art. 5 comma 1 lett. c del regolamento per la tenuta dell’elenco nazionale difensori d’ufficio, “1. Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1-quater dell’art. 29 disp. att. c.p.p., così come da ultimo modificato dal decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6 per la permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio sono condizioni necessarie: ….. c) l’adempimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 11 della legge 31 dicembre.” , dell’art. art. 12 comma 5 del regolamento n. 6/2014 per la formazione continua che consente la compensazione esclusivamente all’interno del triennio formativo – mentre col quesito si prevederebbe di travalicare il triennio – escludendola comunque per le materie di deontologia ed etica professionale.
    Va fatta salva la facoltà del Coa, nell’ambito dei suoi autonomi poteri amministrativi, di valutare specifici casi e fattispecie sotto il profilo di eventuali cause di esonero, ancorché tardivamente rappresentate dall’iscritto.

    Consiglio nazionale forense (rel. Comm. Formazione), parere 25 ottobre 2017, n. 101

  • Il COA di Cagliari chiede di conoscere se l’attività dei Componenti i Consigli Distrettuali di Disciplina rientri nell’attività formativa di cui all’art. 11 della L. 247/2012 sollecitando un “autorevole intervento” in ordine al riconoscimento di crediti per l’attività formativa svolta dai componenti il Consiglio Distrettuale di Disciplina.

    Si segnala che il CNF è intervenuto in proposito sul testo del Reg. All’art. 13 co 1 lett. d) prevedendo che la partecipazione Consigli Distrettuali di Disciplina sia valutabile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua, così come la partecipazione a gruppi di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonchè la partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari. La quantificazione dei crediti attribuibili è stabilita dall’art. 20 co 3 lett. d) in ragione di un massimo di 10 c.f. all’anno.
    La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2017, tuttavia, ragionevolmente, il principio può ritenersi applicabile alle annualità pregresse in virtù dell’assimilabilità della partecipazione ai Consigli Distrettuali di Disciplina alla partecipazione alle Commissioni Consiliari, già disciplinata nella precedente versione del regolamento.
    Conforta, al riguardo, il parere espresso da questa Commissione su quesito del COA di Parma, in epoca antecedente la novella dell’art. 13 reg. 6/2014, che qui in calce si riporta.

    Le cause di esonero dall’obbligo formativo sono espressamente individuate nell’art. 15 del Regolamento n. 6/2014 che per quanto riguarda quelle connesse all’esercizio di una funzione, si limita a riprendere il dettato legislativo di cui all’art. 11 comma 2 L. 241/2012 e dunque a individuare i componenti di organi con funzioni legislative e quelli del Parlamento europeo, i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
    Non sono previsti esoneri per coloro che svolgono funzioni anche istituzionali come i componenti il C.N.F., i componenti i C.O.A., od i componenti i C.D.D., né è individuabile una possibile estensione basata su criteri di interpretazione analogica.
    Deve dunque escludersi che la carica di componente il Consiglio Distrettuale di Disciplina comporti l’esonero dagli obblighi di formazione continua.
    Se invece non si considera la funzione in sé e per sé bensì l’attività svolta a causa della funzione, è possibile valutare tale attività sotto il profilo dell’assolvimento dell’obbligo formativo.
    Il principio della libertà di formazione che informa il regolamento 6/2014 legittima appieno questo passaggio e la norma di riferimento, per il caso di cui al quesito, si rinviene nell’art. 13 lett. d) , per cui l’attività svolta dal Consigliere distrettuale di Disciplina si inquadra nella fattispecie di partecipazione ad una commissione consiliare avente carattere distrettuale.
    Al fine della quantificazione dei crediti formativi da attribuirsi, vale conseguentemente l’indicazione di cui all’art. 20 comma 3 lett. d) che fissa il limite massimo annuo in 10 crediti formativi per la partecipazione a commissioni consiliari.

