L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, depositato al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’inammissibilità del ricorso e l’ estinzione del procedimento. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso omesso provvedimento di iscrizione del C.d.O. di Catanzaro). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PETIZIOL), sentenza del 8 giugno 2001, n. 114