La negligenza dell’avvocato, consistente in una costante e sistematica omissione dell’informativa dovuta ai clienti, ai colleghi e al Consiglio dell’Ordine, configura violazione dei principi deontologici (nella specie, considerando che l’incolpato era già incorso in analoghe infrazioni disciplinari, il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di due mesi). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Perugia, 20 novembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Di Benedetto), sentenza del 13 ottobre 1994, n. 93