Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, al fine di rimediare all’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, suggerisca al cliente di utilizzare un avviso di ricevimento relativo ad altra richiesta risarcitoria indirizzata alla medesima compagnia di assicurazione in relazione ad altro sinistro, così da documentare falsamente di aver interrotto il termine prescrizionale (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 24 luglio 2014, n. 105