Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Ordinamento professionale – Presidente – Poteri anche informali.

    La rappresentanza dell’Ordine forense consente al Presidente, fra l’altro, anche il potere di sorveglianza nel più ampio senso, affinché l’iscritto si mantenga nei limiti del decoro, dignità e discrezione espressamente richiamati dalla legge forense. (Inammissibilità del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Bonazzi), sentenza del 18 marzo 1993, n. 34

  • Deontologia forense – Rapporti con i colleghi – Dovere di informazione dell’avvocato avversario dell’incontro con la controparte – Revoca del mandato – Dovere di informazione – Sussiste.

    È obbligo dell’avvocato di non incontrarsi con la controparte, se non dopo averne informato il collega che l’assiste e averne ricevuto il consenso.
    Tale obbligo è strettamente personale e non può essere mediato da assicurazioni date dalle controparti o da chiunque altro.
    L’avvocato ha il dovere di comunicare direttamente con il collega anche nel caso in cui gli sia pervenuta notizia della revoca del mandato, sia per sincerarsi della fondatezza della notizia, sia per accertarsi che il rapporto professionale cessato non abbia residuato pendenze irrisolte. (Rigetto del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 18 marzo 1993, n. 33

  • Procedimenti disciplinari – Decisioni – Esecutorietà – Decorrenza.

    Le statuizioni del Consiglio nazionale forense ai sensi del disposto degli artt. 56, quarto comma R.D.L. 27 novembre 1922, n. 1578, 51, terzo comma e 64 secondo comma R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, sono esecutive dal momento della loro pubblicazione. Conseguentemente, non è necessaria una loro integrazione con la determinazione della decorrenza del dies a quo della loro operatività da parte del Consiglio dell’Ordine che cura la tenuta dell’Albo nel quale è iscritto l’incolpato. (Accoglimento del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 18 marzo 1993, n. 32

  • Procedimento disciplinare – Decisione – Notifica – Termine ordinatorio – Indicazione del relatore – Non necessità.

    Il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione entro il quale la decisione del Consiglio dell’Ordine deve essere notificata, ha carattere ordinatorio, con la conseguenza che la sua eventuale inosservanza non determina alcuna nullità procedimentale.
    Nella decisione del Consiglio dell’Ordine non è richiesta a pena di nullità la indicazione del relatore. Invero l’art. 51 R.D. 37/34 stabilisce che la decisione disciplinare del Consiglio dell’Ordine è sottoscritta dal Presidente e dal Segretario che ha anche il compito di redigere il processo verbale delle sedute consiliari e ne attesta con la sua sottoscrizione la veridicità. (Accoglimento parziale del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Di Lauro), sentenza del 18 marzo 1993, n. 31

  • Procedimento disciplinare – Ricusazione.

    La domiciliazione non comporta partecipazione ad attività difensive, e pertanto l’essere uno dei componenti il Consiglio domiciliatario del ricorrente non legittima la ricusazione.
    La presente parzialità del giudice per motivi che attengono esclusivamente allo svolgimento di attività processuale non può provare la ricusazione del Collegio giudicante, in sede disciplinare.
    In materia di ricusazione si applicano, con gli opportuni riadattamenti gli istituti del codice di procedura civile. (Rigetto del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Panuccio), sentenza del 18 marzo 1993, n. 30

  • Elezioni – Reclami – Termini – Modalità – Comunicazione agli eletti – Necessità.

    I reclami in materia elettorale, a norma dell’art. 6 D.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, devono essere presentati direttamente al Consiglio nazionale forense entro 10 giorni dalla proclamazione. Conseguentemente è inammissibile il reclamo presentato al Consiglio dell’Ordine e pervenuto al Consiglio nazionale forense dopo la scadenza del termine perentorio di legge.
    Il reclamo avverso le elezioni dei Consigli dell’Ordine poiché diretto a contestare i soggetti interessati a contraddire deve essere proposto anche nei confronti degli eletti, che sono legittimati passivi. (Inammissibilità reclamo elettorale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Sanino), sentenza del 18 marzo 1993, n. 29

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di diligenza, lealtà e correttezza – Negligenza ed omissioni nel mandato professionale – Indebita ritenzione di somme di spettanza del cliente ed altri addebiti – Sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi sei.

    Il professionista che ometta, benché sollecitato dal cliente, di versare somme ricevute dalla controparte, che trattenga, anche dopo la presentazione del relativo esposto al competente Consiglio dell’Ordine, una somma manifestamente eccessiva e che fornisca notizie false sull’andamento della pratica a lui affidata, viola il dovere di diligenza, lealtà e correttezza cui deve ispirarsi la condotta forense (nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi sei, tenuto conto che si tratta di fatti caratterizzati da grave negligenza e da scarsa serietà professionale). (Accoglie parz. ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 5 dicembre 1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Pisapia), sentenza del 18 marzo 1993, n. 28

  • Iscrizione nell’elenco speciale – Dipendente da Ente pubblico – Art. 3 R.D.L. 1578/1933.

    Non è lecito all’ente pubblico assegnare all’avvocato iscritto nell’elenco speciale il disbrigo di pratiche amministrative, dovendo pur sempre l’attività del legale inerire a compiti ricomprensibili nei contenuti o nelle fasi in cui l’attività forense può estrinsecarsi, anche se non direttamente implicanti forme di difesa processuale.
    Non può essere considerato «ufficio legale» ai sensi dell’art. 3 R.D.L. 1578/1933 un ufficio privo di dotazione organica e la cui responsabilità non è affidata ad un avvocato impiegato, garantito di autonomia e di indipendenza professionale (nella specie funzionario con compiti ordinamentali di natura amministrativa come tale inibito all’esercizio della professione forense). (Rigetto del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Corpaci), sentenza del 18 marzo 1993, n. 27

  • Procedimento disciplinare – Espressioni sconvenienti – Censura.

    Prospettare l’ipotesi di una collisione fra l’avvocato avversario ed il giudice, intimando che questi avrebbe ceduto «a pressioni» anziché farsi persuadere, nell’adottare il provvedimento, da argomenti logico-giuridici, valutati secondo il suo libero convincimento, concreta un’accusa grave, gravissima specie se sprovvista di un qualsiasi elemento di prova. (Nella specie è stata applicata la censura di considerazione di altri elementi soggettivi – sfogo di malumore, esauritosi in un ambito circoscritto ecc.). (Accoglie parzialmente ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Ballardini), sentenza del 18 marzo 1993, n. 26

  • Procedimento disciplinare – Ricorso – Sottoscrizione – Procura Speciale – Nozione – Difetto di procura – Invalidità – Ratifica successiva – Inammissibilità.

    Nel procedimento avanti il Consiglio nazionale forense il professionista può essere assistito da un avvocato abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori, solo se munito di mandato speciale, intendendosi per tale la procura conferita specificatamente per quel grado del procedimento, non potendo valere a tali effetti la procura rilasciata in precedente grado.
    Il difetto di procura del difensore, rilasciata nei modi e nei tempi di cui agli artt. 83 e 125 c.p.c., non può essere sanata per effetto di una successiva ratifica dell’operato del difensore medesimo. (Inammissibilità del ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Diego), sentenza del 18 marzo 1993, n. 25