Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Monza formula due quesiti in materia di patrocinio sostitutivo.

    Con il primo quesito, chiede chiarimenti in merito alla portata dell’inciso “anche se non si tratta di affari trattati direttamente dal medesimo” di cui all’art. 41 co. 12 Legge 247/2012, in particolare al fine di capire se il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possa sostituire in udienza avvocati diversi dal proprio dominus e se, in tal caso, occorra una delega scritta dall’avvocato patrocinante al praticante, nella quale si espliciti che la sostituzione avviene sotto la responsabilità ed il controllo del dominus del praticante e infine se tale delega debba essere controfirmata anche dal dominus del praticante.
    Con il secondo quesito, si chiede di sapere se, una volta ottenuto il certificato di compiuta pratica, il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possa continuare ad esercitare l’attività professionale in sostituzione dell’avvocato con cui collabora, segnalando ogni relativa variazione al proprio Ordine di appartenenza.
    Con riferimento al primo quesito, si richiama anzitutto il parere n. 40/2019, nel quale si è chiarito che “la formulazione dell’art. 41, comma 12 della legge n. 247/12 è sufficientemente chiara nel consentire che il patrocinio sostitutivo possa essere esercitato anche in relazione ad affari non trattati direttamente dal dominus, purché ciò avvenga comunque sotto il controllo e la responsabilità del medesimo” (cfr. altresì i pareri n. 4/2019, 3/2019 e 81/2018). Nulla osta, dunque, a che il praticante sostituisca in udienza un collega del dominus, purché ciò avvenga nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sostituzione in udienza e in forme tali da assicurare il controllo del dominus.
    Con riferimento al secondo quesito, si osserva che – anche a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica – permane la necessità di indicare il nominativo del dominus. In tale eventualità, infatti, il soggetto rimane iscritto – come si desume dalla lettera dell’articolo 17, comma 10, lett. b) prima richiamata – anche al fine di richiedere l’autorizzazione al patrocinio sostitutivo e, come noto, ai sensi dell’articolo 41, comma 12, della legge professionale e dell’articolo 9, comma 1, del d.m. 17 marzo 2016, n. 70, tale attività è svolta, primariamente, in sostituzione dell’avvocato presso il quale è svolta la pratica.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 8 luglio 2021

  • Il COA di Monza formula quesito relativo alla permanenza dell’iscrizione nel Registro dei praticanti di soggetto in possesso di certificato di compiuta pratica, in presenza delle condizioni temporali di cui all’articolo 17, comma 10, lett. b) della legge n. 247/12. Si chiede di sapere, in particolare: 1) se l’avvocato indicato come dominus debba, pure in tale eventualità, essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l’assunzione di tale qualifica (anzianità quinquennale e possesso dell’attestato di formazione continua); 2) se i praticanti che abbiano già conseguito il certificato di compiuta pratica debbano essere conteggiati al fine del calcolo di cui all’articolo 41, comma 10 (non più di tre praticanti per ciascun dominus); 3) se il fatto che il tirocinante sia abilitato al patrocinio sostitutivo possa determinare una diversa risposta ai due quesiti precedenti.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Ai sensi dell’articolo 17, comma 10, lett. b) della legge n. 247/12, la cancellazione dal registro dei praticanti deve essere disposta “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica”. Tuttavia, prosegue la medesima disposizione, l’iscrizione può permanere “per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo”.
    Ove sussistano i predetti requisiti deve ritenersi consentita la permanenza nel registro.
    In tale eventualità, restano ferme tutte le previsioni relative ai requisiti per lo svolgimento del tirocinio, con particolare riguardo alla figura del dominus che – lo si ricorda – è il primo responsabile del corretto e proficuo svolgimento del tirocinio, in ogni sua fase. Ciò, sia se il praticante abbia richiesto l’autorizzazione al patrocinio sostitutivo, sia che non la abbia richiesta.
    Quanto al quesito relativo al conteggio del numero massimo dei praticanti, a stretto rigore dovrebbe ritenersi che in tale computo rientrino anche i praticanti in possesso del certificato di compiuta pratica e ancora iscritti presso il dominus. Si rammenta, tuttavia, che ai sensi del medesimo articolo 41, comma 10, detto limite può essere superato previa autorizzazione del COA che, nel valutarne il rilascio, potrà considerare anche tale circostanza che ben può ritenersi attinente alla “attività professionale del richiedente e all’organizzazione del suo studio”.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 8 luglio 2021

