Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il CPO di Taranto formula quesiti in merito alle modalità di funzionamento del locale CPO, anche in relazione all’interpretazione dei regolamenti interni.

    In particolare, chiede di sapere – nel silenzio del regolamento interno – se sia consentito procedere alla rielezione del Presidente e del Segretario del CPO in assenza di dimissioni, morte o impedimento dei medesimi; e se sia possibile l’esercizio del voto, nonché l’assunzione di cariche nel CPO da parte di componenti non eletti, ma designati dal COA.
    Occorre premettere che – a mente dell’articolo 25, comma 4, della legge n. 247/12 – la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del CPO è demandata a regolamento del consiglio dell’ordine. Il CNF, pertanto, si è limitato ad elaborare due schemi di regolamento, l’uno per l’elezione l’altro per il funzionamento dei CPO, rispetto ai quali i COA ben possono – nell’esercizio della propria autonomia, discostarsi, fatto salvo ovviamente il rispetto della legge e dei principi che regolano il funzionamento degli organi collegiali.
    Deve altresì premettersi che appare alquanto dubbia la possibilità di prevedere – come fa l’articolo 2, comma 1, del regolamento interno – la presenza di una quota di componenti designati dal COA, a ciò ostando la lettera dell’articolo 25, comma 4 della legge professionale, che espressamente parla di componenti “eletti”.
    Quanto, infine, alla prospettata possibilità di procedere alla rielezione del Presidente e del Segretario del CPO, mentre gli stessi siano validamente in carica (vale a dire in assenza di dimissioni, morte o incompatibilità), questa deve essere esclusa, non sussistendone i presupposti in fatto e in diritto.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 6 del 25 giugno 2020

  • Il COA di Trieste chiede di sapere se possa considerarsi ricompresa nell’ipotesi di incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera d), la situazione del lavoratore dipendente collocato in aspettativa non retribuita per la durata di un anno.

    Come correttamente rilevato nello stesso quesito, il collocamento in aspettativa – sebbene non retribuita – non fa venir meno il rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, alla luce della chiara formulazione della norma richiamata – a mente della quale la professione di avvocato è incompatibile “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato” – non può che ritenersi che la situazione evocata nel quesito rientri nell’ipotesi di incompatibilità ivi disciplinata.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 25 giugno 2020

  • Il COA di Palermo formula quesito in merito ai criteri di computo dell’equipollenza del tirocinio presso gli uffici giudiziari disciplinato dall’articolo 73 del D.L. n. 69/2013 ai fini del compimento di un anno di tirocinio per l’accesso alla professione forense.

    In particolare, il COA chiede di sapere se sia possibile ritenere la suddetta equipollenza nel caso in cui il tirocinio presso l’ufficio giudiziario, sebbene prossimo a concludersi, non abbia avuto termine.
    La chiara formulazione del comma 13 dell’articolo 73 del D.L. n. 69/2013 – a mente del quale “per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio l’esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398” – non consente di dare risposta affermativa al quesito.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 4 del 25 giugno 2020

  • Il COA di Milano formula una serie di quesiti relativi all’esercizio dell’attività di procuratore sportivo da parte di soggetto iscritto nell’Albo degli avvocati.

