In difetto di rituale istanza di ricusazione, rimane esclusa qualsiasi incidenza della regolare costituzione dell’organo giudicante sulla validità della decisione, venendo meno le possibilità di dedurre l’eventuale violazione dell’obbligo di astensione come motivo di impugnazione. Consiglio, Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 46