Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Cancellazione disciplinare dall’albo e domanda di reiscrizione

    In presenza di una domanda di reiscrizione nell’albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via d’interpretazione analogica, l’art. 47 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 – secondo cui l’avvocato radiato dall’albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione – in quanto la cancellazione è sanzione meno grave della radiazione; tuttavia, il tempo decorso può essere autonomamente valutato ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima ed illibata” (ora: irreprensibile), che la legge richiede per l’iscrizione nell’albo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99

    NOTA:
    Il principio di cui in massima si riferisce alla disciplina previgente, giacché, a seguito della riforma dell’Ordinamento forense, la cancellazione non è più tra le sanzioni disciplinari irrogabili (cfr. art. 52 L. 247/2012).

  • L’apertura del procedimento disciplinare non presuppone necessariamente un esposto

    Il C.d.O. degli avvocati ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense, l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 17 luglio 2014, n. 98

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 07-05-2013, n. 71.

  • Prescrizione disciplinare e procedimento penale

    L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni (ora, sei) decorrenti dai fatti contestati nonostante l’identità dei fatti contestati in sede penale, qualora l’apertura del procedimento disciplinare – pur disposta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza penale – contenga il capo d’incolpazione formulato con riferimento ai fatti e non alla sentenza di condanna.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 17 luglio 2014, n. 97

  • Il decorso della prescrizione disciplinare nel caso di procedimento penale

    In tema di procedimento disciplinare, derivante da fatti costituenti reato per cui sia iniziata un’azione penale, il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, purché il procedimento disciplinare sia stato aperto e successivamente sospeso sino all’esito del giudizio penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 17 luglio 2014, n. 97

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF 10.4.2013 n. 49.

  • Non costituisce illecito disciplinare ex se il comportamento dell’avvocato che, per strategia, non si presenta all’udienza penale

    La mancata partecipazione del difensore di fiducia all’udienza comporta, ex art. 484 c.p.p., la nomina di un difensore di ufficio, secondo le formalità previste dall’art. 97, comma 4, c.p.p., il quale opera in sostituzione di quello di fiducia. La valutazione della condotta processuale tenuta dal difensore, dettata dalle più svariate ragioni, in assenza di precise disposizioni di legge, non compete all’autorità giudiziaria in generale e men che meno al giudice del dibattimento il cui compito in materia è solo quello di garantire all’imputato un’adeguata assistenza, mediante l’applicazione dell’istituto della nomina del difensore di ufficio. Ne consegue che il non presentarsi all’udienza da parte del difensore non integra in sé violazione del mandato. Quindi, al di là ed a prescindere dalle postume giustificazioni (rinuncia al mandato, dichiarazione del suo cliente), il ricorrente non può essere sanzionato per tale condotta, in quanto essa non integra la violazione dei doveri di correttezza e diligenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 17 luglio 2014, n. 96

    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Corte di cassazione n. 12903/2011, anche:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 10 giugno 2014, n. 93;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114.
    In arg. cfr. pure:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56.

  • Rinunzia al ricorso e cessazione della materia del contendere

    La rinunzia al ricorso, ritualmente formulata, comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, con conseguente estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 17 luglio 2014, n. 95

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 91, CNF 8 ott. 2013, n. 178; 3 sett. 2013, n. 157; 23 luglio 2013, n. 140; 15 ott. 2012, n. 138; 20 aprile 2012, n. 54; 21 ott. 2010, n. 93; 20 sett. 2004, n. 209.

  • La rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    L’illecito disciplinare prescinde dalla natura personale o privata del comportamento posto in essere dall’avvocato qualora assuma rilevanza esterna e possa incidere negativamente sul prestigio, la dignità e il decoro della classe forense: tale principio mira infatti a tutelare l’immagine dell’avvocato che in quanto collaboratore della giustizia deve improntare la sua condotta a criteri di correttezza e dignità anche se il suo comportamento non ha alcuna relazione con l’attività professionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 17 luglio 2014, n. 94

    NOTA:
    In senso conforme, CNF 29 novembre 2012, 160, CNF 15 marzo 2013, n. 41.

  • La sospensione feriale dei termini non opera nel procedimento disciplinare di primo grado

    La natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare consente al Consiglio dell’Ordine una scansione delle fasi e delle attività consiliari meno rigida che, fermo restando il diritto di difesa e il rispetto delle disposizioni di cui al R.D.L. n. 1578/33 e RD n. 37/1934, non impone l’applicazione della normativa relativa alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla legge n. 742/1969 che si riferisce espressamente all’attività giurisdizionale

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 17 luglio 2014, n. 94

    NOTA:
    In senso conforme, CNF 22 ottobre 2010, n. 113.

  • La notifica della decisione disciplinare all’indirizzo dello studio professionale dell’incolpato

    E’ valida e regolare la decisione disciplinare notificata all’indirizzo dello studio professionale dell’incolpato, quale suo domicilio eletto, mediante consegna a persona addetta all’ufficio stesso qualificatosi come collaboratore di studio e pure presente nella relativa carta intestata (Nella specie, il professionista eccepiva l’asserita nullità della notifica perché effettuata a mani di soggetto con cui dichiarava di non aver alcun rapporto e/o vincolo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 17 luglio 2014, n. 94

  • Non costituisce illecito disciplinare ex se il comportamento dell’avvocato che, per strategia, non si presenta all’udienza penale

    La mancata partecipazione del difensore di fiducia all’udienza comporta, ex art. 484 c.p.p., la nomina di un difensore di ufficio, secondo le formalità previste dall’art. 97, comma 4, c.p.p., il quale opera in sostituzione di quello di fiducia. La valutazione della condotta processuale tenuta dal difensore, dettata dalle più svariate ragioni, in assenza di precise disposizioni di legge, non compete all’autorità giudiziaria in generale e men che meno al giudice del dibattimento il cui compito in materia è solo quello di garantire all’imputato un’adeguata assistenza, mediante l’applicazione dell’istituto della nomina del difensore di ufficio. Ne consegue che il non presentarsi all’udienza da parte del difensore non integra in sé violazione del mandato. Quindi, al di là ed a prescindere dalle postume giustificazioni (rinuncia al mandato, dichiarazione del suo cliente), il ricorrente non può essere sanzionato per tale condotta, in quanto essa non integra la violazione dei doveri di correttezza e diligenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 10 giugno 2014, n. 93

    NOTA:
    In senso conforme, oltre a Corte di cassazione n. 12903/2011, anche:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 53;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 141;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114.
    In arg. cfr. pure:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 228;
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 79;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini, Rel. Merli), sentenza del 10 aprile 2013, n. 56.