L’avvocato che abbia prestato patrocinio per parti contrarie e abbia apposto la firma di un collega a margine di un verbale d’udienza, viola i doveri di lealtà e probità e lede il prestigio della classe forense. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della censura. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Terni, 23 maggio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 10 novembre 1993, n. 136