Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il principio di cui all’art. 45 del Rdl 27 novembre 1933, n. 1578 – secondo cui il Consiglio dell’Ordine territoriale non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso – assume valenza di un principio generale, volto a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa. Ne consegue che, dovendosi applicare tale principio anche per l’adozione di provvedimenti cautelari, è affetto da nullità insanabile il provvedimento del Consiglio dell’Ordine territoriale che abbia inflitto la sospensione cautelare dall’esercizio della professione all’esito di una riunione alla quale l’interessato non sia stato convocato.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La conoscenza meramente fattuale del provvedimento disciplinare ne giustifica l’impugnazione
L’interesse ad impugnare un provvedimento disciplinare ha natura processuale ed è intimamente connesso a quello di eliminare il provvedimento stesso: esso, quindi, non presuppone necessariamente la conoscenza legale della statuizione ed il relativo diritto può essere esercitato prima dell’inizio del decorso del termine di 20 giorni dalla notificazione di cui all’art. 50 Rdl n. 1578/33 (Nel caso di specie, l’avvocato veniva a conoscenza di aver subito un provvedimento cautelare, mai notificatogli, desumendolo dalla comunicazione di un diverso procedimento disciplinare ancorché vertente sui medesimi fatti).
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La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono conformi ai principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice
L’attuale assetto del Consiglio Nazionale Forense risulta compatibile con i principi costituzionali di terzietà ed imparzialità del giudice, atteso che la sua peculiare posizione di giudice speciale vale da sola ad escludere condizionamenti da parte di organi amministrativi in posizione sovraordinata (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto manifestamente infondata la q.l.c. sollevata dall’incolpato dell’ordinamento forense per asserita violazione dell’art. 111 Cost.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 87
NOTA:
IN senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 22 aprile 2013, n. 63. -
La composizione e le funzioni giurisdizionali del CNF sono soggette a riserva assoluta di legge
Il Consiglio nazionale forense è “giudice speciale” ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della VI disp. trans. Cost. e dell’art. 102 Cost., sicché la disciplina che ne regola la composizione e le funzioni giurisdizionali è soggetta a riserva assoluta di legge ex art. 108 della Costituzione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita irregolarità della costituzione e della composizione del CNF in forza dell’art. 8 DPR n. 137/2012. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha escluso l’applicabilità della citata disciplina invocata dal ricorrente e ha quindi rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 10 giugno 2014, n. 87
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 18 luglio 2013, n. 111; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mascherin), sentenza del 22 aprile 2013, n. 63.
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 30. -
L’omessa fatturazione vìola il principio di solidarietà
La rilevanza deontologica della violazione del dovere di adempimento fiscale, previdenziale e contributivo prescinde da un danno all’Erario e non è esclusa dalla successiva regolarizzazione mediante il c.d. ravvedimento operoso (Nel caso di specie, il professionista incassava dei compensi in contanti, che fatturava solo l’anno successivo utilizzando la normativa relativa al c.d. ravvedimento operoso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi tre).
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I limiti al diritto/dovere di difesa
Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Tuttavia, il diritto della difesa incontra un limite insuperabile nella civile convivenza, nel diritto della controparte o del giudice a non vedersi offeso o ingiuriato: soggetti nei confronti dei quali non devono essere utilizzate espressioni dirette consapevolmente ad insinuare la esistenza di condotte illecite o la violazione del fondamentale dovere di imparzialità, dovendosi mantenere con il giudice un rapporto improntato a dignità e decoro sia con riferimento alla persona del giudicante che al suo operato e alla funzione esercitata; l’esercizio del diritto di critica non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato una sentenza scrivendo nell’atto di appello: “le motivazioni poste a supporto del dispositivo sono talmente scoordinate e contraddittorie sì da ingenerare nel lettore il fondato dubbio che esse siano state preconfezionate non già in conformità all’effettiva valutazione giuridica dei fatti di causa, quanto piuttosto, per spiegare al lettore una decisione altrimenti giustificabile”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 10 giugno 2014, n. 85
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Il dovere di riservatezza riguarda il cliente, non la controparte
Il dovere di riservatezza dell’avvocato è posto esclusivamente a tutela della sfera privata del cliente o parte assistita e non anche di quella della controparte (Nel caso di specie, l’avvocato veniva sanzionato dall’ordine di appartenenza perché, in una controversia avente ad oggetto una separazione tra coniugi, aveva inviato una comunicazione “riservata-personale” al fax di studio della controparte, avvocato in proprio, con la conseguenza che i collaboratori dello studio che avevano potuto prendere visione del fax stesso. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha cassato la decisione disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 84
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Rubrica giornalistica e accaparramento di clientela
L’avvocato che curi una rubrica giornalistica non può indicare in calce alla stessa i recapiti del proprio studio al fine dell’invio diretto della corrispondenza, in quanto ciò costituisce potenziale strumento di accaparramento o sviamento della clientela e deve perciò considerarsi strumento non conforme alla dignità e al decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell’avvocato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83
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L’assenza di danno non costituisce “scriminante” dell’illecito disciplinare
L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83
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L’obbligo di dare una informazione completa e vera
L’art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo → (già art. 40 cod. prev.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo →), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone una corretta e veritiera informazione, in quanto il rapporto fiduciario che lega l’avvocato al cliente non può tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83