    In particolare, il COA chiede di sapere:
    a) se, nel caso di avvocato contemporaneamente iscritto nel Registro degli agenti sportivi, debbano osservarsi le norme dell’ordinamento professionale relative alla determinazione del compenso e la norma deontologica relativa al conflitto di interessi (quest’ultima in particolare in relazione alla fattispecie di avvocato-procuratore sportivo che, come consentito dall’ordinamento sportivo, assista tutte le parti coinvolte in una medesima operazione, previo consenso delle medesime);
    b) nel caso di avvocati non iscritti al Registro degli Agenti sportivi come debba interpretarsi, ferma restando la nullità comminata dalla legge dei contratti di prestazione sportiva stipulati con l’assistenza di detti soggetti, la clausola di salvezza delle “competenze professionali previste per legge”, di cui all’articolo 1, comma 373, quarto periodo, della legge n. 205/2017;
    c) a quale disciplina resti assoggettato l’avvocato non iscritto al registro degli Agenti Sportivi, anche sotto il profilo deontologico.
    Il Consiglio Nazionale Forense, con il proprio parere n. 20/2019, ha ritenuto la possibilità – per l’avvocato – di essere contemporaneamente iscritto al Registro degli Agenti Sportivi, al fine precipuo di consentire allo stesso di continuare a svolgere l’attività di procuratore sportivo (già consentita, cfr. da ultimo il parere n. 83/2015), seppure “a condizione che l’attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della professionalità”. Per un verso, dunque, l’ordinamento forense consente all’avvocato lo svolgimento delle funzioni tipiche del procuratore sportivo, a tal fine consentendone l’iscrizione nel relativo registro, previsto dall’art. 1, comma 373, della legge n. 205/2017; per altro verso, detta attività deve rivestire i caratteri dell’occasionalità e della non professionalità, con il significativo corollario che, proprio alla luce di tale dato, l’avvocato resta sempre assoggettato alle norme dell’ordinamento forense, anche sotto il profilo deontologico, fermo restando l’obbligo di osservare – per la singola operazione in cui sia coinvolto – le conferenti norme dell’ordinamento sportivo.
    Alla luce di tale principio deve essere data risposta ai quesiti formulati dal COA di Milano, nei seguenti termini.
    L’avvocato iscritto nel registro degli agenti sportivi è tenuto al rispetto delle norme previste dall’ordinamento sportivo in relazione alla singola operazione cui abbia prestato la propria assistenza. Allo stesso tempo, resta soggetto alle norme dell’ordinamento forense, anche per quel che riguarda la determinazione del compenso e la soggezione ai doveri deontologici: e ciò perché – nonostante il dato della contemporanea iscrizione al registro degli agenti sportivi (la quale ha l’unico obiettivo di consentire all’avvocato lo svolgimento di quella singola attività) – l’avvocato-procuratore sportivo resta anzitutto un avvocato, che solo occasionalmente svolge l’attività di agente sportivo.
    Per le medesime ragioni, l’avvocato non iscritto nel registro degli agenti sportivi resta assoggettato alla disciplina comune, ivi compreso il divieto di prestare assistenza in operazioni di stipula di contratti di prestazione sportiva, come previsto dall’art. 1, comma 373, quarto periodo, della legge n. 205/2017. Quanto alla clausola di salvezza delle competenze professionali, ben potrà l’avvocato ottenere adeguata remunerazione per le attività svolte, fermo restando che tra esse non potranno rientrare quelle affette da nullità perché avvenute in violazione di legge.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 3 del 25 giugno 2020

  • Il COA di Parma formula quesito in materia di formazione continua. Chiede di sapere, in particolare, se possa essere assimilata ad attività di autoformazione la preparazione – da parte dell’iscritto – di interventi di analisi di casi nel corso di trasmissioni televisive.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Nel tipizzare le attività di autoformazione, l’articolo 13 del Regolamento CNF n. 6/2014 ha cura di circoscrivere il novero di tali ipotesi ad attività chiaramente qualificate in senso didattico e scientifico e, soprattutto, rivolte a specifiche esigenze di formazione giuridica. La partecipazione a trasmissioni televisive, per quanto ben possa richiedere all’iscritto lo studio di questioni giuridiche, non eccede il campo della mera attività di divulgazione, senza attingere pertanto il livello di qualificazione richiesto dalla norma.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 2 del 25 giugno 2020

  • I COA di Asti, Massa Carrara e Palermo hanno sottoposto al CNF tre quesiti concernenti la compatibilità tra lo svolgimento dell’attività di “Navigator”, nuova figura prevista dalla legge nell’ambito della disciplina del Reddito di Cittadinanza (D.L. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 26 del 2019), e l’esercizio della professione forense.

