Categoria: Prassi: pareri CNF

  • L’Unione regionale dei Consigli degli Ordini dell’Emilia-Romagna, con due distinti quesiti, chiede chiarimenti in ordine all’interpretazione del DM n. 47/2016 in tema di verifica periodica del requisito dell’esercizio effettivo e continuativo della professione, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo.

    L’Unione regionale dei Consigli degli Ordini dell’Emilia-Romagna, con due distinti quesiti, chiede chiarimenti in ordine all’interpretazione del DM n. 47/2016 in tema di verifica periodica del requisito dell’esercizio effettivo e continuativo della professione, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo. In particolare, l’URCOFER interroga la Commissione sui rapporti:
    a) tra l’esito negativo della verifica, il conseguente obbligo di cancellazione e l’art. 57 della legge n. 247/12, chiedendo cioè se possa farsi luogo a cancellazione – in caso di esito negativo della verifica – qualora l’iscritto sia sottoposto a procedimento disciplinare [quesito n. 432];
    b) tra l’esito negativo della verifica per mancato adempimento dell’obbligo formativo, conseguente obbligo di cancellazione ai sensi del DM n. 47/2016 e concorrente obbligo di trasmettere gli atti al CDD per le valutazioni di carattere disciplinare conseguenti al mancato adempimento dell’obbligo formativo [quesito n. 432];
    c) tra il DM n. 47/2016 e il Regolamento del CNF in tema di formazione continua, adottato il 16 luglio 2014. In particolare, l’URCOFER – considerato che tra i criteri di verifica dei requisiti per l’esercizio effettivo della professione rientra l’adempimento dell’obbligo formativo nel triennio ai sensi del Regolamento CNF del 16 luglio 2014 – interroga la Commissione sulla possibilità di superare lo “sfasamento” temporale tra i trienni rilevanti ai fini delle due verifiche. Infatti, ai sensi del DM n. 47/16 la verifica dell’esercizio effettivo e continuativo della professione deve essere effettuata allo scadere del triennio dall’entrata in vigore del DM (data individuata nel 22 aprile 2019), mentre la verifica dell’adempimento dell’obbligo formativo dovrà effettuarsi alla fine del triennio formativo, che scadrà il 31 dicembre 2019 (termine calcolato ai sensi dell’art. 26, comma 3 del Regolamento CNF n. 6/2014). Per effetto di tale “sfasamento” temporale, non si consentirebbe all’iscritto di far valere, ai fini della verifica dell’esercizio effettivo della professione, l’adempimento dell’obbligo formativo nel triennio, vanificando in particolare il suo eventuale completo adempimento nel periodo intercorrente tra il 22 aprile 2019 (data di scadenza del triennio di cui al DM 47/2016) e il 31 dicembre 2019 (data di scadenza del triennio formativo) [quesito n. 433].
    Quanto al quesito sub a), la Commissione osserva che il divieto di cancellazione in costanza di procedimento disciplinare prevale – per ratio e per fonte – sull’obbligo di cancellazione previsto dal DM n. 47/2016 in caso di esito negativo della verifica dell’esercizio effettivo della professione: pertanto, ove il COA rilevi che l’iscritto interessato dalla verifica negativa sia contemporaneamente soggetto a procedimento disciplinare, la Commissione ritiene che il COA non possa procedere alla sua cancellazione.
    Quanto al quesito sub b), la Commissione ritiene che debba prevalere l’obbligo di cancellazione amministrativa per mancato rispetto dei requisiti di esercizio effettivo e continuato della professione. Quanto all’invio degli atti al CDD, questo potrà pure avvenire, ma non potrà dar luogo, almeno nell’immediato, all’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti dell’avvocato, ormai cancellato.
    Più complessa la risposta al quesito sub c), in quanto sussiste – effettivamente – lo sfasamento temporale rilevato dal rimettente.
    Al fine di consentire una valutazione dell’esercizio effettivo, che sia aderente alla concreta situazione dell’iscritto e, soprattutto, compatibile con la disciplina dell’obbligo formativo (da cui, a ben vedere, la disciplina della verifica dei requisiti logicamente dipende), dovrebbe a tale riguardo ritenersi che il termine triennale previsto dall’art. 2 del DM n. 47/2016 sia riferita alla scadenza del triennio solare, e non alla scadenza del terzo anno dall’entrata in vigore del DM medesimo. A favore di simile soluzione milita anzitutto la lettera della norma di cui all’art. 1, laddove prevede che la verifica venga effettuata “ogni tre anni” a partire dall’entrata in vigore del decreto e non già “allo scadere del terzo anno” a partire da tale momento. Inoltre, simile soluzione appare coerente con il già richiamato vincolo logico tra la verifica dell’esercizio effettivo – che deve avvenire anche sulla base del rispetto del criterio dell’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. e) del D.M. n. 47/2016 – e la disciplina della verifica dell’adempimento dell’obbligo formativo, di cui al Regolamento CNF n. 6 del 16 luglio 2014, che deve ritenersi presupposta rispetto alla prima.

    Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 21 novembre 2018, n. 73

  • Il CDD di Napoli formula quesito in merito alla possibilità di estendere la deroga alla competenza territoriale del CDD – prevista dall’art. 4, comma 5, del Reg. CNF n. 2/2014 per il caso di procedimento a carico di un Consigliere dell’Ordine del distretto – alla diversa ipotesi del procedimento iniziato su esposto o segnalazione di un Consigliere dell’Ordine del distretto.

    In assenza di espressa previsione normativa, non è possibile estendere in via interpretativa la disciplina della deroga alla competenza territoriale del CDD ad ipotesi non contemplate dalla norma.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 24 ottobre 2018, n. 67

  • Il COA di Barcellona P.G. chiede quale disciplina debba applicarsi per l’abilitazione al patrocinio di un praticante avvocato cancellato a domanda, dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica in vigenza della normativa precedente, reiscritto nell’elenco nel 2017.

    Il praticante potrà essere ammesso al patrocinio sostitutivo decorsi sei mesi dalla nuova iscrizione nel Registro. Diversamente da quanto espressamente previsto per l’interruzione del tirocinio – che conserva gli effetti già prodotti dall’iscrizione – la cancellazione pone infatti nel nulla gli effetti del primo periodo di iscrizione: essendosi date una cancellazione e una reiscrizione, il praticante si è nuovamente iscritto nella vigenza della disciplina attuale e, dunque, ad esso non può applicarsi la deroga di cui l’art. 1, comma 2 del DM n. 70/2016, limitata ai tirocini in corso di svolgimento.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere del 24 ottobre 2018, n. 64

  • Il COA di Bolzano chiede un parere su due distinti quesiti: 1.- Se e quale titolo possa utilizzare un soggetto già iscritto al soppresso Albo dei Procuratori Legali cancellato a domanda con delibera del 1984; 2.- Se lo stesso possa chiedere la iscrizione all’Albo degli Avvocati e a quali condizioni.

    La Commissione, dopo ampia discussione, sul primo quesito rileva che con la soppressione dell’Albo dei Procuratori Legali è venuta meno l’esistenza di quella professione e conseguentemente la potestà di usare il relativo titolo in ambito professionale o comunque lavorativo (questo a tutela dell’affidamento dei terzi): potendosi ammettere naturalmente che, in altro campo che non quello dell’utilizzo professionale diretto, possa indicarsi il fatto storico che una persona sia stata in passato iscritta a quel soppresso albo professionale (es. menzione su di un curriculum vitae, ecc.).
    Quanto al secondo quesito, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel senso che il regime giuridico dei procuratori legali, il cui albo è stato soppresso ad opera della legge 24 febbraio 1997, n. 27, da questa stessa è regolato. In particolare, all’art. 2 si prevede il passaggio d’ufficio all’albo degli avvocati e l’acquisto del titolo di “avvocato” da parte di coloro che risultassero iscritti tra i procuratori legali alla data di entrata in vigore della legge, il giorno 28 febbraio 1997. Chi non si sia trovato in questa condizione non ha mai acquisito la qualità di avvocato: conseguentemente, volendo accedere all’albo degli avvocati, si dovrà compiere il periodo di tirocinio attualmente previsto dalla legge e superare l’esame di Stato per l’accesso alla professione.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere del 24 ottobre 2018, n. 63

  • Il COA di Savona chiede un parere sull’applicabilità della disciplina d’accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/90 ai procedimenti conseguenti alla presentazione al Consiglio dell’Ordine di un esposto disciplinare contro un iscritto all’Albo e sugli eventuali limiti all’ostensibilità degli atti contenuti nel relativo fascicolo.

