L’avvocato è tenuto ad osservare i principi della dignità e del decoro in ogni circostanza, anche se non strettamente attinente all’esercizio professionale. Pertanto l’Ordine ha il potere-dovere di intervenire in tutte quelle situazioni nelle quali il comportamento del professionista, non improntato al rispetto di tali principi, si configuri come lesivo del prestigio e del decoro, anche nei riflessi esterni, della figura dell’avvocato e della intera categoria professionale. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 6 luglio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pennetta), sentenza del 12 novembre 1994, n. 109