  • Il COA di Lecce chiede di sapere se l’avvocato destinatario di un provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione sia tenuto ad informare il proprio assistito e l’organo giudicante di tale circostanza, nonché a rinunciare a incarichi professionali in relazione ad attività di udienza che cadano nel predetto periodo di sospensione.

    L’avvocato sospeso è interdetto dall’esercizio della professione, in ogni sua forma. Pertanto, non solo dovrà astenersi dall’effettuare alcuna attività relativa a incarichi in essere – rinunciando pertanto ai medesimi per la durata della sospensione – ma di tale circostanza dovrà necessariamente notiziare tanto l’assistito quanto l’organo giudicante con il quale si relazioni in ragione del mandato ricevuto, anche onde consentire all’assistito la miglior tutela dei propri diritti e interessi.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 32 del 8 luglio 2021

  • Il COA di Roma chiede di sapere se possa iscriversi nel Registro dei praticanti un soggetto in possesso di laurea in giurisprudenza ottenuta presso una Università del Regno Unito, a seguito dell’uscita di tale stato dall’Unione europea.

    L’avvenuta uscita del Regno Unito dall’UE non rende più applicabili – ai soggetti in possesso di laurea in giurisprudenza ottenuta in quel Paese – i principi desumibili dal diritto dell’UE (e in particolare dalla sentenza CdG 13 novembre 2003, nella causa C-313/01, Morgenbesser, recepita dalla giurisprudenza interna in Cass. Sezioni unite, 19 aprile 2004, n. 7373) a mente dei quali è consentita – al soggetto in possesso di laurea in giurisprudenza conseguita in uno Stato membro – l’iscrizione nel registro dei praticanti in un altro Stato membro.
    Pertanto, per i soggetti in possesso di laurea rilasciata da una Università del Regno Unito sarà necessario ottenere – ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti – l’omologazione del titolo di laurea. Solo a seguito di tale adempimento, sarà possibile procedere alla loro iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 30 del 8 luglio 2021

  • Il COA di Bologna formula quesito in merito all’interpretazione dell’articolo 36, comma 4, lett. a) del Regolamento CNF n. 2/2014. Si chiede di sapere, in particolare, se la competenza riconosciuta al COA di formulare istanza al CDD per la riapertura del procedimento disciplinare a seguito della notizia di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso sussista in relazione a ogni decisione disciplinare ovvero alle sole decisioni emesse dal COA prima dell’entrata in funzione dei CDD.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    La competenza a formulare al CDD istanza volta alla riapertura del procedimento disciplinare in relazione all’intervento – sui medesimi fatti – di sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso rientra tra i casi nei quali sono mantenute in capo al COA – eccezionalmente – poteri relativi ad adempimenti in qualche modo collegati allo svolgimento del procedimento disciplinare. Come chiarito fin dal parere n. 80/2015, si tratta sempre di adempimenti vincolati, in relazione ai quali non residua in capo al COA alcun margine di discrezionalità. Tale è anche l’eventualità dedotta nel quesito: qualora il COA abbia notizia dell’intervento di sentenza penale di assoluzione è tenuto a formulare istanza di riapertura, onde consentire al CDD di procedere a una nuova valutazione degli addebiti disciplinari. Trattandosi di adempimento funzionale alla miglior garanzia dei diritti degli iscritti – e, soprattutto, del corretto esercizio della funzione disciplinare – esso non può ritenersi limitato alle sole decisioni adottate dai COA prima dell’entrata in funzione dei CDD, bensì riguarda tutte le decisioni disciplinari, indipendentemente dall’organo che le abbia pronunciate. In ognuno di questi casi, come cennato, il COA dovrà formulare istanza per la riapertura, sulla quale sarà il CDD a pronunciarsi.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 8 luglio 2021

