Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Ferrara formula un quesito in merito alla compatibilità tra abilitazione al patrocinio sostitutivo e svolgimento di attività di lavoro subordinato da parte del praticante. In particolare, si chiede di sapere se l’autorizzazione allo svolgimento di attività di lavoro subordinato – prevista in via generale per il praticante dall’articolo 41, comma 4, legge n. 247/12 – si applichi anche al caso di abilitazione al patrocinio sostitutivo di cui al comma 12 del medesimo articolo.

    Non sussistono ragioni per discostarsi da quanto ritenuto da questo Consiglio con il proprio parere 22 febbraio 2017, n. 14, a mente del quale “la possibilità di svolgere contemporaneamente il tirocinio ed attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, prevista dal comma 4 dell’art. 40 della L. 247/2012, nonché dall’art. 2 del D.M. 70/2016 a condizione che il lavoro subordinato sia svolto con modalità e orari idonei a consentire lo svolgimento del tirocinio, è consentita a tutti i praticanti, anche a quelli abilitati al patrocinio sostitutivo, i quali, non avendo più la possibilità di gestire in proprio pratiche non incontrano di regola il limite della incompatibilità, ove questa non sia dettata da specifiche ragioni”.
    In questi termini è reso il parere.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 23 ottobre 2020

  • Il COA di Grosseto formula quesito in materia di sussistenza dell’incompatibilità, ai fini dell’iscrizione nell’Albo, nel caso in cui l’interessato abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto la prestazione – a favore di una associazione di rappresentanza dell’artigianato e della piccola e media impresa – di attività di consulenza stragiudiziale in ambito giuslavoristico, esclusivamente nell’ambito delle competenze istituzionali del datore di lavoro e limitatamente al rispetto di essa e dei propri associati e iscritti.

    L’articolo 18, comma 1, lett. d) della legge n. 247/12 prevede l’incompatibilità della professione di avvocato con “qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”. A tale previsione non è possibile derogare – come ribadito negli anni dal Consiglio nazionale forense (cfr. pareri 28/17 e 11/17) – nemmeno in virtù dell’articolo 2, c. 6, secondo periodo. Tale ultima disposizione, consente – è vero – l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato “aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata”; ma tale previsione deve intendersi derogatoria non già dell’ordinario regime delle incompatibilità con l’iscrizione nell’Albo, quanto piuttosto della riserva di consulenza contenuta nel primo periodo del medesimo comma 6 dell’articolo 2. Non si tratta, cioè, di una norma rivolta agli iscritti (che deroghi, per l’effetto, al regime delle incompatibilità) ma di una norma riguardante le attività oggetto della professione forense.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 23 ottobre 2020

  • Il COA di Reggio Emilia chiede di sapere quale interpretazione debba darsi all’articolo 3, comma 1, lett. c) della Convenzione stipulata tra l’Università di Bologna e i COA di Reggio Emilia, Bologna, Forlì Cesena, Ravenna, Rimini, Biella, il quale prevede che – ai fini dell’ammissione all’anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza di studi universitari – lo studente debba essere in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea.

    Il quesito riguarda, in particolare, la situazione degli studenti che – essendo stati ammessi ad uno speciale programma attivato presso l’Università di Bologna al fine di consentire agli studenti l’acquisizione di doppio titolo di dottore in Giurisprudenza in Italia e in Francia – si trovino in regola con gli esami dell’ordinario Corso di laurea in Giurisprudenza ma non con quelli previsti dallo specifico Corso di laurea cui sono iscritti. Ove, pertanto, si interpretasse la disposizione della Convenzione come riferita all’ordinario Corso di laurea in Giurisprudenza, gli studenti potrebbero essere ammessi all’anticipazione del tirocinio; nel caso contrario, no. La disposizione della Convenzione non fornisce particolari criteri per la sua interpretazione nell’uno o nell’altro senso. Occorre dunque volgere l’attenzione alla ratio dell’anticipazione del semestre di tirocinio, che è quella di consentire a studenti particolarmente meritevoli e motivati di abbreviare il periodo di formazione e poter dunque sostenere al più presto l’esame di abilitazione alla professione forense. Si ritiene pertanto che – ferma restando l’autonomia di valutazione del COA in sede di delibera sull’iscrizione nel Registro dei praticanti – alla disposizione possa darsi l’interpretazione più favorevole all’accoglimento dell’istanza proveniente dagli studenti, ove evidentemente ne sussistano gli ulteriori presupposti.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 23 ottobre 2020

  • Il COA di Agrigento chiede di sapere se sussista una deroga al divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare nel caso di sopravvenuta carenza di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione dall’articolo 17 della legge n. 247/12, con particolare riguardo – a titolo esemplificativo – al requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo (assenza di domicilio nel circondario del Tribunale in cui ha sede il Consiglio dell’Ordine).