    In relazione a tale quesito, occorre preliminarmente soffermarsi sul contenuto dell’attività che i Navigator saranno chiamati a svolgere e sul tipo di contratto che gli stessi dovranno sottoscrivere.
    Dall’avviso pubblico emesso dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, inerente alla procedura selettiva per il conferimento di n. 3.000 incarichi di Navigator, si evince, in merito, quanto segue:
    a) il ruolo del Navigator è stato concepito al fine di facilitare l’incontro tra i beneficiari del programma Reddito di Cittadinanza e i datori di lavoro, i servizi per il lavoro e i servizi di integrazione sociale, come prestabilito dai Patti per i Servizi. Il Navigator sarà la figura centrale dell’assistenza tecnica fornita da ANPAL Servizi S.p.A. ai Centri per l’Impiego, selezionata e formata per supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall’introduzione del Reddito di Cittadinanza, per il quale l’obiettivo è di assicurare assistenza tecnica ai CPI, valorizzando le politiche attive regionali, anche in una logica di case management da integrare e da implementare con le metodologie e tecniche innovative che saranno adottate per il reddito di cittadinanza.
    b) Il Navigator svolgerà, in particolare, le seguenti attività:
    – supporta gli operatori dei CPI nella definizione e qualificazione del piano personalizzato previsto dalla norma;
    – svolge una funzione di assistenza tecnica agli operatori dei CPI impiegati nel supporto ai beneficiari del Reddito di cittadinanza nel percorso di inclusione socio‐lavorativa improntato alla reciproca responsabilità per garantire che il beneficiario porti a termine con successo il programma e raggiunga la propria autonomia;
    – supporta i CPI nel raccordo con i servizi erogati dai diversi attori del mercato del lavoro a livello locale o regionale in relazione alle esigenze dei beneficiari, valorizzando tutte le opportunità offerte dai servizi nel territorio – a partire dalle esigenze espresse dalle imprese e dalle opportunità offerte dal sistema di istruzione e formazione – per permettere ai beneficiari di individuare e superare gli ostacoli che incontrano nel percorso verso la realizzazione professionale, l’autonomia economica e la piena integrazione sociale nella propria comunità;
    – collabora con gli operatori dei CPI al fine di garantire la realizzazione delle diverse fasi del processo di servizio previsto dalla norma e assicurare i diritti e i doveri dei beneficiari.
    c) I Navigator impegnati nelle attività di assistenza tecnica nelle Regioni saranno preliminarmente coinvolti in un percorso di formazione organizzato da uno specifico staff di ANPAL Servizi S.p.A.
    d) i Navigator sottoscriveranno con l’ANPAL un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in applicazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 81/2015, nonché dall’Accordo Quadro Nazionale sulla disciplina delle collaborazioni instaurate con Italia Lavoro S.p.A. (oggi ANPAL Servizi S.p.A.) del 22.07.2015.
    3. Dall’incarico di collaborazione predisposto dall’ANPAL (allegato al quesito formulato dal COA di Asti) si desumono, inoltre, i seguenti dati:
    – il rapporto contrattuale si svolgerà nelle forme dell’incarico di collaborazione ex art. 409, n. 3, c.p.c. senza che in alcun modo sia configurabile vincolo di subordinazione.
    – la durata del contratto di collaborazione è di 21 mesi, con eventuale proroga da concordarsi per iscritto tra le parti.
    – quanto alle modalità di espletamento dell’incarico di collaborazione, il Navigator, nell’ambito della propria autonomia operativa, concorderà tempi e modalità di esecuzione della prestazione con il referente di ANPAL Servizi S.p.A. senza vincoli di orario di lavoro.
    – per il raggiungimento degli obiettivi pattuiti e per il coordinamento delle proprie attività con quelle del Committente, al Navigator potrà essere richiesta una disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata.
    – il Navigator potrà utilizzare, per l’espletamento della prestazione, i luoghi e gli strumenti tecnici messi a disposizione dall’ANPAL.
    – il Navigator resterà libero, per l’intera durata del rapporto, di svolgere altre attività lavorative che non siano in concorrenza o in conflitto di interessi con l’ANPAL.
    4. La tipologia contrattuale in cui l’attività di Navigator viene inquadrata è, quindi, la collaborazione coordinata e continuativa la cui definizione è contenuta nell’art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile secondo il quale essa costituisce una “prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
    Come si desume dalla disposizione sopra trascritta, che fa riferimento alla “prestazione d’opera” ed esclude espressamente la sussistenza di un vincolo di subordinazione, la collaborazione coordinata e continuativa costituisce una forma, sia pure peculiare, di lavoro autonomo.