  • Il COA di Gorizia chiede di sapere se sia possibile iscrivere nel Registro dei praticanti, a seguito di trasferimento da altro Ordine, un praticante che: 1) abbia ottenuto il certificato di compiuta pratica; 2) non risulti aver richiesto presso l’Ordine di provenienza l’autorizzazione al patrocinio sostitutivo; 3) indichi, nella domanda di iscrizione, un domicilio professionale nel quale non sia presente un avvocato con almeno cinque anni di anzianità. Chiede altresì di sapere se, una volta iscritto, tale soggetto possa richiedere l’autorizzazione al patrocinio sostitutivo; e, in ogni caso, a quali adempimenti debba darsi corso in caso di avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti di soggetto che non abbia indicato il domicilio professionale presso un avvocato con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Ai sensi dell’articolo 17, comma 10, lett. b) della legge n. 247/12, la cancellazione dal registro dei praticanti deve essere disposta “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica”. Tuttavia, prosegue la medesima disposizione, l’iscrizione può permanere “per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo”.
    Ove sussistano i predetti requisiti deve ritenersi consentita la permanenza nel registro e, dunque, anche l’iscrizione a seguito di trasferimento.
    Quanto alla indicazione del domicilio professionale presso avvocato con almeno cinque anni di esercizio, essa deve ritenersi indefettibile ai sensi dell’articolo 41, comma 6, lettera a) della legge professionale, come attuato dall’articolo 4, comma 2, lett. a) del d.m. 16 agosto 2016, n. 178.
    La necessità del possesso di tale requisito permane pure a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica. In tale eventualità, infatti, il soggetto rimane iscritto – come si desume dalla lettera dell’articolo 17, comma 10, lett. b) prima richiamata – anche al fine di richiedere l’autorizzazione al patrocinio sostitutivo e, come noto, ai sensi dell’articolo 41, comma 12, della legge professionale e dell’articolo 9, comma 1, del d.m. 17 marzo 2016, n. 70, tale attività è svolta, primariamente, in sostituzione dell’avvocato presso il quale è svolta la pratica.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 28 del 8 luglio 2021

  • Il COA di Nola chiede di sapere se possa essere ammesso ad assumere l’impegno solenne di cui all’articolo 8 della legge n. 247/12 l’iscritto che – nelle more della convocazione a prestare il medesimo impegno solenne – abbia ricevuto sentenza penale di condanna di primo grado per il delitto di cui all’articolo 319 c.p. E chiede altresì di sapere se, in generale, rientri nella discrezionalità del COA la decisione di non ammettere l’iscritto ad assumere l’impegno solenne qualora intervengano elementi nuovi, non conosciuti al momento dell’iscrizione.

    A mente dell’articolo 8 della legge professionale, l’assunzione dell’impegno solenne è adempimento funzionale alla possibilità di esercitare la professione. Esso presuppone, pertanto che si sia perfezionata l’iscrizione dell’avvocato nell’Albo e deve essere prestato entro sessanta giorni dall’iscrizione, potendosi in mancanza procedere alla cancellazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 17, comma 9, lett. b) della legge professionale.
    Con il parere n. 15 del 18 febbraio 2021 si è ritenuto che si tratti di “attività che non comporta alcuna valutazione discrezionale del consiglio, ma che, se non effettuata, impedisce concretamente l’esercizio della professione da parte dei neo iscritti”.
    Nel caso oggetto del quesito, l’iscritto è stato colpito da sentenza di condanna – peraltro non definitiva – per un delitto non ricompreso tra quelli che, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett. g) ostano all’iscrizione nell’albo.
    Rientra nell’autonomia del COA valutare se e in che misura siano venuti meno, all’esito della condanna, altri requisiti per l’iscrizione e sussistano pertanto i presupposti per una cancellazione d’ufficio.
    Nelle more, l’iscrizione deve ritenersi efficace e, pertanto, non è possibile impedire all’iscritto di assumere l’impegno solenne.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 19 maggio 2021

