Il professionista che presenti al cliente rendiconti tardivi, imprecisi ed equivoci, si rende colpevole di negligenza nella professione per fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionali e merita la sanzione della censura. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 1 ° giugno 1987). Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. DOLZANI), decisione del […]