Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Piacenza chiede di sapere se sia possibile procedere alla cancellazione d’ufficio di un praticante abilitato al patrocinio sostitutivo, per intervenuta scadenza dei termini, nonostante il medesimo sia stato sospeso per mancato pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 6 del Reg. CNF n. 3/2013, con conseguente invio degli atti al CDD che, tuttavia, non ha approvato il capo di incolpazione.

    L’operatività del divieto di cancellazione dell’iscritto in pendenza di procedimento disciplinare ha conosciuto, nel tempo, alcuni temperamenti, espressi da un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza domestica: “Il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense dell’iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto ad evitare che l’inquisito possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) ed opera dal giorno dell’invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso. Il divieto in parola non trova tuttavia applicazione: a) nelle ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2), nonché b) nell’ipotesi di esercizio da parte dell’Ordine del potere-dovere di annullamento d’ufficio dell’iscrizione stessa per mancanza ab origine di uno dei requisiti de quibus (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012)” (Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Campli), sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019, in massima).
    Con riferimento alla fattispecie oggetto del quesito, può essere richiamato il costante orientamento espresso in numerosi pareri e sentenze e relativo alla cancellazione d’ufficio del praticante abilitato una volta terminato il periodo quinquennale di abilitazione. Cfr. ad esempio parere n. 19/2020.
    D’altra parte, l’art. 17, comma 10, lett. b), espressamente dispone che la cancellazione dal registro “è deliberata” dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può più essere richiesto decorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta della pratica; e precisa altresì che l’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo (tale termine, ai sensi dell’articolo 41, comma 12, della medesima legge, è di anni cinque). La sussistenza di uno specifico obbligo di cancellazione in capo al COA, come previsto dalla legge al verificarsi delle condizioni previste, determina – in tale momento – la perdita dei requisiti di legge per l’iscrizione. Alla luce della giurisprudenza prima richiamata, pertanto, si è in presenza di una delle ipotesi in cui non opera il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare.
    In questi termini è reso il parere.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 3 febbraio 2021

  • Il COA di Latina formula quesito in merito alla compatibilità tra svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione e lavoro subordinato, nel caso di un sottufficiale dell’Aeronautica militare.

    Per la risposta al quesito in oggetto, vengono in rilievo due consolidati orientamenti.

    Anzitutto, quello secondo cui è consentito al praticante lo svolgimento di attività di lavoro subordinato (cfr. ex multis parere n. 14/2017). 

    Allo stesso tempo però, trattandosi di sottufficiale dell’Aeronautica, viene in rilievo l’orientamento che esclude che appartenenti alle forze armate possano svolgere la pratica forense, in ragione del fatto che gli stessi possono assumere la qualifica di pubblico ufficiale, con conseguente obbligo di denuncia ma anche, in ogni caso, “in ragione del vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza certamente i corpi militari, indipendentemente dal grado e dalle specifiche mansioni e/o funzioni prettamente amministrative svolte, incompatibile con l’indipendenza, segretezza e riservatezza che devono caratterizzare anche l’attività del praticante/tirocinante avvocato” (cfr. parere n. 87/2013). 

    Nei medesimi termini è reso il presente parere.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 1 del 3 febbraio 2021

  • Il COA di Arezzo chiede di sapere se l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale – previsto dall’articolo 16 del d. lgs. n. 185/2008 (come modificato da ultimo dall’art. dall’articolo 37, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76) per i “professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato” – sia esteso anche ai praticanti semplici o abilitati al patrocinio sostitutivo e alle associazioni professionali.

    Per la risposta al quesito soccorre, anzitutto, l’interpretazione letterale della disposizione richiamata: essa, per un verso, fa riferimento ai “professionisti” – ossia a soggetti che svolgano l’attività professionale – e, d’altra parte, all’iscrizione in “albi ed elenchi”.
    Il dato letterale consente così di escludere, anzitutto, i praticanti e i praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo: entrambe queste figure sono infatti iscritte in un “Registro”, a sottolineare che le stesse si collocano su un piano diverso rispetto al professionista avvocato iscritto nell’albo. E infatti, da un lato il praticante non esercita attività professionale; e la nuova fattispecie del patrocinio sostitutivo non configura – a differenza della previgente abilitazione al patrocinio – una forma di esercizio dell’attività professionale paragonabile a quella dell’avvocato. Non sussiste pertanto, in questi due casi, la specifica ratio dell’obbligo di comunicazione del domicilio digitale, che è quella di mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni un elenco riservato dei contatti dei professionisti interessati.
    Per i medesimi motivi – compatibilità con il dato letterale e sussistenza della ratio – deve invece ritenersi che siano soggette all’obbligo di comunicazione le associazioni tra professionisti. Esse, infatti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 della legge n. 247/12 – sono iscritte in un apposito “elenco”; e, per altro verso, costituiscono una forma di esercizio della professione (cfr. il comma 1 del medesimo art. 4).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 2 del 3 febbraio 2021

  • Il COA di Vicenza chiede di sapere se possa rimanere iscritto nell’Elenco speciale l’avvocato dipendente di ente pubblico che assuma temporaneamente l’incarico di dirigere l’ufficio legale di altro ente territoriale.

