Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Il suggerimento di avvalersi di falsa documentazione

    Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, al fine di rimediare all’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, suggerisca al cliente di utilizzare un avviso di ricevimento relativo ad altra richiesta risarcitoria indirizzata alla medesima compagnia di assicurazione in relazione ad altro sinistro, così da documentare falsamente di aver interrotto il termine prescrizionale (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 24 luglio 2014, n. 105

  • La prova della colpevolezza nel procedimento disciplinare

    Qualora sul comportamento oggetto del procedimento disciplinare non vi siano prove certe o le prove offerte risultano contraddittorie, l’incolpato deve essere mandato assolto, giacché la sola dichiarazione del denunziante, ancorché sentito a dibattimento come teste, qualora non corroborata da elementi oggettivi non può da sola essere posta a convincimento del giudicante, in quanto non sufficiente ad offrire prova certa dello svolgimento dei fatti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 24 luglio 2014, n. 104

  • Consiglio dell’Ordine: il raggiungimento del quorum sana l’eventuale vizio della convocazione

    Il funzionamento del Consiglio dell’Ordine in sede deliberante si basa in via esclusiva sul principio del quorum, con la conseguenza che, l’eventuale vizio della convocazione risulta definitivamente sanato dalla partecipazione all’adunanza di un numero di Consiglieri sufficiente ad integrare l’organo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 24 luglio 2014, n. 104

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CFN 7.5.2013, n. 729.

  • La convocazione dei Consiglieri è a forma libera

    In difetto di una specifica previsione normativa, la convocazione del Consiglio può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo né, ai fini della sua valida costituzione, occorre la precostituzione della prova dell’avvenuta convocazione di tutti i suoi membri quando, peraltro, essendo il Consiglio dell’Ordine un organo amministrativo imperfetto, la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un numero minimo di componenti per la validità della seduta stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 24 luglio 2014, n. 104

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 6.6.2013, n. 87.

  • L’illecito disciplinare prescinde dalla produzione concreta di un danno risarcibile

    Sul piano disciplinare a nulla rileva il fatto che le condotte deontologicamente scorrette non abbiano provocato un pregiudizio al cliente, atteso che i doveri gravanti sul professionista prescindono dalla produzione del danno, attenendo all’onorabilità ed al rispetto che gli iscritti devono a se stessi ed alla classe alla quale appartengono.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 24 luglio 2014, n. 103

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre,
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 settembre 2013, n. 148
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 22 luglio 2011, n. 123
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Del Paggio), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Pace), sentenza del 15 luglio 2004, n. 179
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 23 novembre 2000, n. 190
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 12 novembre 1994, n. 105
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Lauro), sentenza del 17 giugno 1992.

  • L’omesso adempimento del mandato

    L’avvocato che, pur continuando ad assicurare il cliente dell’avvenuta instaurazione del giudizio e dell’imminenza della sua positiva conclusione, non vi abbia in realtà dato seguito, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il duplice profilo dell’art. 38 c.d.f.Art. 38 cod. prev. – Inadempimento al mandato.Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi dell…Leggi il testo completo → (ora, art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) (inadempimento del mandato, sotto la specie del mancato compimento dell’atto iniziale, con rilevante e non scusabile trascuratezza degl’interessi della parte assistita) e dell’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → (ora, art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →) (obbligo d’informazione), sotto la specie della corretta comunicazione sullo svolgimento del mandato del codice deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Va accolto il ricorso avverso la decisione disciplinare del C.d.O. allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al C.O.A. di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 20 dicembre 2013, n. 211, Cons. Naz. Forense 15-10-2012, n. 134, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PISANO; Cons. Naz. Forense 29-11-2012, n. 174 Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BORSACCHI; Cons. Naz. Forense 28-12-2012, n. 198 Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MARIANI MARINI. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80.

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia determinata non già solo ed esclusivamente dalle dichiarazione dell’esponente, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che offrano un quadro logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 20 marzo 2014, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 18 marzo 2014, n. 25; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 3.

  • La rilevanza deontologica dell’inadempimento alle obbligazioni assunte

    Il comportamento dell’avvocato che non adempia le obbligazioni titolate, subendo la notifica di atti di precetto in vista dell’esecuzione forzata di sentenze di condanna, costituisce illecito disciplinare, a prescindere dalla notorietà pubblica dei fatti, poiché la sua immagine risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (giudici, ufficiali giudiziari, colleghi).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 aprile 2014, n. 45; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 12; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Pisano), sentenza del 15 marzo.

  • La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 17 luglio 2014, n. 94.