    In risposta ai quesiti posti, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare come segue, con l’avvertenza che la risposta avrà valore anche nei confronti dei Consigli Distrettuali di Disciplina che, dopo la trasmissione dell’esposto da parte del Consiglio dell’Ordine, seguiranno lo svolgersi del procedimento.
    Osserva preliminarmente la Commissione che l’ostensione delle informazioni in questione ricade nell’ambito della disciplina del diritto di accesso alla documentazione amministrativa: l’art. 22. Comma 1 lett. d) della L. 7 agosto 1990 n. 241 (e successive modificazioni ed integrazioni) fornisce una definizione ampia del “documento amministrativo” nella quale rientrano i dati richiesti dall’istante; il comma 4 dello stesso art. 22, infatti, esclude dall’accesso solo “le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documenti amministrativi”.
    I provvedimenti disciplinari, in conseguenza della natura di ente amministrativo del Consiglio territoriale, hanno natura di atti pubblici e, pertanto, le sanzioni disciplinari con gli stessi irrogate costituiscono, in via di principio generale, “informazioni” suscettibili di accesso.
    Va detto in primo luogo che il diritto del professionista (nei cui confronti sia stato presentato l’esposto) alla riservatezza soggiace al criterio di proporzionalità rispetto all’interesse pubblico finalizzato ad esigenze di giustizia ed alla tutela di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti all’Albo.
    Ritiene altresì la Commissione che, in applicazione del suddetto criterio proporzionale di contemperamento dei concorrenti interessi pubblico e privato, non possa prescindersi dalla considerazione del ruolo di garanzia che connota la funzione pubblica del Consiglio dell’Ordine, che l’art. 24, comma 3 della L. n. 247/2012 orienta anche alla finalità di tutela dell’utenza; ciò implica che non si configurano ragioni oggettive per precludere l’accesso alle informazioni.
    L’ostensione peraltro dovrà realizzarsi nel rispetto della disciplina dettata dagli artt. 3 e 6 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. Difatti, a giudizio della Commissione, la particolare natura delle informazioni oggetto, in specie, dell’esercizio del diritto di accesso implica che la sua attuazione si realizzi mediante il procedimento di accesso formale (art. 6 del D.P.R. n. 184/2006), ossia previa istanza scritta e motivata del richiedente e relativa comunicazione della stessa al professionista controinteressato (art. 3 del D.P.R.), onde acquisirne l’eventuale motivata opposizione. Ne consegue la necessità per il Consiglio dell’ordine territoriale di considerare le ragioni del richiedente, opponendo diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie, quali, ad esempio, la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell’operato del COA o del Consiglio Distrettuale di Disciplina, ovvero l’ottenimento – sfruttando il diritto all’accesso – di dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale.
    L’orientamento trova conferma nei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7), in particolare ove chiarisce che la sola condizione di esponente non abilita, di per sé, all’accesso agli atti del procedimento disciplinare, ma che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti, motivato con l’estraneità dell’esponente al procedimento disciplinare. Al contrario l’esponente può in effetti essere – più di altri – un soggetto potenzialmente titolato a prendere visione di detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l’esistenza di un interesse giuridicamente tutelato. Solo così il soggetto può conseguire un effettivo e pieno diritto ad accedere alla documentazione amministrativa, come previsto dall’art. 22 della legge 241/1990.
    Sicché un’istanza di accesso ad atti inerenti un procedimento disciplinare potrà essere rigettata solo se non motivata ovvero se priva di quegli elementi che, oltre le clausole di puro stile, aggiungendosi al mero status di esponente, dimostrino la qualità di soggetto abilitato a far valere determinati diritti riconosciuti dall’ordinamento, in termini di attualità, concretezza e differenziazione, escludendosi perciò l’interesse generico, meramente emulativo o dettato da pura curiosità. L’accesso è invero previsto non per un controllo indefinito sull’operato dell’Amministrazione, ma per la tutela di una posizione giuridica differenziata, significativa e ben qualificata rispetto allo specifico affare. In so-stanza, l’accesso deve conseguire ad una valutazione concreta, da condurre caso per caso e con criteri di proporzionalità, degli interessi coinvolti.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere del 24 ottobre 2018, n. 66

  • Il COA di Ferrara formula il seguente quesito: “Sussiste l’obbligo di stipulare una polizza r.c. professionale, da parte dell’avvocato iscritto nell’elenco speciale dei Docenti e Ricercatori, Universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, quale docente a tempo pieno con contratto che esclude, in base al regolamento universitario, la possibilità, anche limitata, di svolgere attività libero professionale, nonostante la totale inesistenza del rischio?”.

