Il praticante che compia atti propri della professione legale come difensore e procuratore in giudizi promossi davanti ad un pretore, pur non essendo abilitato, viola i doveri di correttezza, probità e decoro professionale, ancorché tali atti siano stati compiuti senza dolo. (Nella specie è stata ritenuta equa la sanzione della sospensione-interruzione della pratica per mesi due). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Livorno, 21 gennaio 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 30 maggio 1994, n. 53