Categoria: Giurisprudenza CNF

  • In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare

    Va accolto il ricorso avverso la decisione disciplinare del C.d.O. allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al C.O.A. di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 126

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 20 dicembre 2013, n. 211, Cons. Naz. Forense 15-10-2012, n. 134, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PISANO; Cons. Naz. Forense 29-11-2012, n. 174 Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BORSACCHI; Cons. Naz. Forense 28-12-2012, n. 198 Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MARIANI MARINI. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80.

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attivita` istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia determinata non gia` solo ed esclusivamente dalle dichiarazione dell’esponente, ma altresi` dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che offrano un quadro logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitivita` dell’istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 126

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 102, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 20 marzo 2014, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 18 marzo 2014, n. 25; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 3.

  • La modifica del capo d’incolpazione

    E’ ammissibile modificare il capo di incolpazione dopo l’apertura del procedimento disciplinare; ove però ciò accada (configurando la fattispecie un nuovo procedimento) è necessaria, pena la nullità, una ulteriore delibera di apertura di procedimento disciplinare sui nuovi capi di incolpazione che dovrà essere comunicata all’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 27 settembre 2014, n. 125

  • Il ne bis in idem opera anche in sede disciplinare

    Il principio del ne bis in idem informa di sé anche il procedimento disciplinare e la sua violazione configura una eccezione che può essere rilevata d’ufficio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 27 settembre 2014, n. 125

  • Appello al CNF: il rispetto del termine nel caso di ricorso spedito a mezzo posta

    Il ricorso al CNF va depositato presso il Consiglio territoriale che ha emanato la decisione impugnata (art. 59 r.d. n. 37/1934): qualora l’appellante opti per la modalità di presentazione a mezzo raccomandata, non è sufficiente che l’atto sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge (nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL n. 1578/1933), essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al COA destinatario entro il suddetto termine.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 27 settembre 2014, n. 124

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 137, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza 20 luglio 2012, n. 104; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. MORLINO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 102; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PERFETTI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MERLI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 201 (la quale fa una distinzione tra spedizione a mezzo posta e notifica in proprio a mezzo posta ex L. n. 53/94); Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34.
    Contra, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 175.

  • La delibera del COA che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura o la prosecuzione del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 27 settembre 2014, n. 122

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Del Paggio), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 207; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 180; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 175, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Vermiglio), sentenza del 20 luglio 2013, n. 127, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 luglio 2013, n. 121, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 19 luglio 2013, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar – Rel. Sica), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Picchioni), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio – Rel. Perfetti), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008). Infine, Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, ha altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono soggette a riserva assoluta di legge

    Il Consiglio nazionale forense è “giudice speciale” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della VI disp. trans. Cost. e dell’art. 102 Cost., sicché la disciplina che ne regola la composizione e le funzioni giurisdizionali è soggetta a riserva assoluta di legge ex art. 108 della Costituzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 27 settembre 2014, n. 122

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 22 aprile 2013, n. 63. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 30.

  • Mancanza del numero legale a seguito di astensione o ricusazione

    Quando, per effetto della ricusazione o astensione dei componenti del COA, venga a mancare il numero legale prescritto, la competenza a deliberare spetta al COA Distrettuale; nell’ipotesi in cui il consiglio astenuto/ricusato sia proprio il distrettuale, la competenza si trasmette al COA costituito nella sede della Corte d’appello più vicina.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 26 settembre 2014, n. 119

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 10 novembre 2005, n. 142

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    In tema di valutazione delle deposizioni testimoniali nell’ambito del procedimento disciplinare dinanzi al Collegio territoriale, il Consiglio dell’Ordine ha un ampio potere discrezionale sia sulla valutazione dell’ammissibilità di una prova orale sia sulla interpretazione della stessa e sulla valutazione di attendibilità dei testimoni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 26 settembre 2014, n. 118

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 52; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 3; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225.

  • La produzione in giudizio della corrispondenza scambiata tra avvocati

    L’art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo → (ora, art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo →) ha inteso porre in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata, a prescindere dal suo contenuto, prevedendo, a completamento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto dell’espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con i colleghi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 26 settembre 2014, n. 117

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Pasqualin), sentenza del 2 marzo 2012, n. 33.