    Il costante orientamento del Consiglio nazionale forense – espresso nel parere richiamato nel quesito ma anche dalla giurisprudenza – è il seguente:
    Il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense dell’iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto ad evitare che l’inquisito possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) ed opera dal giorno dell’invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso. Il divieto in parola non trova tuttavia applicazione: a) nelle ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2), nonché b) nell’ipotesi di esercizio da parte dell’Ordine del potere-dovere di annullamento d’ufficio dell’iscrizione stessa per mancanza ab origine di uno dei requisiti de quibus (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012)” (Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Campli), sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019, in massima).
    Deve però osservarsi però che, ove allo spostamento del domicilio professionale sia conseguita l’iscrizione nell’Albo tenuto da altro Ordine, la presa disciplinare non viene evidentemente meno, e dunque i procedimenti disciplinari in corso devono proseguire. A tale riguardo, deve altresì ricordarsi che il trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare non può invece essere consentito all’interno del medesimo distretto, in quanto ciò andrebbe a incidere sulla composizione dell’organo giudicante (cfr. parere n. 23/2017).
    Con riferimento specifico, inoltre, alla ulteriore questione posta dal COA – e relativa alla condotta da tenere in caso di successiva reiscrizione – la previa pendenza di procedimenti disciplinare a carico del richiedente l’iscrizione potrà essere valutata ai fini della sussistenza del requisito di cui all’articolo 17, comma 1, lett. h).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 23 ottobre 2020

  • Il COA di Taranto chiede di sapere quale sia il Consiglio dell’Ordine chiamato ad esprimere il parere sulla liquidazione di compensi spettanti all’iscritto ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lett. c) della legge n. 247/12, nel caso di richiesta proveniente da soggetto non più iscritto nell’Albo, e non iscritto nell’Albo tenuto dal COA procedente “nel periodo del giudizio cui si riferisce la richiesta del parere”.

    La formulazione dell’articolo 29, comma 1, lett. c) è chiara nel precisare che la competenza del COA riguarda la formulazione di pareri su compensi spettanti agli “iscritti”. Essa deve intendersi riferita agli iscritti nell’Albo tenuto dal COA investito dalla richiesta al momento in cui venne resa la prestazione il cui compenso è oggetto della richiesta di parere.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 28 del 23 ottobre 2020

  • Il COA di Oristano formula quesito in merito all’applicabilità dell’obbligo di adesione alla piattaforma PagoPA, di cui all’art. 65, comma 2, del D.Lgs. 217/2017, anche ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati.