    Che la collaborazione coordinata e continuativa rientri nell’alveo del lavoro autonomo è, del resto, acquisizione risalente e pacifica della giurisprudenza e della dottrina giuslavoristica .
    Le collaborazioni autonome coordinate e continuative si caratterizzano per il carattere coordinato (ma non eterodiretto, diversamente dal lavoro subordinato) della collaborazione. Il coordinamento tra collaboratore e committente concerne sia il momento dell’individuazione del risultato atteso della collaborazione sia le modalità esecutive della stessa. Con riguardo a tale ultimo aspetto, peraltro, l’art. 409, comma 1, n. 3, del c.p.c. precisa oggi, a seguito della modifica apportata dall’art. 15 della legge n. 81 del 22 maggio 2017, che il momento esecutivo viene gestito in autonomia organizzativa dal collaboratore sia pure nell’ambito di un coordinamento concordato, nelle sue sequenze essenziali, con il committente.
    5. Occorre verificare, dunque, se l’attività di Navigator rientri o meno nell’ipotesi di incompatibilità prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a), della legge n. 247 del 2012 secondo cui “La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale…” .
    La prima verifica concerne, quindi, la continuatività o meno dell’attività di lavoro autonomo svolta dai Navigator: ove tale attività di lavoro autonomo dovesse ritenersi continuativa, infatti, la stessa sarebbe incompatibile con la professione forense, a prescindere dal suo (eventuale) carattere professionale, stante l’inequivoco significato da attribuirsi all’utilizzo, da parte del legislatore del 2012, nell’art. 18 sopra trascritto, della congiunzione disgiuntiva/alternativa “o” tra gli avverbi “continuativamente” e “professionalmente”.
    Alcuni elementi fattuali e giuridici, che caratterizzano la fattispecie in esame, appaiano, tuttavia, idonei a far ritenere, nel caso de quo, insussistente il requisito della continuatività, con conseguente compatibilità, sotto tale primo profilo, con l’esercizio della professione forense, dell’attività svolta del Navigator, e ciò anche alla luce del consolidato principio secondo cui le cause di incompatibilità professionale costituiscono numero chiuso e le relative situazioni devono essere interpretate in senso restrittivo (cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense -pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele-, sentenza del 18 dicembre 2017, n. 209).
    Gli elementi cui, in particolare, si fa riferimento sono i seguenti:
    1) il contratto di collaborazione in esame non richiede al Navigator un impegno costante e diuturno e la previsione secondo la quale al collaboratore “…potrà essere richiesta una disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata” conferma che l’attività non dovrà essere espletata con continuità e assiduità.
    2) il medesimo contratto prevede, inoltre, che il Navigator concorderà tempi e modalità di esecuzione della prestazione con il referente dell’ANPAL e potrà svolgere, durante il periodo dei 21 mesi, altre attività lavorative che non siano in concorrenza o in conflitto di interessi con l’ANPAL.
    6. Esclusa la ricorrenza del requisito della continuatività, occorre, ora, verificare l’eventuale ricorrenza dell’altro requisito previsto dall’art. 18, comma 1, lettera a), della legge n. 247 del 2012 ovvero il carattere “professionale” dell’attività.
    In merito a tale aspetto, appare opportuno richiamare quanto affermato da questo Consiglio nel parere n. 20 febbraio 2013, n. 23 con il quale l’attività di amministratore di condominio è stata giudicata compatibile con l’esercizio della professione forense.
    Nel suddetto parere, infatti, si è avuto modo di precisare quanto segue: “…va detto, anzitutto, che nemmeno la citata legge n. 220/2012 ha innovato la figura dell’amministratore perché se ne ha ampliato, sotto certi profili, poteri e responsabilità, non ha trasformato l’esercizio della relativa attività in professione vera e propria, o quanto meno in professione regolamentata, come è confermato dal fatto che non è stato istituito né un albo, né uno specifico registro degli amministratori di condominio, mentre il fatto che essi debbano seguire corsi di aggiornamento (art. 25 nella parte in cui inserisce l’art. 71 bis delle disp. att. c.c.) non sembra sufficiente a configurare l’esistenza di una vera e propria professione…”.
    Il Consiglio, dunque, si è già espresso nel senso di ritenere “professionale” l’attività di lavoro autonomo quando essa sia ascrivibile ad una “professione vera e propria” o quantomeno ad “una professione regolamentata” con conseguente necessità di iscrizione in un albo o in uno specifico registro.
    Poiché, evidentemente, quella del “Navigator” non rappresenta una “professione” nel senso sopra indicato, l’attività in esame va ritenuta, anche sotto tale secondo profilo, compatibile con l’esercizio della professione forense.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 1 del 20 gennaio 2020

