Categoria: Giurisprudenza CNF

  • La sanzione disciplinare nel caso di molteplici addebiti

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo → (ora, art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari ciò che forma oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato, sia al fine di valutare la condotta in generale sia al fine di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell’ambito di uno stesso procedimento, ancorché molteplici siano state le condotte lesive poste in essere; tale sanzione, invero, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, ma la valutazione della condotta complessiva dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Florio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 12, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DANOVI), sentenza del 22 marzo 2006, n. 4.
    In arg. cfr. pure:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. FLORIO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 146
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. TACCHINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 81
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MORLINO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 214
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 15
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 234
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 142
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Cagnani), sentenza del 2 dicembre 1991, n. 117

  • L’efficacia, in sede disciplinare, della sentenza di patteggiamento

    Ancorché il procedimento disciplinare sia autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, a norma dell’art. 653 c.p.p. la sentenza penale di applicazione di pena su richiesta delle parti e` equiparata alla sentenza di condanna. Ne consegue che essa esplica funzione di giudicato nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceita` penale e alla responsabilita` dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2014, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44.

  • Procedimento disciplinare e difese conclusive dell’incolpato

    Nel procedimento disciplinare avanti al C.O.A., avente natura amministrativa, non si applica l’art. 111 Cost. (con i correlati enunciati principi del giusto processo, pertinenti peraltro alle sole attività giurisdizionali) quanto piuttosto l’art. 97 I c. della Costituzione secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Non comporta pertanto alcuna nullità, per asserita violazione dell’art. 50 R.D. 37/34, la circostanza che in sede di dibattimento non sia stata data la parola per ultimi all’incolpato ed al suo difensore (Nel caso di specie, in applicazione del principioo di cui in massima, il CNF -rilevata l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 59, lett. H, L. n. 247/2012- ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 103/2013 e n. 67/2013; C.N.F. nn. 10/2013, 8/2013, 153/2012.

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare

    La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento della attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravita` della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 25 novembre 2014, n. 146

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 2 ottobre 2014, n. 130, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 16 aprile 2014, n. 55, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 3 settembre 2013, n. 155.
    In arg. cfr., ora, il nuovo art. 21 cod.deont.

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta (Nella specie, trattavasi di ingiustificato trattenimento di somme del cliente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 25 novembre 2014, n. 146

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Allorio), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 136, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 6 ottobre 2014, n. 134, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.

  • Il principio di immodificabilità del Collegio giudicante non opera nel procedimento dinnanzi al COA

    Il principio di immodificabilità del Collegio giudicante, previsto dall’art. 473 c.p.c. e richiamato dall’art. 63, comma 3, R.D. 37/34 con riferimento al (solo) procedimento giurisdizionale innanzi al C.N.F., non trova applicazione nel procedimento disciplinare dinnanzi al C.O.A., che non svolge infatti attività giurisdizionale, ma compie un’attività amministrativa per la quale vige solo il principio del rispetto del quorum previsto per la validità della deliberazione. Ne consegue che il mutamento del Collegio nel corso del procedimento celebrato dall’Ordine territoriale non integra l’invalidità della decisione assunta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 25 novembre 2014, n. 146

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 33
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 34
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 35
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 36
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Pisano), sentenza del 10 aprile 2013, n. 51
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 142
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 203
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BROCCARDO), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 200
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), decisione n. 8 del 21 febbraio 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 58
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 23 novembre 2006, n. 131
    – Cassazione Civile, sez. U, 17 novembre 2005, n. 23240- Pres. Corona R- Rel. Bonomo M- P.M. Palmieri R (Conf.)
    – Cassazione Civile, sez. U, 06 luglio 2005, n. 14214- Pres. Nicastro G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. DANOVI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 84
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. TIRALE), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 219
    – Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2002, n. 17548, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Elefante A- P.M. Palmieri R (conf.)
    – Cassazione Civile, sentenza del 26 giugno 2001, n. 08748, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Elefante A- P.M. Cinque A (conf.)
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 12 novembre 1996, n. 160
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. CASALINUOVO), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 149
    – Cassazione Civile, sentenza del 06 novembre 1991, n. 11857, sez. U- Pres. Sandulli R- Rel. Longo GE- P.M. Amatucci E (Conf)
    – Cassazione Civile, sentenza del 06-08-1990, n. 07939, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)

  • Avvocati Stabiliti: trasferirsi all’estero per beneficiare della normativa straniera più favorevole non costituisce, di per sé, abuso del diritto

    Il fatto che un cittadino di uno Stato membro ed ivi laureatosi si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato allo scopo di beneficiare della normativa più favorevole e faccia subito ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica è stata acquisita, non costituisce, di per sé, un abuso del diritto di stabilimento (art. 3 direttiva 98/5) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso avverso la delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati aveva rigettato l’istanza di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 novembre 2014, n. 145

  • Avvocati Stabiliti: i due presupposti dell’abuso del diritto comunitario

    I cittadini comunitari hanno il diritto di scegliere, da un lato, lo Stato membro nel quale desiderano acquisire il loro titolo professionale e, dall’altro, quello in cui hanno intenzione di esercitare la loro professione. L’abuso di tale diritto richiede la presenza di un elemento oggettivo (lo scopo perseguito dalla normativa dell’Unione non deve essere stato raggiunto, nonostante il rispetto formale della medesima) e di un elemento soggettivo (deve emergere una volontà di ottenere un vantaggio indebito). In assenza di tali presupposti, la domanda di iscrizione dell’Abogado nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti non può essere legittimamente respinta ma deve essere accolta in forza del principio comunitario del mutuo riconoscimento del titolo presentato dal migrante (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso avverso la delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati aveva rigettato l’istanza di iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 novembre 2014, n. 145

  • Inammissibile il ricorso al C.N.F. avverso la delibera di subentro del primo dei non eletti

    Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. Lgt. 23 nov. 1944, n. 382, contro i risultati dell’elezione dei consigli degli ordini territoriali ciascun professionista iscritto all’albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione. Detta norma è di stretta interpretazione, sicché deve rigettarsi per difetto di giurisdizione il ricorso al CNF avverso la deliberazione con la quale si disponga il subentro del primo dei non eletti (art. 28, c. 6, L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 144

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GUIDI), sentenza del 16 febbraio 2000, n. 6.

  • La discrezionalità del COA in tema di sospensione cautelare del professionista non è sindacabile dal CNF

    Il potere cautelare esercitato dal C.d.O. ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione è discrezionale e non sindacabile, essendo solo al C.O.A. affidata dall’ordinamento la valutazione della lesione al decoro e alla dignità della professione e quella dell’opportunità dell’adozione della misura cautelare, mentre l’esame del C.N.F. è limitato al controllo di legittimità, restando precluso ogni giudizio rispetto all’opportunità dell’adozione della misura sospensiva.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 143

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 9 ottobre 2014, n. 141, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 4 marzo 2013, n. 24.