    Ai sensi della disposizione richiamata, l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 30 giugno 2020. A termini dell’ultimo periodo della medesima disposizione “il mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
    Il suddetto art. 65, tuttavia, fa riferimento all’art. 5, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che, come noto, include nel proprio ambito di applicazione le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001.
    La questione dell’obbligatorietà dell’adesione a pagoPA con riguardo agli Ordini e Collegi Professionali riguarda, nel caso specifico, l’applicazione dell’art. 5, comma 2 del CAD e, più in generale, l’applicazione integrale del CAD stesso a tale categoria di Enti.
    Il richiamo all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 (Testo unico pubblico impiego) non consente di estendere, puramente e semplicemente, agli Ordini e Collegi Professionali l’obbligo di adesione a pagoPA. Si evidenzia – anche con riferimento al profilo sanzionatorio (ed in particolare alla responsabilità dirigenziale di cui agli articoli 21 e 55 del Testo Unico) – che il D.Lgs. 165/2001 si applica agli Ordini professionali solo nella parte relativa ai principi, ai quali gli Ordini si adeguano, tenendo contro delle relative peculiarità, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica e comunque sulla base di propri regolamenti (cfr. art. 2, comma 2-bis D.L. 101/2013, conv. con mod. dalla L. 125/2013).
    Gli Ordini professionali hanno infatti natura di enti pubblici a struttura associativa, le cui funzioni fondamentali sono la tenuta degli albi professionali e il controllo della condotta dei professionisti. Tali enti non gravano sulla fiscalità generale e si finanziano unicamente con i contributi dei propri iscritti. L’autonomia finanziaria che li caratterizza giustifica la loro ampia autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
    Considerate tali caratteristiche, “il legislatore si è preoccupato, di volta in volta, di estendere espressamente agli ordini professionali, con specifiche disposizioni, questa o quella normazione afferente alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici” (T.A.R. Sicilia, Catania, sent. n. 2307/2018).
    Alla luce delle considerazioni svolte e, in particolare, rilevata l’assenza di una disposizione espressa circa l’applicabilità di PagoPA agli Ordini Professionali, non pare possibile sostenere l’inclusione degli Ordini stessi nel perimetro dell’obbligatoria adesione alla piattaforma PagoPA.
    La ratio della piattaforma PagoPA è, infatti, quella di offrire un servizio di pagamento omogeneo alla platea generalizzata dei cittadini che interagiscono con la Pubblica Amministrazione, attraverso la creazione di una piattaforma comune a quelle Amministrazioni che agiscono in qualità di Enti creditori nel sistema di Finanza Pubblica, anche al fine di ottenere un sistema centralizzato di conoscenza e controllo dei flussi di cassa in entrata del sistema di finanza pubblica.
    Gli Ordini professionali, invece, sono Enti esponenziali di una specifica categoria professionale, che si relazionano prevalentemente con gli iscritti e sono collocati al di fuori del sistema di finanza pubblica. In altre parole, gli ordini professionali non ricevono pagamenti dalla platea indistinta dei cittadini, ma solo dagli iscritti nei propri albi, e comunque non accedono – per espressa esclusione di legge – al sistema della finanza pubblica.
    Del resto, quando la legge ha inteso includere espressamente gli ordini professionali nella platea dei destinatari di disposizioni rivolte al comparto pubblico, lo ha fatto espressamente
    Il legislatore ha peraltro di recente ribadito i profili di specialità del comparto ordinistico novellando il già richiamato comma 2bis dell’art. 2, DL n. 101/2013, ai sensi del quale “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità (…) ai soli princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica” (in grassetto le parole aggiunte nella manovra finanziaria per il 2020, dall’art. 50, comma 3-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157).
    Alla luce del quadro sopra delineato e in assenza di norme specifiche, si deve ritenere che gli ordini professionali esulino dal perimetro di applicazione del D. Lgs. 217/2017 e del D.Lgs. 82/2005, alla stregua di un’interpretazione ancorata al dato legislativo e logicamente conforme alla ratio delle disposizioni richiamate.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 27 del 25 giugno 2020

  • Il COA di Vibo Valentia chiede di sapere se possano essere stipulate – ai fini dell’anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari – convenzioni con università che non abbiano sede nel circondario dell’Ordine.

    Come ricorda lo stesso COA, l’articolo 1, comma 2, della Convenzione quadro del 24 febbraio 2017 stipulata tra il Consiglio Nazionale forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche prevede che “i Consigli dell’Ordine possono stipulare, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto del Ministero della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70, apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza LMG-01), la stipula delle quali è condizione per l’anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi”.
    La ratio di tale previsione è, evidentemente, quella di dare rilievo ad un criterio di prossimità territoriale al fine di favorire le reciproche relazioni e la cooperazione tra COA e Università locali, di consentire ai praticanti iscritti nel circondario di anticipare il semestre durante gli studi e – anche e soprattutto – di agevolare la necessaria verifica, da parte del COA, dell’effettivo e proficuo svolgimento del semestre anticipato. Per tutte queste ragioni, come peraltro ritenuto dal Consiglio nazionale forense con il proprio parere n. 12 del 16 gennaio 2019 (consultabile a questo indirizzo: https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=69044) che integralmente si richiama, il criterio di prossimità territoriale deve ritenersi inderogabile. Al quesito, pertanto, deve essere data risposta negativa.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 25 giugno 2020

  • Il COA di Termini Imerese formula quesito in merito alla situazione di un praticante che, rimasto iscritto nel relativo Registro pur avendo superato l’esame di Stato, non intenda iscriversi nell’Albo, bensì di essere ammesso all’esercizio del patrocinio sostitutivo.