  • Il CDD di Firenze formula quesito in merito alla possibilità per l’avvocato, consigliere dell’Ordine, di assumere la difesa di un collega dinanzi al Consiglio di disciplina del distretto al quale appartiene il Consiglio dell’Ordine del quale egli fa parte.

    Nel sistema ordinamentale forense non è espressamente prevista l’impossibilità per il componente di un consiglio dell’ordine di assumere la difesa dinanzi al consiglio di disciplina del distretto al quale appartiene il consiglio dell’ordine del quale egli fa parte.
    Nella fattispecie vengono tuttavia in rilievo le prerogative dei consigli dell’ordine in tema di procedimento disciplinare sotto molteplici profili, quali la nomina dei componenti dei consigli di disciplina e le facoltà processuali dei consigli dell’ordine.
    In considerazione di ciò, appare quanto meno inopportuno che il componente di consiglio dell’ordine assuma la difesa dinanzi al consiglio di disciplina del distretto al quale appartiene il consiglio dell’ordine del quale egli fa parte.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 57 del 15 novembre 2019

  • Il COA di Spoleto formula quesito sulle ricadute pratiche della sospensione dall’Albo disciplinata dall’art. 20 della legge professionale. In particolare, il COA chiede di sapere quali siano le conseguenze della sospensione in termini di obblighi deontologici, fiscali, previdenziali e di partecipazione.

    La risposta è resa nei seguenti termini.
    Gli obblighi deontologici sorgono in capo all’avvocato in virtù della sola iscrizione all’Albo, la quale non viene meno nell’ipotesi di sospensione. Pacificamente, pertanto, l’avvocato sospeso resta soggetto alla potestà disciplinare, in relazione a violazioni deontologiche pregresse o a quelle che, seppur non direttamente legate all’esercizio della professione, possano essergli contestate anche nel periodo di sospensione.
    Analogo discorso è a farsi in relazione agli obblighi fiscali e previdenziali (in questo ultimo caso la cancellazione dalla Cassa è prevista soltanto per i sospesi ex art. 20, commi 2 e 3: cfr. parere del 16 marzo 2016, n. 29), così come agli obblighi assicurativi (parere n. 78 del 25 ottobre 2017) e all’obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione nell’Albo (parere del 22 febbraio 2017, n. 12). Allo stesso modo, continuano ad essere operanti le cause di incompatibilità previste dall’art. 18 della legge professionale (a partire dal parere 9 aprile 2014, n. 15). Per quel che riguarda invece l’obbligo formativo, cfr. parere 20 ottobre 2019, n. 43 e parere 9 aprile 2014, n. 24.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 56 del 15 novembre 2019