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara richiede “se sia possibile disporre l’iscrizione nell’elenco delle S.T.A. di una società tra avvocati a responsabilità limitata con socio unico e con amministratore unico della stessa, nella persona del medesimo soggetto fisico e socio unico”.

    Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, si espone quanto segue.
    1. Innanzitutto, è noto che l art. 1, comma 141, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione espressa dell’art. 5 della legge professionale (che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta), ha nuovamente modificato la disciplina, inserendo nella L. n. 247 del 2012 l’art. 4-bis; in particolare, tale norma consente l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo altresì:
    (i) che le STA siano iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società;
    (ii) il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1);
    (iii) che: “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”;
    (iv) che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori;
    (v) al comma 3, che, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria, resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale, di talché l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell’incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando iniziali o sopravvenuti conflitti di interesse o casi di incompatibilità;
    (vi) al comma 4, il concorso della responsabilità della società e dei soci con quella del professionista che ha eseguito la specifica prestazione;
    (vii) al comma 5, la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società;
    (viii) al comma 6, che le società sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell’ordine di appartenenza.
    2. Ciò posto, va altresì considerato che la società unipersonale rappresenta un segnale rivelatore dello sviluppo dell’istituto societario nel diritto comune, nel senso che il legislatore, in ambito capitalistico, guarda alla società non solo come un semplice fenomeno aggregativo di natura negoziale, ma anche come uno “strumento organizzativo” dell’attività, strutturato, a prescindere dalla pluralità dei soci, in base a puntuali regole: – di formazione procedimentalizzata della volontà sociale; – di governo societario corporativo (per organi); – di autonomia patrimoniale perfetta. Il tutto, con i dovuti correttivi pubblicitari e di integrità del capitale.
    Tale evoluzione, dunque, trova un limite: (a) nelle società di persone, in ragione della natura prettamente contrattuale del vincolo sociale; (b) nelle società in accomandita per azioni, stante l’esigenza strutturale correlata alle due categorie di soci (accomandanti ed accomandatari); (c) nelle società cooperative (si cfr. l’art. 2522 c.c.), alla luce del fondamento mutualistico che le permea, in quanto la mutualità si giustifica solo in presenza di più fruitori.
    Il modello capitalistico s.p.a. ed s.r.l., quindi, consente fisiologicamente l’unipersonalità, lasciando comunque intatta la potenziale pluripersonalità dell’ente, nel senso che la società, al momento genetico unipersonale, potrebbe ben acquisire, nel corso dell’esercizio dell’attività, la natura pluripersonale.
    3. Ferme le superiori premesse, si deve sostenere che l’unipersonalità non è inibita alle STA laddove siano rispettate le altre prescrizioni espressamente indicate al citato art. 4-bis; pertanto, una simile società può ben essere iscritta nella Sezione delle Società tra Avvocati.
    Tale conclusione si giustifica per una serie di motivi.
    3.1. La denominazione “Società tra Avvocati” (al plurale) ovvero il richiamo letterale alle persone dei “soci” non hanno carattere precettivo; ed infatti, l’art. 4-bis, per un verso, permette l’esercizio della professione forense con gli schemi societari tipizzati (compreso il tipo s.p.a. ed s.r.l.) e, per altro verso, non prescrive un divieto di unipersonalità, di modo che manca una esplicita deroga alla disciplina tipica delle s.p.a. ed s.r.l., ove, come innanzi detto, la società unipersonale è permessa.