    La risposta è nei seguenti termini:
    L’art. 12 della L. 247/2012 prescrive l’obbligo per l’avvocato di stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compreso quello per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.
    I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno, iscritti nell’elenco di cui all’art. 15, lett. d) della L. 247/2012, aventi lo status giuridico indicato nel quesito, possono svolgere attività professionale esclusivamente nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Se, come pare possibile desumere dalla formulazione del quesito, nel caso di specie è l’ordinamento universitario stesso a precludere l’esercizio di attività professionale, ne consegue che i docenti e ricercatori interessati non hanno in questo caso l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui al citato art. 12 in quanto manca alla radice il presupposto del rischio assicurativo.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 24 ottobre 2018, n. 62

  • Il Coa di Rimini chiede parere in merito alla possibilità di svolgere un semestre di tirocinio ex art. 6 del decreto 17.3.2016 n. 70 presso uno studio legale in Svizzera.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nella Confederazione Svizzera avviene in applicazione della legge n. 364 del 15 novembre 2000 di ratifica dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione svizzera dall’altra.
    L’ Accordo disciplina la libera circolazione delle persone tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera, e stabilisce l’applicabilità delle direttive comunitarie in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali.
    Ne consegue che ben può essere svolto un semestre di tirocinio presso uno studio legale svizzero ove siano rispettate tutte le altre condizioni previste dal Regolamento.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 26 settembre 2018, n. 61

  • Il Coa di Parma chiede parere in merito alla possibilità di accogliere la domanda di iscrizione al registro dei praticanti da parte di cittadina moldava laureata in una Università Romena. Chiede in particolare se il titolo di studio rilasciato dall’università rumena debba essere riconosciuto ex L. 11/7/2002 n. 148 e se sia necessaria la preventiva audizione del richiedente per valutare il possesso di conoscenze e qualifiche equivalenti a quelle attestate dal diploma nazionale, e se tale incombente sia o meno di spettanza del COA.

    La risposta è nei seguenti termini:
    La materia è regolata dalla L. 148/2002 e dal DPR 189/2009, adottato ai sensi dell’art. 5 delle L. 148/2009.
    In particolare, l’art. 3, comma 1 del DPR 189/2009 prevede che “1. Sono di competenza del Ministero (MIUR NdR)) le valutazioni concernenti il riconoscimento […] d) dei titoli di studio, conseguiti negli istituti di istruzione superiore, ai fini dell’accesso al praticantato o al tirocinio successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica o magistrale, sentiti il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio o Collegio nazionale della relativa categoria professionale, se esistente”.
    La procedura da seguire sarà quella indicata dall’art. 3, comma 2.
    Il riconoscimento del titolo accademico deve ovviamente precedere ogni altra attività.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere del 26 settembre 2018, n. 60

  • Il COA di Oristano formula quesito in merito all’incompatibilità – con conseguente obbligo di cancellazione – dell’avvocato iscritto in Albo italiano che si trasferisca all’estero e, ivi iscrittosi come stabilito, svolga attività di lavoro subordinato come collaboratore di uno studio legale.

    La Commissione rileva che ai sensi dell’art. 18, lett. d) della legge n. 247/12 sussiste incompatibilità tra l’esercizio della professione e lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, indipendentemente dal luogo in cui il contratto è stipulato o la prestazione è svolta. D’altro canto, la possibilità di circolare negli Stati membri dell’UE, esercitando la propria libertà di stabilimento, è prevista al fine di consentire all’avvocato di trasferirsi all’estero e potere ivi esercitare la professione forense, e non al fine di svolgere attività di lavoro subordinato (fine che pure è protetto dalla libertà di circolazione negli Stati membri dell’UE, ma non attiene alla libertà di stabilimento come professionista).

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 26 settembre 2018, n. 59

  • Il COA di Cosenza formula quesito in merito alle modalità di computo dell’anzianità di iscrizione, in caso di reiscrizione a seguito di cancellazione disciplinare.

    Rileva la Commissione che è possibile cumulare il periodo di iscrizione antecedente rispetto all’esecuzione della sanzione, ferma restando l’ovvia esclusione da tale computo del periodo in cui l’avvocato è rimasto cancellato dall’Albo in esecuzione della sanzione medesima.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 26 settembre 2018, n. 57