In tema di procedimento disciplinare, con la rinuncia dell’appellante al ricorso al CNF viene meno il suo interesse alla pronuncia richiesta con la impugnazione, con la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere e di inammissibilità del ricorso. Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 96