L’intimazione di una qualsiasi azione giudiziaria non è più lecita e si trasforma in minaccia, come tale sanzionabile anche disciplinarmente, quando l’avvocato prospetti alla controparte la possibilità di avviare azioni del tutto sproporzionate e vessatorie. Costituisce pertanto atto deontologicamente illecito la comunicazione con la quale l’avvocato, senza alcuna necessità giuridica in relazione alla preannunciata azione risarcitoria e ad essa non funzionale, rappresenti alla controparte un rilevante pregiudizio di ordine extragiudiziario al fine implicito di esercitare una indebita pressione, in tal modo violando l’art. 48 cod. prev.Art. 48 cod. prev. – Minaccia di azioni alla controparte.L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda…Leggi il testo completo → (ora, art. 65 cdfArt. 65 cdf – Minaccia di azioni alla controparteL’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma no…Leggi il testo completo →).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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I fondamentali principi della deontologia
I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati.
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I limiti al diritto-dovere di difesa
L’avvocato deve porre ogni rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 26 settembre 2014, n. 111
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 10 giugno 2014, n. 85. -
Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare
In tema di valutazione delle deposizioni testimoniali nell’ambito del procedimento disciplinare dinanzi al Collegio territoriale, il Consiglio dell’Ordine ha un ampio potere discrezionale sia sulla valutazione dell’ammissibilità di una prova orale sia sulla interpretazione della stessa e sulla valutazione di attendibilità dei testimoni.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 26 settembre 2014, n. 110
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 52; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 19 febbraio 2014, n. 3; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225. -
Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del COA
La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in quanto, alla carenza di motivazione, il C.N.F. quale giudice di appello può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 26 settembre 2014, n. 110
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. De Giorgi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 16 aprile 2014, n. 65. -
Conflitto di interessi: l’illecito di pericolo non presuppone la produzione di un danno
L’art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo → (ora, art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo e non di danno. Quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 26 settembre 2014, n. 110
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Inammissibile il ricorso al CNF proposto in proprio dal praticante avvocato
Deve essere dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta avverso la decisione di rigetto della istanza di iscrizione nell’Albo degli Avvocati, allorché il ricorrente, al momento della sottoscrizione del ricorso, risulti sprovvisto in assoluto dello ius postulandi per non essere iscritto all’albo degli avvocati, non potendo tale ragione difendersi personalmente innanzi al C.N.F. e sottoscrivere da solo il relativo ricorso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta in proprio dal praticante avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine degli avvocati con la quale era stata rigettata la sua richiesta di iscrizione nell’Albo degli Avvocati).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Del Paggio), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 179, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 23; Cassazione Civile, sez. Unite, 7 novembre 2011, n. 23022.; Cons. Naz. Forense 15 dicembre 2011, n. 180 – Pres. Alpa – Rel. Sica; Cons. Naz. Forense 9 settembre 2011, n. 135 – Pres. f.f. Perfetti – Rel. Florio; Cons. Naz. Forense 18 luglio 2011, n. 118 – Pres. Alpa – Rel. Mascherin; Cons. Naz. Forense 27 giugno 2011, n. 88 – Pres. f.f. Perfetti – Rel. Florio; Cons. Naz. Forense 22 ottobre 2010, n. 99; Cassazione Civile, sentenza del 03-08-2000, n. 528, sez. U- Pres. Grossi M- Rel. Roselli F.
Sul fatto che l’impugnazione e la relativa discussione della causa (al CNF e in Cassazione) possa essere proposta in proprio anche da avvocato non cassazionista purché iscritto all’albo avvocati (e purché non sia sospeso): Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 120; Cassazione Civile, sez. Unite, 18-11-2010, n. 23288; Cassazione Civile, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396; Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 06765; Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1995, n. 10940; Cassazione Civile, sentenza del 28 dicembre 1994, n. 11227; Cassazione Civile, sentenza del 3 maggio 1993, n. 5092; Cassazione Civile, sentenza del 09 ottobre 1990, n. 9913. -
Inammissibile il ricorso depositato direttamente presso il CNF
Il deposito del ricorso direttamente al CNF, anziché presso gli uffici del Consiglio territoriale che ha emesso la pronuncia da impugnare, è causa d’inammissibilità dello stesso, non provocando l’instaurazione della fase giurisdizionale.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 20 marzo 2014, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 23, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32. -
Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale
Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’Albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale antecedente alla proposizione del ricorso, non operando nella fattispecie la sanatoria e/o ratifica ex art. 182, co. 2, cpc (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata proposta a mezzo difensore, a cui il mandato speciale era stato tuttavia conferito successivamente al deposito del ricorso. In applicazione del principio di cui in massima, rilevata la mancanza originaria dello jus postulandi in capo al difensore, il CNF ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 21 febbraio 2014, n. 16, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2013, n. 149, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41. -
La rimessione in termini opera anche nel procedimento disciplinare
L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc), che opera in favore della parte incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile, ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nel procedimento disciplinare.