  • Il COA di Vasto formula quesito in merito all’esecuzione di sentenza con la quale il Consiglio nazionale forense abbia irrogato la sanzione della radiazione dall’Albo. In particolare, il COA chiede di sapere se osti all’adempimento amministrativo conseguente alla radiazione – consistente nell’eliminazione del nominativo del condannato dall’Albo – il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare disposto dagli artt. 57 e 17, comma 16 della legge n. 247/12.

    La risposta è resa nei seguenti termini.
    Le sentenze del Consiglio nazionale forense sono immediatamente esecutive (salva la sospensione eventualmente disposta dalle SSUU): pertanto ad esse il COA deve dare tempestiva esecuzione. Ne consegue che, nel caso di radiazione pronunciata dal Consiglio nazionale forense, il COA deve provvedere ad eliminare il nominativo del condannato dall’Albo, dando comunicazione e pubblicità all’esecuzione della sanzione nelle forme previste dall’ordinamento forense.
    A ciò non ostano le disposizioni in materia di divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, le quali riguardano la sola cancellazione amministrativa, sia essa disposta d’ufficio o su istanza dell’iscritto.
    Diversamente opinando, si rischierebbe infatti di vanificare sine die l’operatività della sanzione della radiazione, la quale colpisce – come noto – comportamenti di gravità tale da rendere insopportabile per l’ordinamento che il condannato continui a far parte della comunità professionale e, di conseguenza, possa esercitare la professione.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 55 del 15 novembre 2019

  • Il COA di Ferrara formula quesito in merito all’interpretazione dell’art. 48 del Codice deontologico. In particolare, il COA chiede di sapere se le eccezioni al divieto di produzione della corrispondenza previste dall’art. 48, comma 2, del Codice possano essere estese al rapporto con il cliente.

    La risposta è resa nei termini che seguono.
    L’art. 48 del Codice deontologico, non a caso collocato nel Titolo IV (relativo ai doveri dell’avvocato nel processo), disciplina l’utilizzo in giudizio della corrispondenza tra colleghi. Ivi sono enunciate, in via generale, le ipotesi di producibilità e quelle di non producibilità; i divieti e le relative deroghe, peraltro, sono destinati a valere – per espressa previsione della norma – anche nei confronti del nuovo difensore (cfr. il comma 3).
    Non sussiste alcuna possibilità di estendere la deroga di cui all’art. 48, comma 2 ad ipotesi diverse da quella ivi contemplata: significativo, a tale riguardo, l’uso del verbo “produrre”, che ha l’evidente fine di circoscrivere l’operatività della deroga.
    La producibilità e la non producibilità della corrispondenza sono dunque circoscritte alla controversia giudiziale o stragiudiziale che veda contrapposte due parti difese dai colleghi tra i quali, in ragione del ministero difensivo, sia intercorsa la corrispondenza.
    Diversamente è a dirsi per il caso nel quale il contenzioso sia sorto tra l’avvocato ed il cliente (o la parte assistita) in relazione alle modalità di svolgimento del mandato, le dimensioni dello stesso o l’ammontare del compenso. In tale eventualità, ben diversa da quella contemplata dall’art. 48 CD, deve ritenersi pienamente operante l’art. 28, comma 4, lett. c) del medesimo codice, a mente del quale è consentito all’avvocato derogare ai doveri di riserbo e segretezza “per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita”.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 54 del 20 ottobre 2019