    Il Consiglio nazionale forense ha chiarito, da ultimo con il proprio parere n. 34/2019, che:

    “a mente dell’art. 17, comma 10 lett. b) della legge professionale, il praticante deve essere cancellato dal Registro a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica. L’iscrizione, prosegue la richiamata disposizione, può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, e dunque per cinque anni calcolati a partire dal primo giorno del secondo semestre di tirocinio. Si ritiene pertanto, conformemente al parere n. 84/2018, che il praticante possa richiedere la reiscrizione nel registro, al fine di esercitare il patrocinio sostitutivo per il periodo residuo”.

    Sebbene si tratti di fattispecie del tutto peculiare, si ritiene che – pur avendo ovviamente titolo per l’iscrizione nell’albo ordinario – la posizione del soggetto in questione possa essere equiparata a quella del praticante cancellato a seguito dell’ottenimento del certificato di compiuta pratica, che chieda la reiscrizione ai soli fini dell’esercizio del patrocinio sostitutivo, con i limiti di durata indicati dal parere richiamato in precedenza.
    La risposta al quesito, pertanto, è di segno positivo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 25 giugno 2020

  • Il COA di Bari chiede di sapere se possa essere iscritto nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori l’avvocato che risulti essere inquadrato nel personale della ricerca di un Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico (art. 1, commi 422-434 legge n. 205/2017), con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.

    Gli IRCS rientrano pacificamente nella qualifica di enti di ricerca, richiamata anche dall’articolo 19, comma 1, della legge n. 247/12. A tenore di tale disposizione, tuttavia, è essenziale che l’inquadramento alle dipendenze dell’ente di ricerca abbia ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca in ambito giuridico. Ove tale condizione sia soddisfatta, l’iscrizione nell’elenco speciale deve ritenersi consentita.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 22 del 25 giugno 2020

  • Il COA di Grosseto formula quesito in merito alla posizione dell’Avvocato che svolga la funzione di VPO. In particolare, chiede di sapere: a) se possa rimanere iscritto nel proprio Albo di appartenenza l’Avvocato-VPO che, in ragione di ciò, non può esercitare la professione nel circondario; b) se possano essere attribuiti al medesimo Avvocato-VPO crediti formativi in relazione alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dal CSM per i magistrati.

    Al primo quesito deve rispondersi affermativamente. Come noto, l’iscrizione avviene nell’Albo del circondario in cui cade il domicilio professionale dell’avvocato. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 247/12 il domicilio coincide con il luogo in cui “di regola” l’avvocato svolge la professione in modo prevalente, rimanendo peraltro consentito all’avvocato fissare sedi secondarie in diversi circondari, senza mutare per questo l’Albo di iscrizione. Fermo restando che l’avvocato-VPO non dovrà esercitare la professione forense nel circondario, tale circostanza non è ostativa alla permanenza della sua iscrizione, considerato che egli ben potrà – sulla base della medesima iscrizione – esercitare anche in circondari diversi.
    Quanto al secondo quesito, si osserva che – ove non previamente accreditati – i corsi di formazione per magistrati potranno rientrare nelle attività formative rilevanti ai fini del Regolamento n. 6/2014 solo ove detta frequenza possa farsi rientrare nelle attività di cui all’articolo 7, comma 3 (e cioè quelle non previamente accreditate) o nell’ambito delle altre attività formative o di autoformazione elencate all’articolo 13 del medesimo Regolamento e cioè:

    “a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all’art. 3 del presente regolamento nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato di cui all’art. 43 della legge professionale; b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti
    giuridici o attinenti la professione forense; c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati; d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonché partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina; e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, per gli esami per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico forense, per tutta la durata dell’esame; f) attività seminariali di studio, anche nell’ambito della propria organizzazione professionale e mediante l’utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze; g) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi”.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 21 del 25 giugno 2020