    Consiglio nazionale forense (rel. Comm. Formazione), parere 25 ottobre 2017, n. 100

  • Il COA di Monza formula due quesiti con riferimento all’art. 25 del Reg. 6/2014 sulla formazione continua.

    Col primo chiede se, in applicazione del combinato disposto dell’art. 12 co. 4 e 5 e dell’art. 25 del Regolamento CNF sulla Formazione Continua, ai fini del rilascio dell’attestato di formazione continua di cui al citato art. 25, sia sufficiente aver adempiuto da parte del richiedente il solo obbligo formativo triennale ovvero sia altresì necessario verificare che il richiedente abbia anche assolto l’obbligo formativo minimo per ciascun anno del triennio, tanto nelle materie ordinarie quanto nelle materie obbligatorie.
    Col secondo domanda se, in considerazione del fatto che ai sensi dell’art. 26 del menzionato Regolamento lo stesso entrerà in vigore il 1° gennaio 2015 e che in sede di prima applicazione l’attestato di formazione continua potrà essere rilasciato su richiesta dell’interessato qualora sia in regola con l’adempimento degli obblighi formativi nella misura minima relativamente all’anno 2015 ed a quello immediatamente precedente (quindi l’anno 2014) quale debba essere considerata a tali fini la misura minima per l’anno 2014.
    L’attestato di formazione continua introdotto a seguito dell’adozione del Regolamento sulla formazione continua ai sensi dell’art. 11 L. 247/2012, è configurato come un sistema premiale, uno stimolo per il corretto, puntuale, regolare adempimento dell’obbligo formativo, (in luogo di quello sanzionatorio per gli inadempienti, già previsto a livello deontologico), tant’è che chi lo ottiene può richiedere ed ottenere l’inserimento del proprio nominativo sul sito internet del COA tra coloro che sono, appunto, adempienti all’obbligo formativo. Il rilascio dell’attestato presuppone pertanto l’adempimento dell’obbligo formativo così come disciplinato dalla legge e dal regolamento e potrà pertanto essere rilasciato solo se l’iscritto abbia rispettato il dettato dell’art. 12 commi 4 e 5 del reg. 6/2014, conseguendo i crediti formativi minimi annuali, eventualmente usufruendo della compensazione infratriennale, ed i crediti formativi nelle materie obbligatorie.
    La disposizione transitoria contenuta nel quinto comma dell’art. 26 è stata inserita con delibera assunta nella seduta del 30 luglio 2015, sia per consentire una corretta transizione dal precedente sistema, sia per favorire l’adozione del sistema premiale. La norma prevede infatti l’applicazione dei nuovi – minori – crediti formativi triennali stabiliti dal regolamento (60 in luogo di 90) fissando convenzionalmente il triennio dal 2014 al 2016 e precisa che l’attestato di formazione continua possa essere rilasciato a coloro che abbiano conseguito i minimi regolamentari previsti per due sole annualità, il 2014 e il 2015.
    In questa logica, il numero di crediti formativi minimi non può che essere quello stabilito dal regolamento 6/2014 in ragione di 15 di cui tre nelle materie obbligatorie, salva la compensazione tra annualità consecutive sino a 5 c.f. nelle materie non obbligatorie.

    Consiglio nazionale forense (rel. Comm. Formazione), parere 25 ottobre 2017, n. 99

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze formula un quesito sull’interpretazione da dare all’art 15, Comma 1, del Regolamento per la Formazione Continua, che riproduce il testo dell’art. 11, Comma 2, della legge 247/2012, e che prevede l’esenzione dall’obbligo formativo per gli avvocati dopo che abbiano svolto 25 anni di attività professionale o dopo il compimento del sessantesimo anno di età. In estrema sintesi il quesito si sostanzia sulla possibilità di estendere l’esenzione dall’obbligo formativo anche ad un periodo antecedente rispetto alla maturazione degli stessi, coinvolgendo l’intero triennio formativo in cui l’avvocato vada a maturare i requisiti.

