Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Procedimento disciplinare – Ricorso – Sottoscrizione – Nullità.

    Il ricorso al Consiglio nazionale forense non sottoscritto dalla parte bensì da un legale, peraltro non iscritto nell’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori è nullo per violazione dell’art. 60, ultimo comma, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 in connessione con l’art. 33 R.D.L. n. 1578/1933. (Inammissibilità del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 18 marzo 1993, n. 24

  • Procedimento disciplinare – Composizione del Collegio giudicante – Diversa composizione del Collegio che ha raccolto l’istruttoria rispetto a quello che ha deciso – Illegittimità – Nullità della decisione.

    La diversa composizione del Collegio che ha ascoltato l’interessato, e quello che ha pronunciato la decisione, concreta violazione di un principio fondamentale posto a tutela di tutti coloro che sono sottoposti a procedimenti contenziosi che possono dar luogo a provvedimenti incidenti negativamente sulla loro sfera giudiziaria.
    Conseguentemente una deliberazione del genere è illegittima e va annullata. (Accoglimento del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Mazzarolli), sentenza del 18 marzo 1993, n. 23

  • Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Praticante procuratore legale – Non ammissione al patrocinio deliberata dal Consiglio dell’Ordine – Reclamo al Consiglio nazionale forense – Mancata sottoscrizione del ricorso da parte del praticante procuratore – Inesistenza dell’atto.

    Il ricorso presentato dal praticante procuratore legale avverso il provvedimento del Consiglio dell’Ordine di esclusione dal patrocinio, nel caso in cui risulti carente della sottoscrizione dell’interessato, deve ritenersi inesistente, e deve dichiarasi pertanto l’inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Modena, 27 novembre 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Bonazzi), sentenza del 18 marzo 1993, n. 22

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Induzione in errore sulla regolarità della notificazione – Illecito deontologico.

    Viola il disposto di cui all’art. 38 R.D.L. n. 1578/1933 il professionista che induce il giudice in errore mediante la presentazione di documenti formati irritualmente (nella specie l’avvocato in un procedimento ex art. 700 c.p.c. aveva indotto in errore il pretore sulla ritualità della notificazione del ricorso introduttivo, che aveva fatto eseguire a mani di persona non legittimata a riceverlo, espressamente indicando il proprio studio come luogo ove effettuarla, in evidente contrasto con la assunta rappresentanza dei ricorrenti. La sanzione inflitta è stata la sospensione dall’esercizio per mesi sei). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 15 luglio 1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 18 marzo 1993, n. 21

  • Procedimento disciplinare – Decisione del Consiglio dell’Ordine – Sottoscrizione del Segretario assente – Inesistenza.

    La sottoscrizione delle decisioni dell’Ordine Avvocati e Procuratori, da parte del Presidente e del Segretario costituisce parte integrante del provvedimento decisorio. La sottoscrizione è relazionata alle funzioni effettivamente svolte nel caso della adunanza.
    Poiché con la sottoscrizione si intende dare autenticità allo svolgimento ed alle conclusioni dell’organo, a tale adempimento sono tenute le stesse persone che hanno preso parte alla seduta. (Si è ritenuta, quindi, inesistente la delibera sottoscritta da parte del Segretario dell’Ordine assente). (Accoglimento ricorso e rinvio al C.d.O.).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 5 marzo 1993, n. 20

  • Autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale – Contenuto – Limiti.

    L’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale va considerata nel senso che la decisione dell’una non può più automaticamente dipendere da quella dell’altro, non già nel senso che il giudice disciplinare non possa prendere in considerazione elementi probatori acquisiti in sede penale, per sottoporli alla sua libera valutazione. (Rigetto del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Casalinuovo), sentenza del 21 febbraio 1993, n. 19

  • Sospensione – Procedimento penale – Decorrenza – Riassunzione – Decorrenza.

    A differenza della prescrizione disciplinata dal codice penale, che è causa di estinzione del reato, e, come tale, ove si verifichi successione di leggi, determina l’applicazione di quella più favorevole al giudicabile, nell’ordinamento professionale la prescrizione non estingue la violazione deontologica, ma l’azione disciplinare; non costituisce pertanto istituto di diritto sostanziale, bensì di diritto processuale, con la conseguente riferibilità alla norma vigente al momento dell’applicazione.
    Il procedimento disciplinare sospeso si estingue ove nel termine perentorio di sei mesi non viene riassunto ex art. 297 c.p.c. (ritenuto applicabile in materia); il termine utile per detta riassunzione tuttavia decorre (in forza della sentenza della Corte costituzionale del 4 marzo 1970, n. 34) non già dalla cessazione della causa di sospensione, bensì dalla conoscenza che ne abbiano avuto le parti nel giudizio sospeso. (Rigetto del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Casalinuovo), sentenza del 21 febbraio 1993, n. 19

  • Procedimento disciplinare – Prescrizione – Disciplina attuale rispetto a quella previgente.

    Vigente il codice di procedura penale del 1930, la decorrenza del termine quinquennale previsto dall’art. 51 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, decorre di norma dal giorno della violazione, e soltanto nella ipotesi in cui per il medesimo fatto è instaurato processo penale, dalla data di definizione di questo con sentenza irrevocabile; è sufficiente pertanto per interrompere la prescrizione che il consiglio dell’ordine competente adotti la delibera di apertura del procedimento disciplinare nei cinque anni dal fatto o, nella seconda ipotesi, dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
    Il codice 1988 ha abolito con l’art. 75 (che regola i rapporti dell’azione penale con quella civile) la pregiudiziale prevista dall’art. 3 del codice abrogato, riconoscendo altresì la autonomia del procedimento disciplinare rispetto all’eventuale processo penale, sicché per i procedimenti disciplinari oggi promossi la decorrenza del termine prescrizionale è ormai sempre ancorata alla data della commessa violazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di un processo penale. (Rigetto del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Casalinuovo), sentenza del 21 febbraio 1993, n. 19

  • Iscrizione nell’albo speciale – Docenti a tempo pieno – Notaio, docente – Incompatibilità – Rigetto della istanza di iscrizione.

    Nell’elenco speciale ex art. 11 D.P.R. 382/1980 possono essere inseriti quei docenti che comunque sono legittimati ad essere iscritti nell’albo ordinario, ma momentaneamente non sono abilitati alla professione in quanto espletano l’insegnamento a tempo pieno.
    Non può essere iscritto nell’albo degli avvocati e procuratori l’esercente la professione di notaio per l’incompatibilità espressa ex art. 3 R.D.L. 23 novembre 1933, n. 1578. (Rigetto del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Sanino), sentenza del 18 febbraio 1993, n. 18

  • Avvocato e procuratore – Elezioni forensi – Reclamo avverso elezioni rinnovo Consiglio dell’Ordine – Rinuncia successiva al reclamo – Non luogo a deliberare – Ammissibilità.

    La rinuncia al reclamo proposto avverso le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine determina il non luogo a deliberare da parte del Consiglio nazionale forense. (Dichiara non luogo a deliberare per rinuncia a ricorso avverso elezioni Consiglio Ordine Teramo, 24 gennaio 1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Sanino), sentenza del 18 febbraio 1993, n. 17