La risposta è resa nei termini seguenti. L’art. 41, comma 12 della legge n. 247/12, innovando rispetto alla previgente disciplina, prevede che il praticante possa svolgere attività in sostituzione del dominus “e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo”. La medesima disposizione […]