    La risposta va articolata partendo dal dato letterale della norma primaria ordinamentale, ripresa letteralmente dal regolamento 6/2014, che chiarisce come sia sicuramente possibile considerare esentato dall’obbligo formativo l’avvocato che abbia maturato i requisiti previsti dall’art. 11 della legge professionale (dopo 25 anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento dei sessant’anni), previsione riportata nella Relazione di accompagnamento alla Legge n. 247/2012 che afferma espressamente che: “L’articolo 11 introduce per gli avvocati l’obbligo di formazione continua ovvero di costante aggiornamento professionale secondo regole che dovranno essere stabilite dal CNF. Sono esentati da tali obblighi alcune categorie di avvocati ovvero gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale per il periodo del loro mandato (in quanto parlamentari, membri di governo, della Corte costituzionale, presidenti di giunta regionale, ecc.); gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o ultrasessantenni…”
    Non è inutile ricordare che la necessità del compimento regolare della formazione continua trova la sua precisa ragion d’essere nella espressa previsione normativa nell’art 11, Comma 1, della Legge n. 247/2012, per cui “L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia”, di tal che non avrebbe senso individuare uno sbarramento (dead line) al momento del raggiungimento di una certa anzianità professionale od anagrafica e farla retro operare nel tempo, al periodo antecedente la maturazione dei requisiti.
    Nel rispondere al quesito occorre tuttavia tenere in considerazione: il periodo temporale di valutazione dell’obbligo formativo che, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del Reg. 6/2014 ha durata triennale; il contenuto dell’obbligo formativo triennale in termini di crediti complessivi da conseguire (art. 12 c. 3 e 5 cit. Reg.); il contenuto dell’obbligo formativo minimo annuale in termini di crediti da conseguire (art. 12 c.5 cit. Reg.).
    Il triennio formativo, a ben vedere, consiste un periodo fissato convenzionalmente, diverso da iscritto a iscritto a seconda della data di inizio dell’obbligo formativo, ragionevolmente introdotto per facilitare l’assolvimento dell’obbligo formativo potendo l’iscritto “spalmare” la frequentazione di eventi formativi e lo svolgimento di attività formative necessari al conseguimento dei 60 crediti in 36 mesi, operando anche compensazioni infratriennali. Ha la stessa ratio l’indicazione di minimi annuali inferiori ad un terzo del monte crediti complessivo, il cui conseguimento consente di ritenere assolto l’obbligo periodico. Nel corso dell’anno, inoltre, non vi sono vincoli temporali per il conseguimento dei crediti che, per ipotesi, potrebbero essere conseguiti anche tutti negli ultimi giorni del mese di dicembre, non potendo affermarsi l’inadempimento dell’iscritto se non alla conclusione del periodo di valutazione.
    In conclusione, l’iscritto che raggiunge l’anzianità professionale di 25 anni o l’anzianità anagrafica di sessant’anni in dato momento del triennio formativo, sarà esentato dall’assolvimento dell’obbligo formativo a partire da quella data ma inevitabilmente l’esonero andrà a coprire tutto l’anno in corso, per la ragione or ora espressa che non sussistono termini nell’anno per adempiere l’obbligo minimo formativo (né per “recuperare” i crediti mancanti per le annualità pregresse). Lo stesso iscritto si considererà adempiente per le annualità precedenti dello stesso triennio in cui matura l’anzianità anagrafica o professionale, qualora per ciascuna annualità abbia conseguito i crediti minimi di cui all’art. 12 comma 5 reg. 6/2014.
    Diversamente, ove l’iscritto esonerato per il raggiungimento dell’anzianità professionale od anagrafica intenda ottenere l’attestato di formazione continua al fine veder pubblicato il proprio nominativo sul sito internet del COA di appartenenza, dovrà effettivamente assolvere l’obbligo formativo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Comm. Formazione), parere 25 ottobre 2017, n. 97