    L’articolo 23 della legge n. 247/12 dispone, tra l’altro, che requisito per l’iscrizione nell’Elenco speciale sia la trattazione stabile ed esclusiva degli affari dell’ente e che dalla delibera dell’ente “risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni”.
    Alla luce di tali disposizioni, il CNF ha escluso che l’avvocato dipendente di ente pubblico potesse svolgere le proprie attività a favore di altro ente, ad esempio nel caso di distacco (cfr. parere n. 29/2017). Unica eccezione, il caso in cui più enti pubblici costituiscano in convenzione un unico ufficio legale, con la precisazione però che anche in questo caso “l’attività professionale degli avvocati iscritti negli elenchi speciali incardinati presso questo Ufficio dovrà essere svolta con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici degli enti coinvolti e che il loro jus postulandi dovrà essere limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti” (cfr. parere n. 26/2016).
    In linea di principio, e in assenza (nel quesito) di ulteriori elementi al fine di verificare a che titolo l’avvocato assuma temporaneamente l’incarico di dirigere l’ufficio legale di altro ente territoriale, al quesito deve pertanto darsi risposta negativa.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 53 del 23 ottobre 2020

  • Il COA di Locri chiede chiarimenti in merito all’incompatibilità tra iscrizione nell’Albo degli Avvocati e insegnamento di materie non giuridiche in istituti di istruzione e ricerca diversi da quelli tassativamente elencati all’articolo 19 della legge n. 247/12, con particolare riferimento a soggetti iscritti nell’Albo prima dell’entrata in vigore della suddetta legge.

    Il quesito ricostruisce con precisione le norme del vigente ordinamento forense relative alla questione in oggetto, chiarendo che, in base all’art. 19, la professione è compatibile con l’insegnamento (o la ricerca) di materie giuridiche nelle università e nelle scuole secondarie, oltre che negli enti di ricerca. Viene poi riportata una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sez. un. 21949 del 28/10/2015), che valorizza tale disciplina segnalandone l’innovatività (rispetto al vecchio ordinamento) sotto il profilo della necessità si insegni appunto materie giuridiche e della esclusione delle scuole primarie.
    La norma previgente (art. 3, comma 4, RD 1578/1933) era formulata in modo molto meno preciso di quella attuale, tanto da aver consentito alla Corte di cassazione di ritenere compatibile con la professione anche l’insegnamento nella scuola elementare (Cass, ss. un. 22623/2010), che ovviamente non ha ad oggetto materie giuridiche.
    Tuttavia, l’art. 65 comma 3 del vigente ordinamento fa salvi espressamente gli avvocati già iscritti agli albi al momento dell’entrata in vigore della riforma, per i quali – afferma – l’art. 19 non si applica.
    Se ne deve pertanto ricavare che per questi, anche sulla base del principio della tutela dei diritti quesiti, dovrebbe valere la clausola di salvaguardia anzidetta, con conseguente impossibilità di cancellarli dall’albo, valendo il nuovo più severo regime solo per le iscrizioni successive alla riforma forense.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 51 del 23 ottobre 2020

  • Il COA di Tivoli chiede di sapere se, in assenza di una esplicita dichiarazione di intesa, questa essere implicitamente desunta dalla presenza di un mandato congiunto all’avvocato stabilito e al collega iscritto nell’Albo ordinario.

    L’articolo 8, comma 2, del D. Lgs. n. 96/2001, pone specifici requisiti formali per l’intesa, prevedendo che la stessa debba “risultare da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito”.
    Il CNF ha ritenuto che la ratio di simile previsione sia quella di evitare che l’intesa – comunque formulata nel rispetto della disposizione appena richiamata (anche, ad esempio, mediante registrazione a verbale d’udienza della dichiarazione resa dall’avvocato e dallo stabilito, cfr. parere n. 9/12) – possa tradursi in una “piena e definitiva abilitazione”, sottraendo l’avvocato stabilito al “controllo” dell’avvocato italiano (così il parere n. 31/2012).
    Alla luce di questi principi, può ritenersi che il mandato espressamente qualificato come congiunto – e dunque che non preveda attribuzione di facoltà disgiunte – soddisfi entrambi i requisiti di cui all’articolo 8, comma 2 (e dunque sia la forma di scrittura privata autenticata che la sussistenza di un nesso con una specifica controversia) sia la ratio della disposizione in esame.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 49 del 23 ottobre 2020

  • Il COA di Fermo chiede di sapere se lo svolgimento dell’attività di avvocato di ente pubblico sia compatibile con il contemporaneo svolgimento dell’attività di funzionario responsabile della riscossione, figura introdotta con l’articolo 1, comma 793, della legge n. 160/2019.

    Ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 247/12, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici è richiesto che all’avvocato sia attribuita – in condizioni di autonomia e indipendenza, e nell’ambito di un ufficio legale stabilmente costituito – la trattazione in via esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente.
    Il contemporaneo svolgimento dell’attività di funzionario responsabile della riscossione adibirebbe l’avvocato ad altro ufficio per l’esercizio di una attività non assimilabile alla trattazione degli affari legali dell’ente, rescindendo così il legame stabile e continuativo con l’ufficio legale e determinando il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 23 della legge n. 247/12, a tacere degli eventuali profili di conflitto derivanti dall’eventuale seguito contenzioso dell’attività di riscossione.
    In linea con quanto ribadito, da ultimo, nel parere 21 febbraio 2018, n. 3 (che può essere consultato a questo link: https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=37763), al quesito deve pertanto darsi risposta negativa.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 42 del 23 ottobre 2020

  • I COA di Palermo, Firenze e Milano hanno formulato analoghi quesiti, relativi alla interpretazione dell’articolo 6, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 22/2020, nella parte in cui dispone che la riduzione da diciotto a sedici mesi del periodo di tirocinio dovuta alle conseguenze dell’emergenza sanitaria da Covid-19 si applica ai laureati che abbiano ottenuto il titolo nell’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019, come prorogata al 15.6.2020 dall’articolo 101 del D.L. n. 18/2020.

    La legge di conversione del richiamato D.L. n. 22/2020 ha poi aggiunto che la predetta riduzione si applica – nell’ambito della medesima sessione – indipendentemente dalla data in cui sia stato conseguito il titolo (dunque, anche se anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 22/2020, purché rientrante nella sessione prorogata).
    Ne consegue che godono della riduzione della durata del tirocinio esclusivamente i laureati nell’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019. In mancanza di una modifica legislativa, non è pertanto possibile estendere il beneficio della riduzione in via interpretativa a laureati in diverse sessioni.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 40 del 23 ottobre 2020

  • Il COA di Cassino formula tre quesiti in merito alla posizione dell’avvocato stabilito.

    Il primo e il terzo quesito attengono alla possibilità di cancellare o dare il nulla osta al trasferimento dell’avvocato stabilito nel caso di pendenza di procedimenti disciplinari. Sul punto, si rinvia – in analogia – a quanto ritenuto dalla costante giurisprudenza domestica in materia di deroghe al divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare. Cfr. da ultimo Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Di Campli), sentenza n. 193 del 19 dicembre 2019, a mente della quale: “Il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense dell’iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto ad evitare che l’inquisito possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) ed opera dal giorno dell’invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso. Il divieto in parola non trova tuttavia applicazione: a) nelle ipotesi di sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2), nonché b) nell’ipotesi di esercizio da parte dell’Ordine del potere-dovere di annullamento d’ufficio dell’iscrizione stessa per mancanza ab origine di uno dei requisiti de quibus (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012)” (in massima).
    Il secondo quesito attiene alla possibilità di procedere alla dispensa dalla prova attitudinale con successiva integrazione nell’Albo dell’avvocato stabilito, in caso di pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico. Sul punto, il CNF si è pronunciato con il parere n. 62/2015, consultabile al seguente indirizzo: https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=68816, al quale pertanto si rinvia.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 39 del 23 ottobre 2020

  • Il COA di Roma chiede parere sulla corretta interpretazione dell’articolo 2, comma 2, lett. c) del DM n. 47/2016, laddove prevede – tra i requisiti per l’accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione – l’avere trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista.

    Anche se la disposizione è stata con ogni probabilità dettata per il caso di incarichi conferiti da avvocati ad altri avvocati, deve tuttavia propendersi per l’interpretazione letterale e dunque estensiva della portata della stessa: trattasi dunque di incarichi professionali, aventi ad oggetto attività tipiche della professione forense, conferiti da altro professionista, anche non avvocato. A mero titolo di esempio, si pensi al caso della domiciliazione (per i rapporti tra avvocati), ma anche più in generale al conferimento di qualunque incarico avente ad oggetto attività giudiziale o stragiudiziale, ivi compresa l’attività di consulenza legale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 23 ottobre 2020