Categoria: Giurisprudenza CNF

  • La corrispondenza tra contestazione e decisum

    Deve escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare, allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere della eterogeneità rispetto a quello contestato, sicchè la nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste nel solo caso in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando la precisazione delle fonti di prova da utilizzare, né l’individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 10 giugno 2014, n. 93

  • L’oggetto del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

    Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva (art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →, già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →). La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate, ma anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo, ancorché non dichiarate espressamente “riservate”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 10 giugno 2014, n. 92

  • Il dovere di difesa non deroga al divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

    La produzione in giudizio di una lettera contenente proposta transattiva configura per ciò solo la violazione della norma deontologica di cui all’art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → (ora, art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →), precetto che non soffre eccezione alcuna, men che meno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell’interesse del proprio cliente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 10 giugno 2014, n. 92

  • La ratio del divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

    La norma di cui all’art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → (ora, art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →) mira a salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell’attività legale. Il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali indipendentemente dagli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente, mentre il secondo deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 10 giugno 2014, n. 92

  • Rinunzia al ricorso e cessazione della materia del contendere

    La rinunzia al ricorso, ritualmente formulata, comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, con conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 91

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF 8 ott. 2013, n. 178; 3 sett. 2013, n. 157; 23 luglio 2013, n. 140; 15 ott. 2012, n. 138; 20 aprile 2012, n. 54; 21 ott. 2010, n. 93; 20 sett. 2004, n. 209.

  • Ricorso al CNF e jus postulandi

    E’ inammissibile il ricorso avverso la decisione con cui il COA abbia rigettato l’istanza d’iscrizione all’Albo degli avvocati sottoscritto personalmente ed esclusivamente dal ricorrente privo dello jus postulandi non assistito da un legale abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, a nulla rilevando il successivo deposito in giudizio di procura speciale conferita ad avvocato cassazionista, la quale è infatti priva di efficacia (art. 83, co 3, cpc) in quanto rilasciata su foglio separato non congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, e non operando, in ogni caso, il principio secondo cui il rilascio della procura può avvenire in data posteriore alla notificazione dell’atto purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (art. 125, co 2, c.p.c.), trattandosi nella specie di mandato speciale (art. 125 co. 3, c.p.c.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF 15.12.2001, n. 18; 9.9.2011, n. 135; 18.7.2011, n. 118; 27.6.2011, n. 88.

  • L’audizione dell’incolpato sottoposto a custodia cautelare

    L’obbligo di audizione dell’incolpato, imprescindibilmente fissato dalla legge, può essere assolto anche in modo diverso da quello della convocazione presso il C.O.A: ad esempio l’accesso di Consiglieri, a ciò delegati, al domicilio od al carcere previa, ovviamente, autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente (Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a custodia cautelare e quindi sospeso cautelarmente dall’Ordine di appartenenza, che nello stesso provvedimento di sospensione giustificava la mancata audizione e convocazione dell’incolpato adducendone l’impossibilità. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione del provvedimento cautelare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 10 giugno 2014, n. 89

  • La citazione a comparire dell’incolpato è un presupposto indefettibile

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all’art. 45 del Rdl 27 novembre 1933, n. 1578 – secondo cui il Consiglio dell’Ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso – assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Ne consegue che, dovendosi applicare tale principio anche per l’adozione di provvedimenti cautelari, è affetto da nullità insanabile il provvedimento del Consiglio dell’Ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare dall’esercizio della professione all’esito di una riunione alla quale l’interessato non sia stato convocato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 10 giugno 2014, n. 89

  • La conoscenza meramente fattuale del provvedimento disciplinare ne giustifica l’impugnazione

    L’interesse ad impugnare un provvedimento disciplinare ha natura processuale ed è intimamente connesso a quello di eliminare il provvedimento stesso: esso, quindi, non presuppone necessariamente la conoscenza legale della statuizione ed il relativo diritto può essere esercitato prima dell’inizio del decorso del termine di 20 giorni dalla notificazione di cui all’art. 50 Rdl n. 1578/33 (Nel caso di specie, l’avvocato veniva a conoscenza di aver subito un provvedimento cautelare, mai notificatogli, desumendolo dalla comunicazione di un diverso procedimento disciplinare ancorché vertente sui medesimi fatti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 10 giugno 2014, n. 89

  • L’audizione dell’incolpato sottoposto a custodia cautelare

    L’obbligo di audizione dell’incolpato, imprescindibilmente fissato dalla legge, può essere assolto anche in modo diverso da quello della convocazione presso il C.O.A: ad esempio l’accesso di Consiglieri, a ciò delegati, al domicilio od al carcere previa, ovviamente, autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente (Nel caso di specie, il professionista veniva sottoposto a custodia cautelare e quindi sospeso cautelarmente dall’Ordine di appartenenza, che nello stesso provvedimento di sospensione giustificava la mancata audizione e convocazione dell’incolpato adducendone l’impossibilità. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione del provvedimento cautelare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 10 giugno 2014, n. 88