I doveri di diligenza dell’avvocato si estendono fino a comprendere tutte le attività che altri soggetti svolgano nel suo studio o fuori di esso, sotto la sua direzione ed anche a sua insaputa, ma di esse egli risponde a norma dell’art. 2049 c.c. che fissa in via presuntiva la responsabilità dei padroni e committenti per culpa in diligendo o in vigilando. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 27 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Passino), sentenza del 11 giugno 1992, n. 76