    Le declinazioni al plurale presenti nella norma, quindi, non contrastano con la potenziale unipersonalità della STA (beninteso, se costituita in forma di s.p.a. o di s.r.l.) e vanno lette come riferite alle ipotesi in cui i soci siano più d’uno, visto che anche la società unipersonale può comunque divenire pluripersonale.
    3.2. Peraltro, il modello unipersonale non contrasta con la naturale personalità della prestazione professionale dell’avvocato, in quanto:
    (i) l’unico socio deve necessariamente essere un avvocato (altrimenti sarebbe violato il precetto secondo il quale i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo);
    (ii) l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.
    Al contrario, l’unipersonalità della società permette anche di valutare più semplicemente l’autonomia, la libertà, l’indipendenza e l’imparzialità nell’espletamento dell’incarico laddove va parametrata con riferimento all’unico professionista (socio e amministratore), sicché appare uno strumento vieppiù idoneo a salvaguardare tali valori, la cui valutazione è obiettivamente un tema che deve essere oggetto di attento vaglio nelle collettività organizzate che si occupano di servizi legali.
    Nella stessa prospettiva, poi, si consideri che – in applicazione delle lett. b e c del comma 2 dell’art. 4-bis – l’unico socio sarà inevitabilmente anche amministratore unico della STA, il che, fermo il divieto per l’avvocato di esercizio dell’attività commerciale sancito all’art. 18 della legge professionale, consente di consolidare ancor più la vocazione professionale della STA.
    3.3. Anche l’autonomia patrimoniale perfetta della STA a r.l. o p.a. unipersonale non esclude la responsabilità personale del professionista (ex art. 4-bis, comma 4), il che rappresenta una chiara tutela per il fruitore del servizio legale.
    3.4. Insomma, la STA (anche a r.l. o p.a. unipersonale) è uno strumento organizzativo patrimoniale immaginato allo scopo di agevolare l’esercizio dell’attività forense e che deve lasciare intatta la personalità della prestazione professionale, oltre che la riserva dell’attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati.
    In quest’ottica, si pensi, a mero titolo di esempio, all’utilizzo delle regole contabili e di bilancio ovvero a quelle connesse alla procedimentalizzazione delle scelte ovvero ancora a quelle in materia di capitale; trattasi, si badi, di norme a tutela non solo dei soci, ma anche degli stakeholders.
    4. Alla luce di quanto innanzi, si può sostenere ammissibile l’inserimento nella Sezione specifica delle Società tra Avvocati (STA) prevista dalla Legge Professionale di una s.r.l. unipersonale, avente quale unico socio un avvocato regolarmente iscritto all’albo, purché lo statuto non deroghi alle regole organizzative e funzionali tipiche delle STA dettate dall’art. 4-bis.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 19 del 19 marzo 2021

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona formula quesito in merito al computo dei due anni consecutivi all’attività per l’iscrizione nelle liste del patrocinio a spese dello Stato. In particolare, viene chiesto se possono essere computati periodo antecedenti a quello in cui viene presentata l’iscrizione nelle liste.

    Come già espresso nel parere del 24 maggio 2017, n. 40, la risposta al quesito è affermativa, non ostando alla cumulabilità dei periodi né il dato normativo (art. 81 del D.P.R. n. 115/02) né apprezzabili esigenze di carattere sistematico o afferenti alla protezione degli interessi coinvolti. A tale approdo si giunge in considerazione della circostanza che il riferimento al requisito della continuatività, ove richiesto, è espressamente previsto. A ciò si aggiunga che l’orientamento anzidetto trova conferma, dal punto di vista generale, anche nel parere di questo Consiglio n. 48 del 20 ottobre 2019 ove, in caso di cancellazione volontaria e successiva reiscrizione nell’albo, è stata affermata la cumulabilità dei relativi periodi ai fini del computo dell’anzianità di iscrizione.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 19 marzo 2021